Cass.Sez. III n. 13041 del 21 marzo 2013 (CC 28 feb 2013)
Pres.Teresi Est.Ramacci Ric.Iaconisi
Urbanistica. Lottizzazione abusiva e amministrazione dei beni in sequestro 
In tema di sequestro preventivo, la decisione di nominare un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. per consentire la gestione e l'esercizio del complesso dei beni aziendali non è obbligatoria ma è rimessa alla sfera discrezionale del giudice. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di nomina di un amministratore giudiziario per la gestione di un complesso alberghiero oggetto di lottizzazione abusiva).
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. TERESI    Alfredo          - Presidente  - del 28/02/2013
 Dott. FIALE     Aldo             - Consigliere - SENTENZA
 Dott. RAMACCI   Luca        - rel. Consigliere - N. 546
 Dott. GRAZIOSI  Luca             - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDREAZZA Gastone          - Consigliere - N. 28830/2012
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 IACONISI FERNANDO N. IL 07/07/1951;
 avverso l'ordinanza n. 5818/2011 GIP TRIBUNALE di LECCE, del  22/05/2012;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
 lette/sentite le conclusioni del PG Dott. S. Spinaci rigetto.  RITENUTO IN FATTO
 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, con  ordinanza del 22.5.2012 ha rigettato la richiesta presentata  nell'interesse di Fernando IACONISI, indagato per i reati di cui  all'art. 110 ovvero artt. 113, 81 cpv cod. pen., art. 30 e art. 44  comma 1, lett. c), prima e seconda parte, D.P.R. n. 380 del 2001;
 art. 110 cod. pen. e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 e 1  bis, lett. a); art. 110 e art. 323 cod. pen., comma 2, finalizzata ad  ottenerne la nomina quale amministratore giudiziario del complesso di  beni aziendali sottoposti a sequestro al fine di consentire  l'esercizio dell'attività turistico - alberghiera da parte della  s.r.l. F.G.C.I. ovvero, in subordine, che il custode giudiziario già  nominato provvedesse all'amministrazione dei beni aziendali ed alla  gestione dell'attività dell'impresa o, in ulteriore subordine, che  detta amministrazione fosse disposta, quanto meno, al "comparto A"  del complesso turistico - alberghiero "Punta Grossa", in quanto  dotato di completa autonomia funzionale.
 Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.  2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il  vizio di motivazione, ricordando preliminarmente che il G.I.P., dopo  aver disposto il sequestro dell'area interessata dall'intervento  lottizzatorio abusivo e degli immobili ivi edificati, aveva anche  nominato un custode con poteri di amministrazione e che il Pubblico  Ministero aveva successivamente disposto, in parziale accoglimento di  una richiesta dell'indagato ed al fine di conseguire ricavi per la  manutenzione della struttura utilizzata, dapprima la facoltà di  gestione del bar - ristorante - pizzeria e della reception e, in un  secondo tempo, dei locali adibiti a sala da ballo e bowling in alcuni  giorni della settimana.
 Aggiunge che, non avendo l'utilizzazione delle suddette strutture  garantito ricavi economici adeguati alle finalità di manutenzione  della struttura, si era reso necessario formulare la richiesta che,  in sede di incidente di esecuzione, il G.I.P. ha respinto.  3. Ciò premesso, rileva che il provvedimento impugnato sarebbe in  contrasto quanto disposto dagli artt. 104 e 104 bis disp. att. cod.  proc. pen. nell'attuale formulazione introdotta con le modifiche  apportate dalla L. n. 94 del 2009 e, nel giustificare il diniego  anche con la necessità di impedire un aggravio del carico  urbanistico, si porrebbe in contraddizione con i precedenti  provvedimenti mediante i quali era stata autorizzata l'utilizzazione  di parte della struttura.
 Osserva che le richiamate disposizioni sottraggono ogni  discrezionalità all'autorità giudiziaria nel caso in cui il vincolo  cautelare reale riguardi aziende, società o beni di cui sia  necessario assicurare l'amministrazione, imponendo la nomina  dell'amministratore e senza che il titolo dei reati possa assumere  rilevanza sulla valutazione cui l'autorità medesima è tenuta e che,  nella fattispecie, si versa in una simile ipotesi, avendo il  sequestro colpito l'intero complesso aziendale.
 Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.  CONSIDERATO IN DIRITTO
 4. Il ricorso è infondato.
 È necessario preliminarmente osservare che, nella fattispecie, da  quanto è dato desumere dal tenore del provvedimento impugnato e dal  ricorso, il sequestro ha ad oggetto un'area abusivamente lottizzata e  gli immobili che su di essa insistono.
 È evidente che, in tali ipotesi, la finalità della misura reale è  quella di impedire che la libera disponibilità dell'area e degli  immobili abusivamente edificati possa aggravare o protrarre le  conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri  reati, oltre ad assicurare la confisca obbligatoria prevista dal  D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, come effetto della sentenza  definitiva del giudice penale con la quale è stata accertata la  lottizzazione abusiva.
 5. Va altresì osservato che sulla portata e le finalità degli artt.  104 e 104 bis disp. att. cod. proc. pen. questa Corte si è, anche  recentemente, pronunciata (Sez. 5^ n. 25118, 22 giugno 2012, cui si  rinvia per i richiami ai precedenti giurisprudenziali), ricordando  quanto già illustrato nella Relazione dell'Ufficio del Massimario  (3/09/09 del 27 luglio 2009 menzionata anche in ricorso) e, cioè,  che il previgente testo dell'art. 104 citato, limitandosi a stabilire  che al sequestro preventivo si applicassero le disposizioni relative  all'esecuzione del sequestro probatorio (artt. 81 e 88 disp. att.  cod. proc. pen.) risultava connotato da un "minimalismo" che aveva  determinato concrete difficoltà applicative anche con riferimento  alla possibilità di affidare al custode l'amministrazione "attiva"  dei beni sequestrati, comunque riconosciuta dalla giurisprudenza  assolutamente prevalente mentre, sotto altro profilo, era stata  esclusa, sempre dalla giurisprudenza, la possibilità di trascrivere  nei registri immobiliari il provvedimento di sequestro preventivo di  un bene immobile, essendo espressamente prevista solo per il  sequestro eseguito ai sensi della L. n. 356 del 1992, 'art. 12  sexies, e per il sequestro conservativo (circostanza che aveva  indotto a sollevare una questione di legittimita' costituzionale).  La menzionata decisione ricorda come a tale situazione si sia  ovviato, con le modifiche normative attuate con la L. n. 94 del 2009  mediante una dettagliata disciplina dell'esecuzione del sequestro  preventivo e, tra l'altro, prevedendo che il sequestro preventivo sui  beni aziendali (organizzati per l'esercizio di un'impresa) sia  eseguito, oltre che con le modalità previste dalla natura del  singolo bene sequestrato, con l'immissione dei beni in possesso  dell'amministratore (e con l'iscrizione del provvedimento nel  registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa). Con  l'introduzione dell'art. 104 bis si è, invece, stabilito che quando  la misura reale riguardi aziende, società o beni di cui sia  necessario assicurare l'amministrazione (con esclusione di quelli  destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui al D.L. n.  112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008),  l'autorità giudiziaria deve nominare un amministratore giudiziario,  da individuare nel costituendo Albo Nazionale degli Amministratori  Giudiziari, pur avendo l'autorità giudiziaria la possibilità di  affidare la custodia a soggetti diversi
 Viene ulteriormente precisato che la modifica legislativa "...non ha  in alcun modo sottratto al giudice il potere di privare il titolare  della materiale disponibilità del bene, provvedendo in tal caso alla  nomina di un custode, salvo ritenere che non sia necessario  procedervi quando il bene non presenti particolari esigenze di  conservazione e le esigenze cautelari risultino ugualmente garantite  anche qualora lo stesso rimanga nella disponibilità di colui che lo  detiene (sia esso l'indagato o un soggetto terzo). A riprova della  correttezza di tali conclusioni soccorre del resto proprio il tenore  letterale dell'art. 104 bis, che fa espresso riferimento all'istituto  della custodia (e dunque implicitamente proprio alla disciplina del  citato art. 259), dissolvendo così ogni residuo dubbio in proposito.  Quest'ultima disposizione facoltizza poi la gestione attiva, tra  l'altro, dei "beni di cui sia necessario assicurare
 l'amministrazione", rimettendo all'evidenza al giudice il compito di  individuare in concreto quali beni richiedano un tale tipo di  intervento ...".
 Le osservazioni dianzi richiamate, che delineano efficacemente  l'ambito di operatività delle disposizioni delle quali l'odierno  ricorrente assume la violazione, sono pienamente condivise dal  Collegio.
 6. Ciò posto, va dunque osservato, qualora fosse ancora necessario,  che le suddette disposizioni oltre a trovare applicazione in una fase  successiva a quella concernente l'applicazione della misura,  riguardando, infatti, la sua materiale esecuzione, non prevedono  alcun obbligo specifico di nomina dell'amministratore per l'autorità  procedente, che resta rimessa ad una scelta discrezionale del  giudice, come si era già avuto modo di rilevare (cfr. Sez. 3^ n.  35801, 06 ottobre 2010, citata anche in ricorso e nel provvedimento  impugnato. V. anche Sez. 3^ n. 22028, 9 giugno 2010).
 7. Va altresì rilevato che risulta del tutto corretta la  osservazione formulata nel provvedimento impugnato e criticata dal  ricorrente, secondo la quale il compendio sequestrato non riguarda  direttamente un'azienda bensì "il suo apparato strutturale  innegabilmente ed oggettivamente - in quanto abusivo - soggetto a  confisca".
 Invero l'art. 104 bis richiama inequivocabilmente la nozione di  azienda individuata dall'art. 2555 cod. civ. e, nel caso in esame,  oggetto del sequestro non è certo l'azienda in sè, bensì il mero  risultato di un'attività edificatoria illecita posta in essere dalla  società dell'indagato ed a nulla rileva la circostanza, che pare  desumibile dal contenuto del ricorso e del provvedimento impugnato,  unici atti cui ha accesso questa Corte, che le opere realizzate  abbiano come destinazione successiva un'attività turistico -  ricettiva.
 8. Parimenti destituita di fondamento appare l'ulteriore deduzione  circa la contraddittorietà tra la facoltà di utilizzazione concessa  per parte delle strutture rispetto al diniego opposto con il  provvedimento impugnato.
 Invero, pur non conoscendosi le concrete ragioni per le quali tale  facoltà d'uso, di regola incompatibile con le finalità proprie del  sequestro preventivo di immobili abusivi, è stata concessa nel caso  specifico, è evidente che la piena utilizzazione dell'intera  struttura o di un intero comparto determinerebbe in indubbio aggravio  del carico urbanistico rispetto alla utilizzazione di alcuni locali,  parte dei quali solo per alcuni giorni della settimana e che tale  valutazione risulta operata dal G.I.P. senza salti logici o manifeste  contraddizioni.
 9. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali  statuizioni indicate in dispositivo.
 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  			del procedimento.
 Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2013.
 Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013
                    



