Cass. Sez. III n. 57942 del 29 dicembre 2018 (Ud 24 mag 2017)
Presidente: Fiale Estensore: Liberati Imputato: Spinelli
Urbanistica.Delibera comunale che dichiara l'esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell'assetto urbanistico violato
La delibera comunale che dichiara l'esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell'assetto urbanistico violato, sottraendo l'opera abusiva al suo normale destino di demolizione previsto per legge, non può fondarsi su valutazioni di carattere generale o riguardanti genericamente più edifici, ma deve dare conto delle specifiche esigenze che giustificano la scelta di conservazione del singolo manufatto, precisamente individuato
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 luglio 2016 la Corte d’appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata da Francesca Spinelli, diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza della medesima Corte d’appello di Salerno del 17 febbraio 2012, divenuta irrevocabile il 22 giugno 2012.
La Corte territoriale, nel disattendere l’istanza della condannata, ha premesso che con la sentenza di secondo grado erano state riunite le impugnazioni proposte dalla Spinelli nei confronti di due sentenze di condanna del Tribunale di Salerno, rese il 25 marzo 2008 e il 23 settembre 2010, entrambe relative a illeciti edilizi, con la conseguente irrilevanza della allegazione della ricorrente a proposito della modesta entità degli interventi edilizi, essendo oggetto di esecuzione entrambe le sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti, relative a tutti gli interventi abusivi dalla stessa posti in essere.
La Corte d’appello ha, inoltre, sottolineato l’esito degli accertamenti tecnici compiuti dal consulente del Pubblico Ministero, che aveva escluso qualsiasi pregiudizio statico alle parti lecite del fabbricato in conseguenza della esecuzione della demolizione, con la conseguente infondatezza delle doglianze sollevate al riguardo dalla ricorrente.
Infine è stata esclusa la rilevanza della istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria avanzata dalla ricorrente, evidenziando che gli interventi erano stati eseguiti all’interno del territorio del Comune di Cava de Tirreni, sottoposto a vincolo paesaggistico, non suscettibili, pertanto, di sanatoria, ai sensi della l. n. 326 del 2003.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la condannata, mediante il difensore di fiducia, che lo ha affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 650, 665, 666, 670 e 671 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, sottolineando che la riunione delle impugnazioni proposte nei confronti delle sentenze del Tribunale di Salerno del 25 marzo 2008 e del 23 settembre 2010 aveva determinato solamente l’unificazione, ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen., delle pene inflitte con tali sentenze, senza alcuna incidenza sull’ordine di demolizione, avente natura di sanzione amministrativa applicata dal giudice penale, sicché l’unico ordine di demolizione da eseguire era quello impartito con la sentenza del Tribunale di Salerno del 23 settembre 2010, confermata sul punto dalla Corte d’appello, con la conseguente erroneità della rilevanza attribuita nell’ordinanza impugnata a detta riunione.
2.2. Con il secondo motivo ha prospettato ulteriore violazione degli artt. 665, 666, comma 5, cod. proc. pen., dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, della legge della Regione Campania n. 5 del 2013, degli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 2248 del 20 marzo 1865, e vizio di motivazione, per l’omessa considerazione da parte della Corte territoriale della deliberazione del Consiglio comunale di Cava de’ Tirreni n. 99 del 15 dicembre 2014, con cui è stato stabilito di destinare gli edifici abusivi acquisiti al patrimonio comunale alla edilizia residenziale pubblica, privilegiando nelle assegnazioni gli occupanti degli stessi, trattandosi di deliberazione incompatibile con la demolizione.
2.3. Con il terzo motivo ha lamentato ulteriore violazione degli artt. 665 e 666, comma 5, cod. proc. pen, dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 e della legge Regione Campania n. 5 del 2013, nonché vizio della motivazione, a causa della omessa considerazione della sentenza del TAR Salerno n. 350 del 2014, con cui era stato ordinato al Comune di Cava de’ Tirreni di pronunziarsi entro 30 giorni sulla richiesta della Spinelli di riconoscimento del particolare interesse pubblico del manufatto di proprietà della ricorrente, con la nomina di un commissario ad acta per il caso di inerzia, trattandosi di atto incompatibile con l’esecuzione dell’ordine di demolizione, che quindi avrebbe dovuto essere sospesa dalla Corte d’appello di Salerno.
3. Il Procuratore Generale ha concluso nella sua requisitoria scritta chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, evidenziando la condanna della ricorrente anche per il delitto paesaggistico di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 e la non sanabilità delle opere abusive, con la conseguente preclusione alla sanatoria delle opere di cui era stata disposta la demolizione e l’irrilevanza delle prospettazioni della ricorrente al riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato
2. Giova premettere che la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 17 febbraio 2012, divenuta definitiva il 22 giugno 2012, in forza della quale è stata emessa l’ingiunzione a demolire oggetto della richiesta di sospensione formulata dalla ricorrente, ha ad oggetto le due impugnazioni proposte dalla imputata nei confronti della sola sentenza del 23 settembre 2010 del Tribunale di Salerno, con cui la Spinelli era stata condannata per due episodi di violazione di sigilli, plurime violazioni urbanistiche e anche un reato paesaggistico; mediante la seconda di tali impugnazioni l’imputata aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tali reati e quelli oggetto della sentenza del 25 marzo 2008 del Tribunale di Salerno, parzialmente confermata dalla Corte d’appello di Salerno con sentenza del 23 ottobre 2009, divenuta irrevocabile.
Mediante la suddetta sentenza del 17 febbraio 2012 la Corte d’appello ha dichiarato non doversi procedere per una delle contestazioni di violazione di sigilli, confermando la condanna della Spinelli unicamente in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. 380 del 2001, 181 d.lgs. n. 42 del 2004 e 349 cod. pen., riconoscendo il vincolo della continuazione tra tali fatti e quelli giudicati con la sentenza della medesima Corte d’appello di Salerno del 23 ottobre 2009, e disponendo la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Tale ordine, come si ricava dalla motivazione della sentenza di secondo grado, riguarda le opere realizzate in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, già sottoposte e sequestro e di cui era stata accertata la prosecuzione della realizzazione, mediante l’esecuzione di opere di completamento delle strutture e di finitura, sia nel 2004 sia nel 2007, determinanti prosecuzione dell’attività illecita.
Ciò esclude l’esistenza di incertezze riguardo al contenuto dell’ordine di demolizione (peraltro da risolvere ed eliminare all’atto della sua materiale esecuzione), che è relativo alle opere di cui alla sentenza della Corte d’appello di Salerno del 17 febbraio 2012, di conferma, quanto agli illeciti edilizi e paesaggistici, della condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno con la sentenza del 23 settembre 2010, non assumendo rilievo, quanto a tale ordine, l’altra sentenza del Tribunale di Salerno, pronunciata il 25 marzo 2008 e parzialmente confermata dalla Corte d’appello di Salerno con sentenza del 23 ottobre 2009, considerata solo ai fini della applicazione del vincolo della continuazione.
Ne consegue l’infondatezza delle doglianze di violazione di norme processuali e vizio di motivazione sollevate dalla ricorrente con il primo motivo, in quanto, pur avendo il giudice dell’esecuzione fatto riferimento al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti accertati con le sentenze del Tribunale di Salerno del 25 marzo 2008 e del 23 settembre 2010 ed al fatto che ne sia conseguito un unico procedimento di esecuzione, ciò non ha alcuna incidenza sulla individuazione delle opere oggetto dell’ordine di demolizione impartito dalla Corte d’appello di Salerno con la sentenza del 17 febbraio 2012, da determinare sulla base del contenuto di tale sentenza e delle relative statuizioni, riguardo alle quali non vi erano state, né vi sono, incertezze né doglianze.
3. Il secondo motivo, mediante il quale la ricorrente ha prospettato ulteriore violazione degli artt. 665, 666, comma 5, cod. proc. pen., nonché dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, della legge della Regione Campania n. 5 del 2013, degli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 2248 del 20 marzo 1865, e vizio di motivazione, per l’omessa considerazione da parte della Corte territoriale della deliberazione del Consiglio comunale di Cava de’ Tirreni n. 99 del 15 dicembre 2014 (con cui è stato stabilito di destinare gli edifici abusivi acquisiti al patrimonio comunale alla edilizia residenziale pubblica, privilegiando nelle assegnazioni gli occupanti degli stessi), e il terzo motivo, con cui è stata lamentata l’omessa considerazione della sentenza pronunciata dal TAR Campania su ricorso della Spinelli avverso il silenzio inadempimento della amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni, non sono fondati.
Riguardo alla incidenza delle delibere delle amministrazioni comunali, relative alla destinazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio di tali amministrazioni, e alla conseguente incompatibilità con la loro demolizione, questa Corte ha già chiarito, e si tratta di principio che il Collegio condivide e ribadisce, che la delibera comunale che dichiara l'esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell'assetto urbanistico violato, sottraendo l'opera abusiva al suo normale destino di demolizione previsto per legge, non può fondarsi su valutazioni di carattere generale o riguardanti genericamente più edifici, ma deve dare conto delle specifiche esigenze che giustificano la scelta di conservazione del singolo manufatto, precisamente individuato (Sez. 3, n. 25824 del 22/05/2013, Mursia, Rv. 257140, relativa a fattispecie nella quale la Corte ha reputato legittimo il rigetto, da parte del giudice dell'esecuzione, di istanza di sospensione dell'ordine di demolizione, in presenza di due delibere comunali aventi per oggetto i criteri per individuare l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive e i criteri per locare gli immobili già acquisiti al patrimonio comunale; conf. Sez. 3, n. 9864 del 17/02/2016, Corleone, Rv. 266770; Sez. 3, n. 30170 del 24/05/2017, Barbuti, Rv. 270253; cfr. anche Sez. 3, n. 11419 del 29/01/2013, Bene, Rv. 254421, nella quale è stato chiarito che “ Il giudice dell'esecuzione, al quale sia richiesto di revocare l'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna, ha il potere di sindacare la delibera di acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio comunale, che dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto al ripristino dell'assetto urbanistico violato ”).
Ne consegue l’irrilevanza della deliberazione adottata dal Consiglio comunale di Cava de’ Tirreni il 15 dicembre 2014, in quanto priva della necessaria specificità e di qualsiasi riferimento al manufatto realizzato dalla ricorrente e di cui è stata disposta la demolizione, giacché con la stessa sono state solamente approvate le linee di indirizzo per l’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 31, comma 5 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 1, comma 65, l. Regione Campania 5/2013, stabilendo che tali provvedimenti riguarderanno prioritariamente gli immobili abusivi costituenti costruzione autonomamente utilizzabile a scopo residenziale realizzati a far data dal 31 marzo 2003.
Ciò determina anche, analogamente, l’irrilevanza della sentenza pronunziata in data 11 febbraio 2016 dal TAR Campania su ricorso della stessa Spinelli, mediante la quale è stata dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Cava de’ Tirreni in ordine alle istanze della stessa Spinelli, assegnando alla amministrazione termine di 30 giorni per pronunziarsi al riguardo e nominando Commissario ad acta per il caso di inerzia il Prefetto della Provincia di Salerno, continuando a difettare, nonostante tale decisione, un provvedimento amministrativo specifico che riguardi gli immobili abusivi realizzati dalla ricorrente e oggetto della demolizione, che sia con quest’ultima incompatibile, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per revocare o sospendere l’ordine di demolizione di cui la ricorrente si duole.
4. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto, a cagione dell’infondatezza di tutti i motivi cui è stato affidato.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24/5/2017