Pres. Lupo Est.Petti Ric. Teti
Urbanistica. Inammissibilità confisca di immobile abusivo
Allorché viene contestata l'ipotesi di cui all'articolo 44 lettera b) del D.P.R. n.380 del 2001, non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, ai sensi dell'art. 240 c.p., giacché questa norma generale è derogata dalla disciplina speciale di cui all'art . 31 cornma 9 e 9 bis del D.P.R. citato i1 quale prevede per i reati di cui all'articolo 44 e per gli interventi di cui all'articolo 22 cornma terzo , una sanzione amministrativa ripristinatona affidata all'autorità comunale (con ordine sindacale di demolizione, salva delibera consiliare di acquisizione gratuita al patrimonio del comune) o in via subordinata all'autorità giurisdizionale (con ordine giudiziale di demolizione, se non contrastante con le determinazioni dell'autorità comunale Udienza Camerale del 7.12.2006
SENTENZA N. 1277
REG. GENERALE n. 15790/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Ernesto
Lupo Presidente
Dott. Guido De
Maio Consigliere
Dott. Ciro
Petti
Consigliere
Dott. Alfredo Maria
Lombardi
Consigliere
Dott. Margherita
Marmo
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Teti Roberto, nato a Roma il 29 maggio del 1957
avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare presso il
tribunale di Roma del 10 marzo del 2006;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Giovanni
Galati, il quale ha concluso per l'inammissibilità
del ricorso ;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata
osserva quanto segue
IN FATTO
Con sentenza del 10 marzo del 2006, il giudice dell'udienza preliminare
presso il tribunale Roma applicava ex artt. 444 e 448 c.p.p. nei
confronti di Teti Roberto la pena concordata nella misura di mesi dieci
di arresto ed € 22.000,00 di
ammenda con il beneficio della sospensione condizionale. Con la
medesima sentenza disponeva la confisca dell'opera abusiva.
Il predetto era indagato per i seguenti reati:
a) per il reato di cui all'art. 44 lett b) D.P.R. n. 380/2001, per
avere abusivamente realizzato, in assenza del
prescritto permesso di costruire, le seguenti opere: manufatto in
muratura di mq. 143 x mt. 2,00 di altezza, tamponato perimetralmente in
blocchetti di tufo e coperto a solaio piano in conglomerato cementizio
gettato; piano rialzato di mt. 9,50 x 10,40 con altezza variabile da
mt. 2,70 a mt. 4,00 composto da mura perimetrali in blocchetti di tufo,
coperto a tetto ad una falda con posa in opera di travetti in latero -
cemento e pignatte con relativa gettata di copertura in c. a. e posa in
opera delle tegole e grondaia;
b) per il reato di cui agli artt. 64, 65, 71 e 72 D.P.R. n. 380/2001,
per avere eseguito le opere di cui al capo che precede senza il
progetto esecutivo e la direzione di un professionista abilitato e
senza la prescritta denuncia di inizio lavori allo Sportello Unico del
Comune e comunque al competente Ufficio Tecnico regionale. Fatti
accertati in Roma Via Ardeatina, il 09/05/2005.
Il giudice, dopo avere escluso qualsiasi possibilità di
proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
perché dall'esame del fascicolo non emergevano elementi
concreti a favore dell'imputato, osservava che la qualificazione
giuridica del fatto era corretta; che potevano essere concesse le
circostanze attenuanti generiche e che la pena proposta dalle parti era
congrua.
Ricorre per cassazione l'imputato, per mezzo del proprio difensore,
denunciando la violazione della norma incriminatrice nella parte in cui
si era applicata d'ufficio la confisca del manufatto
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Allorché viene contestata l'ipotesi di cui all'articolo 44
lettera b) del D.P.R. n. 380 del 2001, già ipotesi prevista
dalla lettera b) dell'articolo 20 della legge n. 47 del 1985, non
può essere disposta la confisca, né obbligatoria
né facoltativa, ai sensi dell'art. 240 c. p.,
giacché questa norma generale è derogata dalla
disciplina speciale di cui all'art. 31 comma 9 e 9 bis
del D.P.R. citato (già articolo 7 della legge n. 47 del
1985), il quale prevede per i reati di cui all'articolo 44 e per gli
interventi di cui all'articolo 22 comma terzo, una sanzione
amministrativa ripristinatoria affidata all'autorità
comunale (con ordine sindacale di demolizione, salva delibera
consiliare di acquisizione gratuita al patrimonio del comune) o in via
subordinata all'autorità giurisdizionale (con ordine
giudiziale di demolizione, se non contrastante con le determinazioni
dell'autorità comunale -Cass n 4089 del 2002). Invero, la
confisca giudiziaria ex art. 240 c. p., come
misura di sicurezza patrimoniale che attua l'espropriazione a favore
dello Stato di
cose che servirono a commettere un reato o che ne costituiscono il
prodotto, il profitto o il prezzo o che sono intrinsecamente criminose,
è oggettivamente incompatibile con la disciplina speciale di
cui al citato art. 7, che affida invece all'autorità
comunale la facoltà di scegliere tra la demolizione e la
conservazione del manufatto sequestrato nel patrimonio immobiliare del
comune in considerazione di prevalenti interessi pubblici.
Solo il potere giurisdizionale di demolizione, che la stessa disciplina
speciale dell'art. 31 affida in via subordinata al giudice penale,
resta coordinato al potere amministrativo spettante al sindaco e al
consiglio comunale, sia per espressa disposizione della legge (laddove
prevede al comma 9 dell'art. 31 che il giudice ordina la demolizione
"se ancora non sia stata altrimenti eseguita"), sia per consolidata
interpretazione giurisprudenziale. (Cfr. Cass. 104 del 1995; 12288 del
2000; 4089 del 2002 già citata; 45674 del 2003).
Nessun coordinamento è invece previsto dal sistema
codicistico tra il potere della pubblica amministrazione dianzi
richiamato e l'ordine giurisdizionale di confisca, giacché
questo, per espressa disposizione di legge (art. 86 disp. att. c.p.p.),
sfocia nella vendita delle cose confiscate e in via subordinata nella
loro distruzione. Vero è che la distruzione può
equipararsi sostanzialmente alla demolizione; ma è
altrettanto certo che essa, a differenza della demolizione disposta ai
sensi
dell'art. 31, comma 9 e 9 bis, resterebbe sottratta
all'eventualità di una diversa determinazione da parte
dell'autorità che ha la competenza in materia edilizia e
urbanistica.
Solo nell'ipotesi di lottizzazione abusiva, la confisca è
prevista obbligatoriamente anche in caso di proscioglimento con una
formula diversa dall'insussistenza del fatto.
Applicando questi principi al caso di specie, il giudice dell'udienza
preliminare presso il tribunale di Roma non avrebbe potuto disporre la
confisca del manufatto costruito in violazione dell'art. 44 lett. b) e
64, 65, 71 del Testo unico dell'edilizia. Anzi, pronunciando una
sentenza ex art. 444 e ss. c.p.p., che è espressamente
equiparata a una decisione di condanna, doveva restituire all'avente
diritto il manufatto sequestrato (ex art. 262/4 o ex art. 323/3 c.p.p.)
e
contestualmente disporne la demolizione, essendo quest'ultima una
sanzione amministrativa atipica che il magistrato ha l'obbligo
d'irrogare anche se estranea al patteggiamento della pena (cfr per
tutte Cass. Sez. Un. 15 maggio 2002 n 5777).
P.Q.M.
La Corte
Letto l'art. 620 c.p.p.,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto all'ordine di
confisca del manufatto abusivo, ordine che elimina,
Così deciso in Roma il 7 dicembre del 2006
Il consigliere
estensore
Il presidente
Ciro Petti Ernesto Lupo