Cass. Sez. III n. 6080 del 7 febbraio 2008 (Ud. 26 ott. 2007)
Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Casile ed altri
Urbanistica. Lottizzazione abusiva negoziale e confisca

1. La vendita di un terreno frazionato in lotti, ovvero sulla base di quote che impongono al suolo un equivalente assetto proprietario, è idonea ad integrare il reato di lottizzazione abusiva c.d, "negoziale", tutte le volte che da elementi indiziari - indicati con elencazione non tassativa dall\'art. 30, primo comma, del T.U. n. 380-2001 - risulti in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. Il frazionamento di un terreno non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o comunque gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso, dovendosi ritenere che il termine "frazionamento" - già nell\'art. 18, primo comma, della legge n. 47-1985 ed attualmente nell\'art. 30, primo comma, del T.U. del 2001 - sia stato utilizzato dal legislatore in modo atecnico, con riferimento a qualsiasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti di una più ampia estensione territoriale, comunque predisposta od attuata ed anche se avvenuta in forma non catastale, attribuendone la disponibilità ad altri al fine di realizzare una non consentita trasformazione urbanistica o edilizia del territorio. Può configurarsi, perciò, lottizzazione negoziale anche nell\'ipotesi in cui venga stipulato un solo atto di trasferimento a più acquirenti, i quali pervengano nella disponibilità e/o nel godimento di quote di un terreno indiviso e questo, anzi, è un meccanismo al quale si è fatto frequentemente ricorso proprio con l\'intento di aggirare, attraverso una forma stipulatoria "mascherata", il divieto di lottizzazione posto dal legislatore.
2. Il passaggio in giudicato della sentenza che contiene l\'ordine di confisca comporta il trasferimento della proprietà dei beni confiscati al Comune (quale patrimonio disponibile), cosi che i precedenti proprietari perdono con quei beni ogni legame giuridico e non possono vantare su di essi alcun diritto in caso di modifiche successivamente apportate dall\'Amministrazione all\'assetto territoriale. Il Comune conserva ovviamente la piena ed incondizionata potestà di programmazione e di gestione del territorio, ma deve escludersi che l\'adozione di nuovi strumenti urbanistici integri una fonte di retro trasferimento della proprietà in favore dei privati già destinatari dell\'ordine di confisca. L\'ente locale- qualora ragioni di opportunità e di convenienza consiglino di destinare l\' area lottizzata alla edificazione - potrà decidere di non esercitare in proprio le iniziative edificatorie e di non conservare la proprietà sui terreni e sui manufatti che eventualmente vi insistono, ma in tal caso potrà fare ricorso ad atti contrattuali volontari ed a titolo oneroso che trasferiscano la proprietà a tutti o parte dei precedenti proprietari. Anteriormente alla formazione del giudicato, però, gli interventi del giudice penale devono essere coordinati con l\'esercizio dei poteri spettanti in materia edilizia all\'autorità amministrativa, al fine di non sottrarre a questa l\'esercizio di poteri propri. Per conseguenza, la confisca dei terreni lottizzati non può essere disposta dal giudice quando (o nei limiti in cui) essa risulti incompatibile con un provvedimento già adottato dall\'autorità amministrativa competente (per esempio, quando l\'autorità urbanistica abbia autorizzato ex post una lottizzazione abusiva), ovvero nei casi in cui la mutata politica del territorio perseguita dal Comune entri in conflitto con l\'ordine giudiziale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/10/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 2581
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 2173/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GASILE Giuseppina, nata a Melito di Porto Salvo il 23.8.1965;
VERDUCI Giovanni Salvatore, nato a Motta San Giovanni il 20.8.1955;
VERDUCI Margherita, nata a Motta San Giovanni il 3.11.1963;
MELITO Giuseppe, nato a Motta San Giovanni il 4.11.1949;
NICOLÒ Domenica Maria, nata a Reggio Calabria il 9.12.1968;
NICOLÒ Antonino, nato a Reggio Calabria il 10.2.1964;
POLIMENI Domenico, nato a Laganadi il 15.2.1957;
CANDIDO Concetto Bruno, nato a San Lorenzo l\'8.12.1947;
IERACITANO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 17.1.1952;
NUCERA Santo, nato a Melito di Porto Salvo il 11.4.1943;
IACOPINO Giovanni, nato a Melito di Porto Salvo il 19.5.1950;
idone giuseppe, nato a Fiumara il 3.1.1947;
avverso la sentenza 20.10.2005 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 20.10.2005, in riforma della sentenza di condanna pronunziata in data 20.4.2001 dal Tribunale di Reggio Calabria -Sezione distaccata di Melito Porto Salvo nei confronti di Gasile Giuseppina, Verduci Giovanni Salvatore, Verduci Margherita, Melito Giuseppe, Nicolò Domenica Maria, Nicolò Antonino, Polimeni Domenico, Candido Concetto Bruno, Ieracitano Giuseppe, Nucera Santo, Iacopino Giovanni e idone Giuseppe, dichiarava l\'estinzione, per intervenuta prescrizione, del reato di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, artt. 18 e 20, lett. c), (per avere - in concorso tra loro, quali acquirenti dalle venditrici Bova Vera e Bova Vincenzina - lottizzato abusivamente a scopo edilizio due appezzamenti di terreno di mq. 2.776 ciascuno, predisponendo la trasformazione urbanistica ed edilizia dei suoli attraverso la vendita dei terreni per quote indivise che, per il numero, l\'ubicazione, la previsione di una strada di collegamento fra le particelle vendute, denunziava in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio, parzialmente realizzata attraverso la recinzione dei terreni in relazione alle quote vendute e la costruzione di unità immobiliari, in violazione delle prescrizioni dello strumento urbanistico del Comune di Condofuri - acc. in Condofuri, località Straci, il 26.4.1996).
e confermava la disposta confisca dei suoli abusivamente lottizzati e delle opere costruite sugli stessi.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi i difensori degli imputati, i quali - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - hanno eccepito:
a) la insussistenza della "lottizzazione abusiva", anche sotto il profilo della carenza dell\'elemento soggettivo del reato, poiché la lottizzazione non sarebbe ravvisatole in ipotesi di acquisto indiviso e pro quota (con conseguente instaurazione di una comunione pro indiviso per quote ideali mai sciolta), in una situazione nella quale lo stesso consulente del P.M. non era riuscito ad identificare materialmente i lotti appartenenti a ciascuno degli acquirenti ed erano state considerate quali "recinzioni" "esigue linee discontinue realizzate con materiale grossolano e destinate naturalmente a rudimentali protezioni contro animali randagi presenti nella zona";
b) la illegittimità della disposta confisca - erroneamente considerata dalla Corte territoriale quale "misura penale e non amministrativa" - in una situazione in cui i suoli confiscati (già ricompresi in zona omogenea F) ricadrebbero attualmente in zona omogenea B), dove sono consentiti interventi edificatori diretti, a seguito di piano regolatore adottato con delibera di commissario ad acta del 20.11.2003.
Il solo idone g. ha eccepito, altresì, la nullità della sentenza di primo grado, per omessa comunicazione al proprio difensore di fiducia, Avv.to Cordova, del rinvio del dibattimento dall\'udienza del 24.9.1999 a quella del 14.10.1999.
Con memoria difensiva depositata il 22.10.2007, è stata prodotta documentazione comprovante che il piano regolatore generale del Comune di Condonai, adottato con deliberazione di commissario ad acta del 20.11.2003, è stato poi approvato con modifiche dalla Regione Calabria con provvedimento del 28.6.2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati, poiché tutte le doglianze in essi svolte sono infondate.
1. Quanto alla eccezione procedimentale formulata nell\'interesse del ricorrente idone g., va rilevato che:
- l\'udienza del 16.7.1999, davanti al Tribunale di Reggio Calabria - Sezione distaccata di Melito Porto Salvo, non venne tenuta per l\'astensione degli Avvocati e l\'assistenza degli imputati privi di difensore fiduciario venne "assunta per delega", dall\'Avv.to Pino, "al solo fine di permettere all\'ufficio il rinvio delle cause a data fissa";
- alla successiva udienza del 24.9.1999, il Tribunale rinviò ulteriormente la trattazione del processo in oggetto al 14.10.1999, disponendo che venisse dato avviso ai difensori che non erano stati presenti all\'udienza del 16 luglio.
Esattamente la Corte territoriale ha evidenziato, al riguardo, che tale avviso non era dovuto (e venne disposto per mero "scrupolo" del giudicante), in corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio dell\'udienza per un legittimo impedimento a comparire ha diritto all\'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell\'ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l\'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore designato in sostituzione ai sensi dell\'art. 97 c.p.p., comma 4, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituto, sicché nessuna comunicazione è dovuta a quest\'ultimo (vedi Cass., Sez. Unite, 9.3.2006, n. 8285). 2. Con riferimento, poi, alla configurabilità del reato di lottizzazione abusiva, deve premettersi che nella specie risulta accertato, in punto di fatto, che:
- i due appezzamenti di terreno oggetto di trasformazione (particelle nn. 321 e 322 del foglio 68 del NCT del Comune di Condofuri), posti in prossimità dell\'arenile, erano estesi circa mq. 2776 ciascuno e ricadevano - secondo le previsioni del programma di fabbricazione all\'epoca vigente - in zona omogenea di tipo F (zona residenziale turistico-alberghiera, con parte destinata a viabilità), ove l\'edificazione era consentita per lotti non inferiori a 10.000 mq. e con la prescrizione di una superficie minima edificabile di mq. 600;
- dette aree - con atto notarile del 3.11.1993 - vennero vendute a 18 acquirenti, nella forma dell\'acquisto pro indiviso in misura equivalente a quote individuali di diversa consistenza. Venne assunto l\'impegno a lasciare tra le due particelle originarie una striscia di terreno larga; sei metri, in direzione dell\'arenile, da destinare a strada di accesso ai terreni stessi;
- nelle particelle immobiliari in oggetto il consulente del P.M. ha individuato: lotti recintati di modeste dimensioni (da un minimo di 93 mq. a un massimo di 694 mq.), la strada centrale di accesso ai singoli lotti e la intervenuta realizzazione di sei fabbricati abusivi.
Alla stregua della prodotta documentazione difensiva, la particella n. 321 ricade attualmente - nel piano regolatore generale adottato il 20.11.2003 ed approvato il 28.6.2006 -in zona omogenea di tipo B (zona di completamento turistico, con parte destinata a piazza). 3. Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema:
- in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell\'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell\'intervento di nuova realizzazione;
- ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi.
Nella fattispecie in esame è stata realizzata "una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio", conferendo un diverso assetto ad una porzione di esso, con modalità non consentitali neppure attraverso la predisposizione di un piano attuativo (predisposizione e destinazione ad una plurima edificazione residenziale di due appezzamenti di terreno, aventi ciascuno una superficie di mq. 2.776, in zona ove l\'edificazione era consentita esclusivamente per lotti non inferiori a 10.000 mq. e con la prescrizione di una superficie minima edificabile di mq. 600). È stata posta cioè in essere un\'attività finalizzata ed idonea a snaturare la programmazione dell\'uso del territorio stesso quale delineata dallo strumento urbanistico generale.
4. La vendita di un terreno frazionato in lotti, ovvero sulla base di quote che impongono al suolo un equivalente assetto proprietario, è idonea ad integrare il reato di lottizzazione abusiva ed. "negoziale", tutte le volte che da elementi indiziar - indicati con elencazione non tassativa dalla L. n. 47 del 1985, art. 18, comma 1, ed attualmente dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30, comma 1, (T.U.) - risulti in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
Nella specie, l\'intento di eseguire attività edificatoria difforme da quella consentita dallo strumento urbanistico non trova alcuna smentita ed è pienamente evidenziato in relazione a quei lotti in concreto interessati dalla realizzazione successiva di immobili abusivi.
Il frazionamento di un terreno non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o comunque gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso, dovendosi ritenere che il termine "frazionamento" - già nella L. n. 47 del 1985, art. 18, comma 1, ed attualmente nel cit. T.U., art. 30, comma 1 - sia stato utilizzato dal legislatore in modo atecnico, con riferimento a qualsiasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti di una più ampia estensione territoriale, comunque predisposta od attuata ed anche se avvenuta in forma non catastale, attribuendone la disponibilità ad altri al fine di realizzare una non consentita trasformazione urbanistica o edilizia del territorio (vedi Cass., Sez. 3, 29.2.2000, n. 3668, Pennelli).
Può configurarsi, perciò, lottizzazione negoziale anche nell\'ipotesi corrispondente a quella in esame in cui venga stipulato un solo atto di trasferimento a più acquirenti, i quali pervengano nella disponibilità e/o nel godimento di quote di un terreno indiviso e questo, anzi, è un meccanismo al quale si è fatto frequentemente ricorso proprio con l\'intento di aggirare, attraverso una forma stipulatoria "mascherata", il divieto di lottizzazione posto dal legislatore.
5. La fattispecie che ci occupa integra più esattamente un\'ipotesi di lottizzazione abusiva mista (frazionamento di un terreno in lotti e successiva edificazione) e legittimamente è stata disposta, a norma della L. n. 47 del 1985, art. 19 (con disposizione riprodotta testualmente nel cit. T.U., art. 44, comma 2), la confisca dei suoli abusivamente lottizzati e delle opere ivi abusivamente costruite. Trattasi - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema - di una sanzione amministrativa speciale irrogata dal giudice penale, obbligatoria qualora venga accertata la sussistenza di una lottizzazione abusiva, anche indipendentemente da una pronuncia di condanna (vedi Cass, Sez. 3: 309.1995, n. 10061, ric. Barletta ed altri; 20.12.1995, n. 12471, ric. P.G. in proc. Besana ed altri;
12.12.1997, n. 11436, ric. Sapuppo ed altri; 23.12.1997, n. 3900, ric. Farano ed altri; 11.1.1999, n. 216, ric. Iorio Gnisci Ascoltato;
6.5.1999, n. 777, ric. Iacoangeli; 4.12.2000, n. 12999, ric. Lanza). Erroneamente pertanto, nella specie, la Corte territoriale ha configurato la confisca in oggetto quale "misura penale e non amministrativa"; tale erronea qualificazione giuridica non incide, però, sulla sostanza del problema, che non resta influenzato dai caratteri precipui della sanzione amministrativa ed in particolare dalla possibilità di revoca della stessa.
Al riguardo devono ribadirsi i principi già enunciati da questa 3^ Sezione vedi, in particolare, le sentenze 29.5.2007, n. 21125 e 18:3:2002; n. 11141, ric. Montalto ed altri, anche nelle parti riferite alle fattispecie valutate nelle precedenti sentenze 20.12.1995, n. 12471, ric. P.G. in proc. Besana ed altri; 21.1.2001, n. 1966, Venuti ed altri; 13.10.2004, n. 39916, Lamedica ed altri, secondo i quali:
a) Il passaggio in giudicato della sentenza che contiene l\'ordine di confisca comporta il trasferimento della proprietà dei beni confiscati al Comune (quale patrimonio disponibile), così che i precedenti proprietari perdono con quei beni ogni legame giuridico e non possono vantare su di essi alcun diritto in caso di modifiche successivamente apportate dall\'Amministrazione all\'assetto territoriale.
Il Comune conserva ovviamente la piena ed incondizionata potestà di programmazione e di gestione del territorio, ma deve escludersi che l\'adozione di nuovi strumenti urbanistici integri una fonte di retro- trasferimento detta proprietà in favore dei privati già destinatari dell\'ordine di confisca. L\'ente locale - qualora ragioni di opportunità e di convenienza consiglino di destinare l\'area lottizzata alla edificazione - potrà decidere di non esercitare in proprio le iniziative edificatorie e di non conservare la proprietà sui terreni e sui manufatti che eventualmente vi insistono, ma in tal caso potrà fare ricorso ad atti contrattuali volontari ed a titolo oneroso che trasferiscano la proprietà a tutti o parte dei precedenti proprietari.
b) Anteriormente alla formazione del giudicato, però, gli interventi del giudice penale devono essere coordinati con l\'esercizio dei poteri spettanti in materia edilizia all\'autorità amministrativa, al fine di non sottrarre a questa l\'esercizio di poteri propri. Per conseguenza, la confisca dei terreni lottizzati non può essere disposta dal giudice quando (o nei limiti in cui) essa risulti incompatibile con un provvedimento già adottato dall\'autorità amministrativa competente (per esempio, quando l\'autorità urbanistica abbia autorizzato ex posi una lottizzazione abusiva), ovvero nei casi in cui la mutata politica del territorio perseguita dal Comune entri in conflitto con l\'ordine giudiziale. Nel caso concreto i ricorrenti non hanno dimostrato la sussistenza di una effettiva incompatibilità della confisca con l\'assetto urbanistico previsto dal piano regolatore generale attualmente vigente. Hanno depositato, infatti, documentazione riferita alle nuove previsioni di zona della sola particella n. 321 del foglio di mappa n. 68 (mentre la confisca è estesa pure alla particella n. 322) ed anche in ordine all\'unica particella considerata, poi, risulta Inattuale possibilità di "intervento edilizio diretto" nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiario di 1,50 mc./mq. e di altri indici e prescrizioni dei quali neppure è dato conoscere la possibilità di concreta osservanza.
Le nuove previsioni del P.R.G.: non costituiscono intervento di recupero urbanistico dell\'area abusivamente lottizzata; non integrano autorizzazione postuma dell\'intervento lottizzatone; non sanano le costruzioni abusive preesistenti; non si pongono, in conclusione, quale estrinsecazione di una volontà della pubblica Amministrazione di riconoscere ex post la conformità degli interventi già realizzati con lo strumento urbanistico oggi in vigore e di rinunciare all\'acquisizione delle aree e dei manufatti al proprio patrimonio disponibile.
6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2008