Pres. Altieri Est. De Maio Ric. Cedroni
Urbanistica. Condono (onere della prova)
In tema di condono edilizio previsto dall\'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con modd. in L. 30 novembre 2003, n. 326), ove il reato sia stato accertato in data successiva al 31 marzo 2003, termine utile ai fini della condonabilità dell\'opera, è onere dell\'imputato che invoca l\'applicazione della speciale causa estintiva provare che l\'opera sia stata ultimata entro il predetto termine, fermo restando il potere - dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell\'opera abusivamente eseguita.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza  pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 20/02/2008
Dott. DE MAIO  Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N.  00445
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI  Maria Silvia - Consigliere - N. 039713/2007
ha pronunciato la seguente:  
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1)  CEDRONI MARIO, N. IL 14/10/1934;
avverso SENTENZA del 18/06/2007 CORTE  APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in  PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO  GUIDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO G.,  che ha concio per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. BERGAMINI  Domenico di Roma.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 15.7.2005 del Tribunale  di Tivoli, Cedroni Mario fu condannato alla pena ritenuta di giustizia, perché  riconosciuto colpevole dei reati, unificati ai sensi dell\'art. 81 c.p., di cui  agli artt: A) D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b;
B) L. n. 1086 del  1971, art. 1, 2, 4, 13 e 14; C) L. n. 64 del 1974, art. 1, 3, 17, 18 e 20; D)  art. 349 c.p., acc. in S. Angelo Romano il 2.9.03.
A seguito di impugnazione  dell\'imputato, la Corte d\'Appello di Roma, con sentenza in data 18.6.07 in  parziale riforma di quella di primo grado, dichiarò estinto per prescrizione il  reato di cui al capo C) e rideterminò la pena, confermando nel resto.
Avverso  la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell\'imputato, il quale  denuncia con il primo motivo mancanza e manifesta illogicità della motivazione.  Il ricorrente premette che l\'appello concerneva "la copertura eseguita con  pannelli coibentati dei muri perimetrali già esistente all\'epoca del primo  sequestro avvenuta in data 26.3.2003", che risulta esclusa dalla sentenza del  Tribunale di Tivoli di estinzione dei reati edilizi per intervenuta oblazione.  Detta struttura - chiarisce il ricorrente - "è stata installata sulla muratura  già esistente all\'epoca del detto sequestro e non ha alcuna finalità edilizia",  ma solo "il limitato scopo... di proteggere dalle escursioni termiche"; la  struttura stessa, in quanto tecnologica, "non è soggetta al permesso di  costruire ma a semplice autorizzazione amministrativa e come tale il relativo  addebito non integra il reato di costruzione abusiva". Con il secondo motivo  viene denunciata erronea applicazione della legge penale, in quanto "il  manufatto tecnologico di cui si è detto... è realizzabile nell\'arco di una  giornata e pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni dell\'imputato, in assenza  di prova contraria o elementi contrari alle dichiarazioni stesse - ed anzi  risultando dalle affermazioni dei VV.UU. la fattibilità dell\'opera nei tempi  indicati - e non essendovi per contrario nessuna prova certa che l\'opera sia  stata eseguita dopo il 31.3.2003, nel dubbio deve applicarsi il principio  dell\'interpretazione più favorevole al reo e pertanto tale struttura deve essere  ricompressa nella domanda di sanatoria e quindi i reati edilizi dichiarati  estinti per intervenuta oblazione".
I motivi - che possono essere esaminati  congiuntamente concernendo entrambi le opere oggetto di contestazione e la loro  riconducibilità a quelle oggetto della sanatoria (di cui alla sentenza del  Tribunale di Tivoli in data 8.6.2006 - sono infondati. Infatti, la sentenza  impugnata ha, innanzi tutto, escluso che i lavori oggetto dell\'attuale  contestazione possano essere "ricompresi nella concessione che era stata  rilasciata nel 2002 per la realizzazione di un ricovero per attrezzi agricoli" e  che "le finalità edilizie fossero limitate alla sola copertura con pannelli  coibentati". Ed invero, come sottolineato nella sentenza impugnata "era stato  realizzato tutt\'altro, non già il predetto ricovero di mq. 25 più porticato di  ulteriori 10 mq, ma un locale di ca. 41 mq su due piani più due porticati di ca.  12 e 25 mq". Trattasi con ogni evidenza di un accertamento di fatto che, in  quanto sorretto da adeguata e logica motivazione (basata sui verbali di  sequestro e sui sopralluoghi del marzo e del settembre 2003), si sottrae a  qualsiasi censura in sede di legittimità e giustifica pienamente la conclusione  secondo cui l\'attività costruttiva oggetto del presente procedimento "era più  vasta qualitativamente (destinazione residenziale) e quantitativamente, rispetto  a quella prospettata dalla difesa (semplice copertura con pannelli  coibentati).
Tutto ciò risulta anche documentalmente, atteso che il reato di  violazione dei sigilli è stato contestato all\'attuale ricorrente proprio per la  prosecuzione dei lavori, nei sensi qui precisati e accertati con il sopralluogo  del settembre 2003, dopo il sequestro del 26.3.03 (al cui relativo accertamento  è, per così dire, bloccata la precedente sentenza 8.6.2006 del Tribunale di  Tivoli, per cui esula qualsiasi possibilità di riferimento al precedente  giudicato di improcedibilità per oblazione). Del resto, è proprio l\'illegittima  prosecuzione dei lavori dopo il sequestro del 26.3.2003 che costituisce ex  professo l\'oggetto delle attuali imputazioni, concretizzatosi nella  realizzazione di un bagno, nella rifinitura del piano terra ("con pavimenti,  impianti e intonaci interni ed esterne) e nell\'abbassamento dell\'altezza al  colmo della copertura. Nella stessa linea di discorso i giudici di merito hanno  esattamente escluso che i lavori in questione possano essere ricompresi nella  esperita procedura di condono edilizio, dal momento che l\'accertamento finale ad  opera della P.G. reca la data del settembre 2003 e, quindi, ben oltre il termine  del 31.3.2003 utile per l\'esperimento dell\'indicata procedura. Su tale punto, i  giudici di merito hanno fatto puntuale applicazione del principio enunciato da  questa Corte (e puntualmente citato), secondo cui allorché il reato sia stato  accertato in data successiva al termine utile ai fini della condonabilità  dell\'opera, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 31, fermo restando il  potere-dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento  dell\'edificio abusivo, spetta all\'imputato, che voglia giovarsi della causa  estintiva, secondo le regole generali della distribuzione dell\'onere probatorio,  fornire la prova che l\'opera per cui si chiede la concessione in sanatoria è  stata ultimata entro il termine indicato. La prosecuzione dei lavori oltre la  data del marzo 2003 risulta, del resto, dal confronto con la situazione dei  luoghi rilevata con il sopralluogo del 2.9.2003, da cui è poi scaturita  l\'ulteriore imputazione di violazione dei sigilli. Perde, di conseguenza,  rilevanza anche l\'ulteriore assunto secondo cui "lavori come quello per cui è  processo sono realizzabili nell\'arco di una giornata". Trattasi, anche a questo  riguardo, di affermazione del tutto apodittica, sfornita di qualsiasi prova  (come esattamente ritenuto dalla sentenza impugnata, 2^ pagina) e, come si  diceva, anche sfornito di rilevanza, considerato che ben diversi e più ampi  erano le opere di cui alla contestazione.
Sulla base dei suesposti rilievi,  il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle  spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al  pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio  2008.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2008 
 
                    




