Cass. Sez. III n. 5055 del 9 febbraio 2026 (CC 15 gen 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Colantonio
Urbanistica.Lottizzazione abusiva: natura progressiva e consumazione
Il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente e progressiva, configurandosi come una condotta a schema libero che si protrae finché perdura l'attività che altera l'assetto territoriale in contrasto con gli strumenti urbanistici. Il momento consumativo coincide con la realizzazione delle opere più recenti, anche se meramente accessorie o funzionali a un complesso aziendale preesistente, poiché idonee a incrementare lo sfruttamento dell'area e a compromettere le scelte di destinazione riservate alla pubblica autorità. La configurabilità del reato prescinde dalla regolarità formale dei singoli interventi edilizi o dal rilascio di titoli in sanatoria, rilevando invece la trasformazione globale del territorio che ne muta la destinazione programmata. Ne consegue che non sussiste violazione del principio del ne bis in idem rispetto a precedenti giudicati concernenti singoli abusi edilizi, trattandosi di un fatto storico diverso che investe l'assetto complessivo del sito e la funzione di controllo del territorio spettante all'ente pubblico
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo, impeditivo e anticipatorio, emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata in data 23/7/2025, avente ad oggetto le aree e i manufatti siti in Torre del Greco, alla via Dalla Chiesa, in relazione ai reati provvisoriamente contestati di cui agli artt.:
capo 1), 81 cpv. e 110 c.p., 30 e 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001, per aver realizzato, in area destinata dal P.R.G. a "Verde Pubblico Attrezzato" (Zona F3), Fruilo quale proprietaria dell'immobile individuato come Area 1, censito in catasto al fg. 20 p.11e 293, 296, 497, 1190,1193, 1194,1286 e 1360, e Colantonio in qualità di rappresentante legale delle società Meridall Immobiliare S.r.l., proprietaria dell'immobile denominato Area 2, censiti in catasto al fg. 20 p.11e 828 e 829, nonché rappresentante legale della Colma S.r.l. affittuaria di entrambe le aree, una pluralità di opere edilizie (capannoni, tettoie, pavimentazioni industriali) che hanno comportato una radicale trasformazione urbanistica del territorio, con mutamento della destinazione d'uso a fini industriali e commerciali;
capo 2), 110 c.p. e 181, comma 1-bis, D.Lgs. n. 42/2004, per la realizzazione, "in particolare", sull'Area 2 di tre capannoni, denominati U,U1 e V, con volumetria pari a 5000 mc in zona di notevole interesse pubblico, in assenza del parere della Soprintendenza;
capo 3), 110 c.p. e 93, 94, 95 D.P.R. n. 380/2001, per aver eseguito "gli interventi edilizi di cui al capo 2" in assenza del necessario preavviso e della preventiva autorizzazione del Genio Civile.
Il Tribunale del Riesame, nel confermare la misura cautelare reale, ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti del reato di lottizzazione abusiva, evidenziando come la pluralità di opere realizzate nel tempo, la vasta pavimentazione e la recinzione dell'area avessero determinato la creazione di un vasto insediamento industriale-commerciale in palese contrasto con la destinazione urbanistica a "Verde Pubblico Attrezzato" (Zona F3), nel cui ambito è consentita soltanto la costruzione di attrezzature sportive per lo svago, la cultura e il tempo libero, e con i vincoli paesaggistico, che vietava qualunque intervento comportante un incremento di volumetria, sismico e cimiteriale gravanti sull'area.
Ha, quindi, richiamato il provvedimento impugnato in relazione ai capi 2) e 3) sostenendo che le conclusioni cui era pervenuto il GIP non erano state oggetto di censura da parte dei ricorrenti e ha configurato il periculum in mora giustificativo del sequestro impeditivo sottolineando l'incidenza che il complesso aveva sull'assetto del territorio, il pericolo originato dalle strutture realizzate senza il rispetto della normativa antisismica e la pervicacia dimostrata dagli indagati nell'imprimere al sito una destinazione non compatibile con la programmazione pubblica. Il Tribunale ha, altresì, rigettato le eccezioni difensive relative alla violazione del ne bis in idem, alla pretesa regolarità dei singoli interventi in forza di sanatorie o pronunce amministrative, all'asserita differente destinazione urbanistica dell'area, all'inesistenza del vincolo cimiteriale, alla prescrizione dei reati e all'insussistenza delle esigenze cautelari.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, nelle rispettive qualità, per il tramite dei loro difensori, deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:
2.1 Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.
I ricorrenti, in primo luogo, contestano la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva, sostenendo che le opere realizzate non avrebbero determinato uno stravolgimento dell'assetto del territorio, "per come oggettivamente ed in fatto esistente", ma si sarebbero limitate a integrare e migliorare un complesso aziendale preesistente mediante "un accorpamento funzionale di lotti finitimi", "concetto antitetico rispetto ...alla lottizzazione che, per definizione, si realizza attraverso la divisione di un corpo unitario che viene appunto frazionato". Si aggiunge, inoltre, che si è in presenza di "strutture metalliche il cui ingombro non è integralmente definito" privi di qualunque finalità edificatoria.
2.2 Si deduce altresì che il Tribunale non si sarebbe confrontato con "le prospettazioni avanzate dalla difesa e fondate sulla documentazione allegata alla memoria" depositata dinanzi al giudice del gravame con riferimento tanto all'integrazione del reato di lottizzazione abusiva quanto "dell'elemento psicologico anche ai fini della statuizione di confisca dei beni".
Si reitera l'eccezione secondo cui gran parte delle opere oggetto del sequestro sarebbero già state al centro di precedenti procedimenti penali, conclusisi con sentenze di assoluzione divenute irrevocabili. Si contesta la valutazione del Tribunale circa la diversità del "fatto" storico-naturalistico, insistendo sull'identità materiale dei manufatti realizzati. In particolare, a confutazione della conclusione cui era pervenuto il Tribunale secondo cui non vi era alcuna corrispondenza fra "i manufatti oggetto di contestazione nelle precedenti sentenze prodotte (...) e i manufatti oggetto di addebito in questa sede", si deduce che:
tutte le opere realizzate sull'Area 1 di cui alle lettere C,D,E,F,K,3,L,L1,M,N,P,Q erano stato oggetto della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1527/15 emessa il 14/9/2015, riformata dalla Corte d'appello, con sentenza n. 10600/21 del 2/10/2021, che aveva dichiarato prescritti i reati per cui era intervenuta condanna, assumendo che ciò si evincerebbe dal confronto degli elaborati del geom. Giovanni Russo e dell'arch. Gaudioso, dalle relazioni tecniche del Comune di Torre del Greco del 7/10/2011 e del 31/10/2023, dagli "estratti di Google Earth dal 2012 al 2025";
le opere in contestazione ai punti Al, A2, A3 e N, erano state oggetto del processo penale definito con sentenza n. 23 del Tribunale di Torre Annunziata, divenuta irrevocabile il 19/10/2023, in cui era stato valutato il permesso di costruire 90/14, e si richiamano le relazioni nn. 5092/2023 e 49503/18 del Comune di Torre del Greco;
le opere contestate ai punti S e H avevano costituito oggetto della DIA presentata il 3/1/2014, in relazione alla quale l'ente territoriale aveva ritenuto che gli scaffali non necessitassero di titolo edilizio.
Si richiamano, ancora, le sentenze del TAR che avrebbero che avrebbero determinato il rilascio del permesso in sanatoria 90/14 e si confuta, richiamando ricorsi, comunicazioni e provvedimenti amministrativi, l'affermazione del GIP secondo cui le sentenze amministrative sarebbero viziate da una distorta rappresentazione dello stato dei luoghi.
Si sostiene, quindi, che il Tribunale aveva omesso di confrontarsi con il principio di legittimità secondo il quale la sentenza irrevocabile di assoluzione con cui è stata accertata "l'esistenza (validità, efficacia) del permesso di costruire in base al quale sono stati eseguiti i lavori contestati come abusivi...preclude l'apertura di un procedimento penale avente ad oggetto lo stesso fatto, ancorché diversamente qualificato".
2.3 Si contesta, altresì, l'affermazione del Tribunale secondo cui la difesa non aveva provato che l'area oggetto dell'intervento ricadeva in "Zona D2 - Insediamenti commerciali" secondo il P.U.C. adottato con deliberazione della G.C. n. 16 del 25/2/2021. Ad avviso delle difese, infatti, tale "obiezione non aveva pregio [in quanto] restituisce la mancata valutazione degli atti probatori" non tenendo conto: di quanto affermato dal consulente del PM a pagina 44 della relazione; di quanto attestato dal Comune di Torre del Greco nel certificato di destinazione urbanistica costituente l'allegato 79 alla relazione dell' arch. Gaudioso; "della destinazione in concreto di quell'area deriva[ta] proprio dai capannoni ivi esistenti".
In relazione al vincolo paesaggistico, si assume che, con riferimento alle opere di cui al permesso 90/14, l'autorità preposta alla tutela del vincolo, con nota 12947 del 2014, aveva ritenuto di non doversi esprimere in quanto il TAR, nella sentenza n. 2771/2013 aveva chiarito che le opere non necessitavano dell'autorizzazione paesaggistica.
In relazione al vincolo idrogeologico si richiama pag. 68 della memoria presentata dinanzi al Tribunale del riesame che dimostrerebbe l'inesistenza del vincolo sull'area.
In relazione al vincolo cimiteriale, si premette che il vincolo deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica e che, comunque, nessun elemento ne dimostrava la sussistenza.
In relazione al vincolo sismico, a confutazione dell'affermazione del Tribunale secondo cui nessuna contestazione era stata mossa in ordine alla mancanza dei titoli e all'adempimento degli obblighi in materia sismica, si richiamano le pagine della memoria e gli atti e i documenti che, ad avviso della difesa, confutavano la conclusione del Tribunale. In relazione alle opere realizzate all'Area 2 si lamenta che non erano state valutate le argomentazioni difensive di cui alle pagine da 77 a 95 e che non si era tenuto conto dell'avvenuto "ripristino delle residue e modeste opere di cui alle lett. D1, O , 01, R e Rl" che erano state demolite o erano State sanate e che le opere indicare come P erano presenti sin dal 2013.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge sostanziale e dell'art. 125 c.p.p. per difetto assoluto di motivazione in ordine al periculum. Si rappresenta che il pericolo era stato individuato dall'incidenza che gli interventi avevano "in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale" e nell'aggravio "sulle opere collettive, quali viabilità, rete idrica e fognaria condutture elettriche e del gas", senza considerare che:
l'attività commerciale risale al 2011 senza mai che alcun problema di aggravio urbanistico era stato posto;
l'area ricade in zona "ampiamente urbanizzata" in cui sono presenti due scuole, una caserma dei Carabinieri e due distributori di benzina;
erano stati rilasciati due provvedimenti che avevano sanato le opere;
rattività rientrava fra quelle commerciali e non industriali";
non vi era prova di un intervento pubblico volto alla realizzazione di opere di urbanizzazione.
Si lamenta, altresì, che l'ordinanza non forniva riferimenti oggettivi in ordine all'imponenza delle strutture.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili in quanto articolati in motivi non consentiti o non proposti dinanzi al Tribunale del riesame e, comunque, manifestamente infondati.
1.1 Occorre preliminarmente ribadire che, in tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito, ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p., soltanto per violazione di legge. In tale nozione rientrano i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, più recentemente, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). Non può pertanto essere proposta come violazione della legge, sostanziale o processuale, la scarsa persuasività degli argomenti spesi dal Tribunale per fondare la decisione di rigetto dell'istanza di riesame.
1.2 è stato, ancora, precisato che "anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, De Cicco; Sez. 3, n. 41206 del 27/11/2025, La Playa di Tenerife S.r.l.). In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza (Sez. 3, n. 16083 del 13/2/2025, Gobbi).
Tanto premesso, ponendo in ordine logico le questioni sollevate dai ricorrenti, il primo tema di indagine risulta la destinazione prevista nel Piano Regolatore generale vigente del Comune di Torre del Greco per l'area in sequestro. GIP e Tribunale del riesame hanno sostenuto che l'area ricade in "zona omogenea F3 - Verde pubblico attrezzato", nel cui ambito è consentita soltanto la costruzione di attrezzature sportive per lo svago, la cultura e il tempo libero.
Tale destinazione era stata contestata dinanzi al Tribunale del riesame avendo la difesa sostenuto che l'area ricadeva in zona D2 - Insediamenti commerciali.
Il Tribunale ha disatteso tale censure rilevando che la destinazione contestata trovava riscontro nella consulenza del PM -"(pagg. 43 e ss.)" - e che non era stato dato dalla difesa "alcun riscontro tecnico o documentale a conforto dell'affermazione" difensiva.
2.1 Il ricorso ribatte a tale affermazione richiamando quanto esposto a pag. 44 della consulenza dell'arch. Gaudioso e quanto esposto nel certificato di destinazione urbanistica, che risultano allegati al ricorso.
Non viene però allegato che tali atti e documenti erano stati già indicati al Tribunale del riesame per supportare la diversa destinazione urbanistica prospettata.
L'omessa indicazione delle fonti di prova che accreditavano la diversa destinazione urbanistica dell'area prospettata dalla difesa non consente ai ricorrenti di dolersi del mancato esame di ufficio da parte del Tribunale del passo della consulenza e dei dati del certificato di destinazione urbanistica.
È pacifico, infatti, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari, il principio secondo cui "il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Rv. 272982; Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992, Rv. 191962; Sez. 3, n. 3560 del 10/12/2013, Rv. 258553)" (Sez. 3, n. 16083 del 13/2/2025, Gobbi).
2.1.1 L'argomento difensivo, inoltre, senza denunciare il travisamento della consulenza, propone una interlocuzione diretta della Suprema corte con una prova, che il Tribunale aveva dimostrato di aver complessivamente valutato, nei limiti di quanto in quella sede dedotto, ponendola come criterio di illogicità manifesta della motivazione.
Tale sindacato, per quanto innanzi esposto, afferendo alla logicità della motivazione, si sottrae al sindacato riservato al giudice di legittimità in materia di misure cautelari reali.
2.1.2 Ma la censura difensiva incorre in un'ulteriore causa di inammissibilità.
"La mancata rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali rileva a titolo di travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omessa valutazione di elementi invece risultanti, o nella falsificazione dell'estrinseco, accomunate dalla necessità che il dato probatorio in questione abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), che può essere validamente denunciato solo se il vizio è fatto risaltare in maniera specifica ed inequivoca, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura dell'atto probatorio in considerazione, in modo da renderne possibile la lettura, né monca, né parcellizzata, senza alcuna necessità di indiscriminata ricerca da parte della Corte di cassazione all'interno del fascicolo processuale (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432-01; Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911-01; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994-01; Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, Massaro, Rv. 253017-01)" SEz. 1, n. 25447 del 22/3/2024, Pagliuca).
I giudici di merito hanno rilevato che la consulenza del PM provava che entrambe le aree interessate dalla illecita attività lottizzatoria ricadevano in zona F3-Verde pubblico attrezzato. Il Tribunale, ancora, disattendendo l'argomento difensivo, prospettante la collocazione in D2-Insediamenti commerciali esistenti, ha spiegato che la differente zonizzazione costituiva il fulcro delle valutazioni del consulente dell'accusa e non erano stati dalla difesa allegati elementi che dimostrassero il "grave errore in cui sarebbe incorso il consulente della Procura".
A tale passo dell'ordinanza i ricorrenti rispondono tramite l'allegazione di una pagina della consulenza e del certificato di destinazione urbanistica, che colloca le aree in zona F3 del Piano regolatore generale e, subito, dopo in zona D2 della "parte operativa del piano urbanistico comunale".
La frantumazione del contenuto dimostrativo della prova che consegue dall'estrapolazione di un passaggio della relazione per confutarne le conclusioni costituisce una palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso in quanto preclude al giudice di legittimità, cui la consultazione del fascicolo processuale è negata, di comprendere il significato della prova e l'incidenza che il dato apparentemente contrastante aveva sulle valutazioni del consulente.
2.2 Anche l'affermazione secondo cui la "destinazione in concreto di quell'area deriva dai capannoni ivi esistenti" non risulta essere stata proposta dinanzi al Tribunale del riesame, oltre, paradossalmente, a corroborare l'ipotesi accusatoria, confermando l'incidenza che le opere descritte nella preliminare imputazione avevano avuto sull'assetto del territorio imprimendo al sito una destinazione in contrasto con le previsioni di zonizzazione dello strumento generale di pianificazione che l'aveva destinato a verde pubblico.
2.2.1 L'argomento difensivo, inoltre, nel sottintendere che l'esigenza di un strumento urbanistico attuativo sarebbe stato reso superfluo dalla situazione di fatto esistente, non si confronta con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa che afferma la necessità dello strumento attuativo non soltanto per le zone assolutamente inedificate ma anche per quelle "parzialmente urbanizzata nella quale viene perlomeno a configurarsi un'esigenza di raccordo col preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione, e tale esigenza è tanto più intensa quanto più l'insediamento progettato sia di rilevante entità (C.G.A. Sicilia, 29/7/2025, n. 614, conf. Cons. di Stato, Sez. 5, n. 5321 del 8/10/2002; Cons. di Stato, Sez. 5, n. 2449 del 9/5/2003).
Sostenere, come si legge in ricorso, che nell'area insistono due complessi scolastici e una caserma dei Carabinieri non equivale a dire che l'area è completamente urbanizzata per cui nessuno spazio potrebbe rinvenirsi per una pianificazione attuativa.
2.3 Considerazioni del tutto simili possono essere svolte in relazione al vincolo cimiteriale, ritenuto gravante sulla parte dell'area sulla quale insiste il complesso commerciale dal GIP e dal Tribunale del Riesame, la cui violazione per costante giurisprudenza, integra il reato di lottizzazione abusiva (Sez. 3, n. 38977 del 29/10/2025, Iuliano; Sez. 3, n. 5253 del 5/11/2022 (dep. 2023), Marotta; Cons. di Stato, n. 6835 del 6/11/2020; Sez. 3, n. 5507 del 13/09/2019, dep. 2020, Coscarella, Rv. 278409 - 01).
L'ordinanza impugnata dà atto che i ricorrenti avevano contestato la sussistenza del vincolo cimiteriale in quanto non risultante dal Certificato di destinazione urbanistica e a tale censura aveva risposto rilevando che il vincolo discende direttamente dalla legge sanitaria e che opera indipendentemente dal recepimento nel piano regolatore generale, richiamando, sommariamente, non essendo stato oggetto di specifica contestazione, "le verifiche effettuate con dovizia del consulente del PM, siccome non smentite da alcun accertamento tecnico difensivo".
A tale argomento i ricorsi ribattono procedendo a una interpretazione dell'art. 338 RG 1265/34 che confligge con consolidati arresti della giurisprudenza amministrativa e di legittimità, che ritengono che tale vincolo sia sganciato dalle esigenze della pianificazione urbanistica e si imponga di per sé, indipendentemente da qualsiasi recepimento negli strumenti urbanistici comunali (Cons. Stato, Sez. VI, 11/10/2024, n. 8148; T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, Sentenza, 16/06/2025, n. 4524; Cass. pen., Sez. 3, n. 5507 del 13/09/2019, dep. 2020, Coscarella, Rv. 278409 - 01), per poi aggiungere: "...nessun rilevo è parte del carteggio processuale atto a dimostrare la esistenza del vincolo".
Tale ultimo profilo, però non risulta essere stato mosso dinanzi al Tribunale del riesame, tant'è che nell'ordinanza erano stati sommariamente richiamati gli accertamenti del consulente del PM senza alcun ulteriore approfondimento ritenuto superfluo in considerazione della mancanza di specifiche censure da parte della difesa.
Tale risultanza impedisce, per quanto sopra esposto, che la censura superi il vaglio di ammissibilità.
Dalla destinazione a verde pubblico attrezzato dell'area nel PRG e dalla sussistenza del vincolo cimiteriale, poi, l'ordinanza fa discendere il capannone principale, avente una volumetria di mc. 4454, gli otto capannoni che ne costituivano ampliamento, aventi una volumetria complessiva di 3600 mc., i quattro capannoni autonomi insistenti sull'Area 1, aventi una cubatura complessiva prossima a 6000 mc, nonché i quattro capannoni posizionati sull'Area 2, aventi complessivamente una volumetria superiore a mc. 7000, nonché le tettoie, i gazebo, i container e il parcheggio realizzato mediante la pavimentazione con cemento drenante di un'area della superficie di 2000 mq. conferivano al sito una destinazione a uso commerciale/industriale incompatibile con la zonizzazione del PRG e con il vincolo cimiteriale gravante sull'area.
3.1 Se si escludono le censure già esaminate afferenti la destinazione urbanistica dell'area e la sussistenza del vincolo cimiteriale, con tale argomentazione sostanzialmente i ricorsi non si confrontano opponendo argomenti controproducenti, che in quanto incentrati, come già osservato, sulla "destinazione urbanistica dell'area, per come oggettivamente ed in fatto esistente", finiscono per riconoscere che gli interventi avevano determinato un'alterazione strutturale delle caratteristiche morfologiche e funzionali del territorio attentando se non addirittura usurpando la funzione programmatoria urbanistica pubblica, o inconferenti o comunque manifestamente infondati, guaii la "mancanza di uno scopo edificatorio delle opere", "l'accorpamento funzionale di lotti finitimi", la mancata incidenza delle opere "sull'asseto strutturale dell'immobile originario", che confliggono con i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa e penale in tema di lottizzazione.
3.2 Il reato in esame, infatti, già sotto la vigenza della I. 10/1977, era stato collegato con la tutela dell'ordinato sviluppo dell'assetto territoriale in conformità con gli strumenti urbanistici ( Sez. 3, 29/6/1982, Minetti, in Riv. Giur. Ed., 1985. I, p. 174) mentre la più recente giurisprudenza ha sottolineato che il bene giuridico è anche - e soprattutto- rappresentato dall' "effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione - cioé dal comune — al quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito (Cons. Stato, Sez. IV n. 5849 del 6/10/2003, . V. anche, ex pl., Sez. IV n. 26 del 8/1/2016; Sez. V n. 4429 del 3/8/2012)" (Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Alessandrini, non massimata sul punto).
La linea difensiva, ancora, dimentica che la lottizzazione abusiva costituisce la predisposizione, in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, di una un nuovo nucleo edificato (quartieri residenziali, complessi a uso commerciale o direzionale, impianti produttivi) che produce alterazione o immutazione della programmata destinazione dell'area o zona considerata; tale condotta si realizza sia attraverso il compimento di atti giuridici, quali la suddivisione del terreno e l'alienazione di singoli lotti fabbricabili, che mediante attività materiali, quali la costruzione di manufatti o la realizzazione di opere di urbanizzazione (ex multis Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 13/06/2025, n. 5160; Consiglio di Stato Sez. VI, 30/09/2022, n.8402; T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 03/06/2023, n. 399; Cons. Stato, Sez. VI, 30/09/2022, n. 8402; Sez. 2, n. 22961 del 29/03/2017, De, Rv. 270177 - 01; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, Sentenza, 04/06/2015, n. 1312).
3.3 Non è quindi né mancante né apparente la motivazione del Tribunale del riesame che ha ritenuto che i diciassette capannoni collegati fra di loro dal punto di vista funzionale e necessariamente confluenti nell'ambito di una gestione unitaria nonché le altre opere accessorie realizzate nel corso di oltre un ventennio avevano creato un complesso aziendale in un'area destinata a verde pubblico che aveva determinato una trasformazione urbanistica del lotto in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici.
La difesa, ancora, non contesta ma, come già detto, rivendica, che i vari organismi edilizi realizzati nell'area sono tutti funzionali all'attività imprenditoriale che aveva sede nel sito per cui costituivano parte di un complesso aziendale unitario.
Vi è, quindi, una continuità fra tutti gli interventi realizzati nell'area che fa sì che il tempus commissi delicti coincida con l'epoca di realizzazione delle opere più recenti, costituiti dai "capannoni di cui alle lett. U, U1 e V" che risultano realizzati "fra il gennaio 2022 e il maggio 2023".
4.1 È, infatti, opinabile se l'utilizzazione del territorio in perdurante contrasto con gli strumenti urbanistici possa o meno incidere sul momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva, contrapponendosi a un primo orientamento che attribuisce rilievo allo sfruttamento delle opere ( Sez. 3, n. 44836 del 6/2/2018) uno più recente che ne ritiene l'irrilevanza ( Sez. 3, n. 12459 del 13/1/2021, Merico, Rv. 281576/01; Sez. 3, n. 11389 14/12/2013, (dep. 2024), Oddo).
È, però, indubbio che la realizzazione di nuove opere nell'area, anche se accessorie a quella già esistenti, in quanto strettamente funzionali a permettere ed anzi incrementare lo sfruttamento a fini imprenditoriali di un'area destinata a verde pubblico in contrasto con la pianificazione urbanistica, contribuì ad accentuare la compromissione delle scelte di destinazione dell'autorità pubblica.
Non è controverso, poi, nel panorama giurisprudenziale, che qualunque tipo di intervento che contribuisca a conferire un differente assetto urbanistico ad una porzione del territorio comunale in violazione delle prescrizioni stabilite dalle leggi statali o regionale o della strumentazione urbanistica possa rientrare nello spettro di applicazione della norma incriminatrice contestata (Sez. 3, n. 37639 del 15/02/2024, Polese, Rv. 287047 - 02; Sez. 3, n. 21910 del 07/04/2022, Licata, Rv. 283325 - 03; Sez. 3, n. 20390 del 7/4/2004, Casarin, Rv. 228612-01, relativa alla realizzazione di un parcheggio per automezzi pesanti, che aveva comportato la trasformazione di un'area molto estesa, in assenza di qualunque intervento programmatorio sottoposto al controllo della P.A.).
4.2 La conclusione cui pervengono i giudici di merito, che hanno escluso la maturazione del termine prescrizionale valorizzando l'epoca di realizzazione degli ultimi degli interventi volti a perpetuare e rendere più redditizio lo sfruttamento non consentito dell'area, non è quindi illogica e risulta conforme alle posizioni della giurisprudenza di legittimità che già con la sentenza a Sezioni unite n. 4708 del 24/04/1992, Fogliani aveva precisato che: «sussiste il reato di lottizzazione abusiva anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, perché tali attività iniziali, pur integrando la configurazione del reato, non definiscono l'iter criminoso che si perpetua negli interventi che incidono sull'assetto urbanistico. Infatti, tenuto conto che il reato in questione è, per un verso, un reato a carattere permanente e progressivo e per altro verso a condotta libera, si deve considerare in primo luogo che non vi è alcuna coincidenza tra il momento in cui la condotta assume rilevanza penale e il momento di cessazione del reato, in quanto anche la condotta successiva alla commissione del reato dà luogo ad una situazione antigiuridica di pari efficacia criminosa; in secondo luogo che se il reato di lottizzazione abusiva si realizza anche mediante atti negoziali diretti al frazionamento della proprietà, con previsioni pattizie rivelatrici dell'attentato al potere programmatorio dell'autorità comunale, ciò non significa che l'azione criminosa si esaurisca in questo tipo di condotta perché l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ulteriormente compromettono le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica».
Il Tribunale, inoltre, ha sottolineato, richiamando il consolidato orientamento di legittimità esistente in materia, come l'integrazione del reato di lottizzazione abusiva prescinda dalla regolarità formale dei singoli interventi edilizi che avevano contribuito a creare il complesso industriale commerciale e disattende l'eccezione di violazione del divieto di bis in idem rilevando che le sentenze richiamate dalla difesa erano relative alle singole opere non essendo mai stata contestata la lottizzazione abusiva per cui non ricorreva fra i fatti giudicati e quelli sub iudice la corrispondenza degli elementi costitutivi dei reati necessaria per configurare la violazione dell'art. 649 c.p.p.
Solo ad abundantiam il collegio ha osservato che non vi è corrispondenza tra i manufatti oggetto di contestazione nelle precedenti sentenze prodotte e i manufatti oggetto di addebito in questa sede.
5.1 II Tribunale, quindi, ha dimostrato di aver esaminato le censure difensive disattendendole ancora una volta con considerazioni corrispondenti alle emergenze probatorie, aderenti a consolidati principi di legittimità e prive di incongruenze logiche.
5.2 E, infatti, la prosecuzione dell'iter criminoso con la realizzazione dei capannoni contraddistinti dalle lettere U, U1 e V sull'area denominata Area 2 in epoca compresa fra gennaio 2022 e maggio 2023 esclude che possa esservi una sovrapposizione fra la condotta lottizzatoria oggetto della preliminare imputazione e gli interventi contestati nei precedenti giudizi così impedendo in radice la configurazione della violazione del principio ne bis in idem prospettato.
Troverebbe pertanto applicazione il principio - più volte affermato da questa Corte riguardo alla contestazione di due susseguenti reati edilizi ma che per la natura eventualmente progressiva della lottizzazione abusiva è estensibile in casi di successione di contestazioni tra reato edilizio e contravvenzione lottizzatoriaper cui in tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione e accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di fatto storico diverso non coperto dal giudicato. (Sez. 3, n. 9988 del 19/12/2019, dep. 2020, La Pietra, Rv. 278534 - 01).
5.3 La rilevanza data alla constatazione che i precedenti giudizi non ebbero mai a oggetto il reato di lottizzazione abusiva ma quelli integrati dall'attività edificatoria senza il rilascio del permesso di costruire e delle autorizzazioni degli enti preposti alla gestione dei vincoli gravanti sull'area, ancora, risulta in linea con il principio di legittimità secondo cui la preclusione imposta dal ne bis in idem non opera ove tra i fatti irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi di concorso formale dei reati potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge (Sez. 4, 21/10/2021, Masi, Rv. 282263), salvo che nel precedente giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato ( Sez. 3, n. 55474 del 23/02/2017, Barravecchia; Sez. 3, n. 50310 del 18/09/2014, Scandroglio, Rv. 261516 - 01).
5.4 Alle corrette e logiche argomentazioni del Tribunale i ricorrenti contrappongono argomenti incentrati su una analisi parcellizzata e atomistica delle opere che hanno permesso lo stravolgimento della destinazione dell'area procedendo a un puntiglioso esame delle sentenze, dei provvedimenti autorizzatori, del materiale fotografico, delle planimetrie e delle relazioni tecniche prodotte dinanzi al Tribunale di cui si chiede a questa Corte un nuovo scrutinio al fine di dimostrare che le opere erano state oggetto dei precedenti giudizio o sanate da provvedimenti autorizzativi, scrutinio che, però, oltre a risultare precluso a questa Corte sia in quanto presuppone un'interlocuzione diretta con il contenuto delle prove, di cui si sollecita un nuovo esame e l'utilizzazione quale metro di giudizio della logicità della motivazione, nel tentativo di ottenere una più favorevole valutazione del compendio indiziario, da sovrapporre a quella del Tribunale, non consentita dall'ordinamento, sia perché, in tema di misure cautelari reali, il travisamento della prova esula dal controllo di legittimità, sarebbe inutile in quanto un eventuale l'esito favorevole per la difesa sarebbe comunque inidoneo a incidere sulla correttezza logico giuridica di una motivazione che fa perno sulla mancata contestazione nei precedenti giudizio del reato di lottizzazione abusiva, sull'attività edificatoria intervenuta nell'Area A2 e sulla irrilevanza, ai fini della sua configurazione, della regolarità dei singoli interventi.
Inconferenti, ancora, risultano le censure difensive relative alla sussistenza del fumus con riferimento ai reati contestati ai capi 2 e 3.
Il GIP, a pag. 43 del decreto, aveva chiaramente esposto che il reato paesaggistico e la violazione della normativa antisismica erano integrati dai "capannoni costruiti sull'Area 2" che sviluppava una "volumetria complessiva pari a 5000 metri cubi" ed erano stati realizzati "in assenza di autorizzazione sismica".
La rilevanza penale di tali organismi edilizi era stata illustrata dal GIP alle pag.23, 24 e 25 del decreto.
Il Tribunale del riesame, nel rimandare a quanto esposto nel decreto, ha osservato che il fumus di tali reati non era stato contestato dai ricorrenti.
6.1 La difesa contesta tale affermazione riportando le parti della memoria difensiva prodotta dinanzi al Tribunale del riesame relative ai reati paesaggistici e sismici. Sennonché non una delle allegazioni e deduzioni difensive esposte nelle parti di memoria riprodotte nei ricorsi è relativa ai capannoni realizzati sull' Area 2 per i quali sono stati configurati i reati di cui ai punti 2 e 3 della preliminare rubrica.
Va, quindi, ricordato che la censura di mancanza di motivazione in relazione alle doglianze articolate con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare, sia pure in modo sommario, il contenuto del motivo di gravame rimasto senza risposta ed il grado di decisività dell'argomento negletto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 264879; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Rv. 258962; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, Rv. 236689). A maggior ragione ciò si rende necessario quando la decisione impugnata rinvia, con la tecnica della motivazione "per relationem", a quella di primo grado, costituendo in questo caso la decisione di primo e di secondo grado, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 35964 del 2014, cit.; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Rv. 236181).
L'inerzia difensiva, quindi, preclude la possibilità di rilevare la mancanza di motivazione denunciata.
Inammissibile risulta anche il secondo motivo del ricorso che lamenta "il difetto assoluto di motivazione in ordine al periculum".
Il Tribunale, sul punto, ha reso una motivazione estremamente articolata che ha valorizzato, in primo luogo, le oggettive caratteristiche del complesso industriale commerciale e l'incidenza, in termini di aggravio del carico urbanistico, che la libera disponibilità del sito con il conseguente accesso di autoveicoli e persone coinvolte e interessate nelle attività imprenditoriale che vi avevano luogo avrebbe avuto sull'assetto di una zona destinata dalla programmazione comunale a verde pubblico e tutelata dal vincolo paesaggistico- ambientale.
Ha, altresì, giustificato la misura cautelare, in relazione ai manufatti per i quali era stata rilevata la violazione della normativa antisismica, con il pericolo che dagli stessi promanava per gli utilizzatori dei manufatti.
Il Tribunale, infine, si è soffermato sul pericolo di reiterazione e prosecuzione della lottizzazione perpetrata sottolineando la "pervicacia" che connotava la condotta degli indagati, i quali" mediante continui e ripetuti interventi costruttivi" realizzati nell'arco di "decenni", avevano accentuato la destinazione commerciale industriale del sito in spregio alla programmazione comunale.
Ha, quindi, confutato, richiamando gli arresti di questa Corte, l'argomento difensivo incentrato sull'urbanizzazione dell'area sottolineando la consistenza e la volumetria sviluppata dagli immobili e l'incidenza negativa che l'attività imprenditoriale che vi veniva svolta aveva sull'assetto del territorio.
7.1 Le censure difensive a tale motivazione sono prive del requisito della decisività, contestando solo l'incidenza del complesso sul carico urbanistico dell'area e ignorando le restanti, e, comunque, risultano manifestamente infondate, quando non generiche, lamentando la mancanza di motivazione in relazione a elementi probatori che il Tribunale aveva puntualmente considerato, valorizzandoli, come l'estensione dell'area interessata dalla condotta criminosa e la volumetria dei manufatti che vi erano stati realizzati o l'aggravio del carico urbanistico che l'esercizio dell'attività imprenditoriale nel complesso per anni aveva comportato per quella zona del territorio comunale, o ritenendoli irrilevanti, come i provvedimenti autorizzatori intervenuti o l'urbanizzazione dell'area.
Alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché- ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 e dei profili di inammissibilità rilevati, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/1/2026


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