Sez. 3, Sentenza n. 16706 del 08/04/2004 (Ud. 18/02/2004 n.00300 ) Rv. 227960
Presidente: Savignano G. Estensore: Squassoni C. Imputato: Brilla. P.M. Febbraro G. (Conf.)
(Rigetta, App.Cagliari, 8 febbraio 2002).
538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Domanda di sanatoria - Sospensione del procedimento penale - Condizioni e limiti.
CON MOTIVAZIONE
Massima (fonte CED Cassazione)
La sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie, prevista dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, oggi sostituito dall'art. 45 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (in relazione all'art. 36 del citato
d.P.R.), è limitata al termine di sessanta giorni dalla data del deposito della domanda di concessione in sanatoria, in quanto riguarda i tempi necessari per la definizione della procedura amministrativa, per la quale consumato detto termine senza che la domanda sia stata accolta , la stessa si intende esaurita per silenzio rifiuto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 18/02/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 00300
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 014006/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BRILLA DANIELE, N. IL 14/09/1949;
avverso SENTENZA del 08/02/2002 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il P.M. nella persona del Dott. ESPOSITO Vitaliano che ha concluso: rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 3.7.2001, il Tribunale di Lanusei ha ritenuto Brilla Daniele responsabile dei reati previsti dagli artt. 20 c. 1 lett. c L. 47/1985, 163 D.Lvo 490/1999, 633 c.p. e lo ha condannato alla pena di giustizia; in parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza in epigrafe precisata, ha disposto gli ordini di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi (omessi dal Tribunale) ed ha confermato nel resto.
Per l'annullamento della sentenza, ricorre in Cassazione l'imputato deducendo violazione di legge perché i Giudici di merito non hanno sospeso il processo, a sensi dell'art. 22 L. 47/1985, fino all'esaurimento dell'iter amministrativo per sanatoria delle opere abusive realizzate; chiede che la Corte di Cassazione provveda in tale senso.
Il Collegio ritiene che la deduzione non sia meritevole di accoglimento.
L'art. 13 c. 2 L. 47/1985 prevede che, decorso inutilmente il periodo di giorni sessanta dalla data di presentazione della domanda di sanatoria, la stessa si intende respinta; l'art. 22 della stessa legge stabilisce che l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimanga sospesa fino all'esaurimento dei procedimenti amministrativi.
Dalla combinata esegesi delle due norme, si desume che la sospensione è limitata al periodo di giorni sessanta in esito al quale la procedura si intende esaurita per silenzio rifiuto. Il termine assolve ad una duplice funzione; da un lato, conferisce certezza alla aspettativa del privato consentendogli le opportune iniziative di tutela e, dall'altro, evita la sospensione del processo sine die.
Poiché il termine non comporta la consunzione della potestà di decidere da parte della Pubblica Amministrazione sulla domanda di sanatoria, il procedimento amministrativo può proseguire oltre il sessantesimo giorno, ma tale situazione è inconferente ai fini della sospensione del processo penale che non può estendersi oltre il ricordato periodo.
Nel caso concreto, la istanza di sanatoria è del 23.3.2000 sicché sulla stessa si era formato il silenzio rifiuto già all'epoca della impugnata sentenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004