Cass. Sez. III n. 42913 del 11 novembre 2009 (Cc 30 set 2009)
Pres. Lupo Est. Franco Ric. Forlivesi
Urbanistica. Modifica della destinazione d’uso
Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile attuato attraverso l’esecuzione di opere edilizie configura un’ipotesi di ristrutturazione edilizia che integra il reato di esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire in quanto l’esecuzione di lavori, anche se di modesta entità, porta alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L’intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione. Non ha rilievo l’entità delle opere eseguite, allorché si consideri che la necessità del permesso di costruire permane per gli interventi: — di manutenzione straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d’uso (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. b); — di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento degli “elementi tipologici” dell’edificio, cioè di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e). Gli interventi anzidetti, invero, devono considerarsi “di nuova costruzione” ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1,lett. e).
Pres. Lupo Est. Franco Ric. Forlivesi
Urbanistica. Modifica della destinazione d’uso
Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile attuato attraverso l’esecuzione di opere edilizie configura un’ipotesi di ristrutturazione edilizia che integra il reato di esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire in quanto l’esecuzione di lavori, anche se di modesta entità, porta alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L’intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione. Non ha rilievo l’entità delle opere eseguite, allorché si consideri che la necessità del permesso di costruire permane per gli interventi: — di manutenzione straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d’uso (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. b); — di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento degli “elementi tipologici” dell’edificio, cioè di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e). Gli interventi anzidetti, invero, devono considerarsi “di nuova costruzione” ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1,lett. e).