TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 343 del 14 febbraio 2022
Rumore.Legittimità ordinanza sindacale per il rispetto della tranquillità dei residenti
Deve ritenersi legittima una ordinanza con la quale il Sindaco - richiamandosi al regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile - ha ordinato al proprietario di un immobile qualificato come bene storico-artistico monumentale, di rispettare il suddetto regolamento e, in particolare, di non svolgere attività idonee a determinare il disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti.
Pubblicato il 14/02/2022
N. 00343/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01943/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1943 del 2020, proposto da
Paola Grampa, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Salomoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Caradosso, 8;
contro
Comune di Cassano Magnago, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza contingibile e urgente n. 115, notificata ai ricorrenti il 15 luglio 2020 e adottata dal Vicesindaco e Assessore al Territorio ed ai Lavori Pubblici del Comune di Cassano Magnago il 3 luglio 2020, prot. n. 15009, avente ad oggetto “il rispetto delle normative sulla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in prossimità dell'immobile sito in via Don Sturzo 11-17 a Cassano Magnago” e della nota ricevuta dall'omonimo Comune il 30 settembre 2020 con cui il Sindaco ha rigettato l'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente, nonché di ogni atto preordinato, presupposto e connesso agli stessi ancorché non conosciuto, ivi incluso il Regolamento del Comune di Cassano Magnago “di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile” approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 28 febbraio 2019 su cui si fonda l'ordinanza impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2022 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra Paola Grampa - comproprietaria di un immobile ubicato nel Comune di Cassano Magnago, in via Don Sturzo n. 17 - ha impugnato l’ordinanza n. 115 del 3.7.2020, adottata dal Vicesindaco e Assessore al Territorio ed ai Lavori Pubblici del Comune di Cassano Magnago, avente ad oggetto “il rispetto delle normative sulla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in prossimità dell’immobile sito in via Don Sturzo 11-17 a Cassano Magnago”, la nota ricevuta il 30 settembre 2020 con cui il Sindaco ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela e il regolamento del Comune di Cassano Magnago “di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile” approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 28 febbraio 2019, articolando le seguenti doglianze:
I. violazione di legge ed eccesso di potere – travisamento dei presupposti di fatto e diritto – violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 21 octies l. 241/90 e delle disposizioni del regolamento comunale di polizia urbana – difetto d’istruttoria e di motivazione – contraddittorietà e sviamento;
II. violazione di legge ed eccesso di potere – violazione e falsa applicazione degli artt. 54 d.lgs. n. 267/2000, 1 l. 241/1990 e 42 Cost., nonché delle disposizioni del regolamento comunale di polizia urbana e delle norme del PGT – difetto d’istruttoria e di motivazione – illogicità manifesta e violazione del principio di proporzionalità – sviamento.
Il Comune di Cassano Magnago, pur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 27 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con ordinanza n. 115 del 3.7.2020, il Comune di Cassano Magnago ha richiamato il regolamento di polizia urbana e di educazione alla legalità e alla convivenza civile (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.2.2019) e la destinazione urbanistica dell’edificio di via Don Sturzo nn. 11 e 17 (quale “bene storico-artistico monumentale” per il quale non è ammessa la destinazione a discoteca/locale notturno); ha ritenuto che la stagione estiva potesse determinare il ripetersi di comportamenti non rispettosi delle disposizioni regolamentari richiamate, da parte di soggetti non residenti che utilizzano occasionalmente l’immobile; ha, quindi, ordinato alla sig.ra Paola Grampa, unitamente al comproprietario Angelo Grampa e ai proprietari dell’immobile sito in via Don Sturzo 11, di “non utilizzare nel proprio immobile di via Don Sturzo:
- apparecchiature fonti di molestie e disturbi di uso non domestico;
- apparecchiature di uso domestico che producono rumore o vibrazioni dopo le 22.00 e prima delle ore 7.30, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive
- apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica nelle aree all’aperto di via Don Sturzo 11 e 17 in modo da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini;
di non svolgere o consentire lo svolgimento di trattenimenti idonei a configurare un’attività economica”, con l’avvertimento che “in caso di inottemperanza alla presente ordinanza si procederà ad emettere ordinanza con maggiore contenuto inibitorio, parziale o totale, delle attività che influiscono negativamente sulla tutela della vivibilità urbana”.
Con il primo motivo vengono dedotti i vizi di violazione dell’art. 54, d.lgs. n. 267/2000, di difetto di motivazione e di istruttoria: non sussisterebbe alcuna situazione eccezionale che minacci l’incolumità pubblica, né l’urgenza di provvedere, non altrimenti fronteggiabile; la ripetizione delle norme regolamentari e il carattere preventivo del provvedimento confermerebbero che non sussiste alcun pericolo per l'incolumità dei cittadini derivante da “aggregazioni di persone con diffusione musica”. Il provvedimento sarebbe motivato unicamente sulla base di numerose segnalazioni “pervenute nella gran parte in forma verbale”, di cui non vi sarebbe prova e senza che il Comune abbia effettuato alcun accertamento tecnico per individuare la fonte delle emissioni sonore, la riconducibilità alla proprietà della ricorrente, gli effettivi autori materiali delle emissioni rumorose e il superamento di livelli di emissione fissati dalla normativa sull’inquinamento acustico.
Con il secondo motivo viene contestato che le prescrizioni dettate dal vicesindaco sarebbero indeterminate, manifestamente illogiche e sproporzionate; anche il regolamento di polizia urbana e di educazione alla legalità e alla convivenza civile sarebbe illegittimo per assoluta genericità e mancata definizione dei limiti di emissione. L’ordinanza sarebbe inoltre illegittima perché si risolverebbe in una limitazione della proprietà privata in assenza di presupposti e in violazione dell’art. 42 della Costituzione: essa imporrebbe di “non utilizzare nel proprio immobile di via Don Sturzo: ... apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica nelle aree all’aperto di via Don Sturzo 11 e 17”, senza indicazioni di orari o prescrizioni e, quindi, imponendo una completa inibitoria dell’ascolto di musica, di televisione e radio nelle aree all’aperto della proprietà dei ricorrenti.
Né – ad avviso della ricorrente – si potrebbe adottare un’ordinanza contingibile e urgente per imporre il generico rispetto delle destinazioni d’uso previste dalle disposizioni dello strumento urbanistico, disponendo il Comune dei poteri di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001. In ogni caso, la destinazione dell’immobile prevista dal vigente PGT non comporterebbe l’inibizione dell’uso delle apparecchiature nelle modalità e nelle misure indicate nel provvedimento.
Le censure – che possono essere trattate congiuntamente – sono infondate.
Il provvedimento impugnato, pur richiamando nelle proprie premesse l’art. 54, d.lgs. n. 267/2000, non può qualificarsi quale ordinanza contingibile e urgente.
Con esso, il Comune di Cassano Magnago si è limitato a richiamare la ricorrente al rispetto di quanto già previsto, in via ordinaria e generale nei confronti della generalità dei consociati, dal regolamento di polizia urbana e a minacciare, in caso di inottemperanza l’adozione di un successivo provvedimento.
Con tale atto – con riferimento al quale può financo dubitarsi della sussistenza di un interesse concreto e attuale alla impugnazione – il vicesindaco – in disparte l’assenza di competenza, vizio che, tuttavia, non è stato dedotto – non ha, dunque, esercitato un potere extra ordinem per fronteggiare una situazione di pericolo, in quanto tale atipico nei contenuti, non avendo ordinato alcunché di diverso da quanto disposto, in via ordinaria, dal regolamento.
Stante la natura meramente ricognitiva del provvedimento, nella parte in cui richiama gli obblighi derivanti dal regolamento e la disciplina urbanistica dell’edificio di via Don Sturzo nn. 11 e 17, non possono, quindi, ritenersi fondate le censure con cui viene contestata la violazione dell’art. 54, d.lgs. n. 267/2000, il difetto di motivazione e di istruttoria e la manifesta illogicità delle prescrizioni dettate.
Non sono fondate neppure le censure con cui viene contestata l’illegittimità del regolamento di polizia urbana e di educazione alla legalità e alla convivenza civile per assoluta genericità e mancata definizione dei limiti di emissione e per violazione dell’art. 42 della Costituzione.
L’art. 20 del regolamento - ai sensi del quale nelle abitazioni private “1. É proibito provocare rumori incomodi al vicinato. 2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti. 3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.30, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive. 4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini” - detta prescrizioni, oltre che di comune buon senso, conformi alla regola generale dell’ordinamento che consente le immissioni acustiche solo entro i limiti della normale tollerabilità (art. 844 c.c.), limiti che non hanno carattere assoluto, ma dipendono dalla situazione ambientale, dalle caratteristiche della zona e dalle abitudini degli abitanti (cfr. Cassazione civile, sez. II, 1 ottobre 2018, n. 23754 Tribunale, Roma , sez. V , 10/09/2021, n. 14279; Corte appello, Torino, sez. III , 08/04/2021, n. 403).
Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere