Cass. Sez. III n. 21048 del 28 maggio 2021 (UP 30 mar 2021)
Pres. Ramacci Est. Cerroni Ric. Balestra
Urbanistica.Non configurabilità dello stato di necessità
In materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l’esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all’abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell’inevitabilità del pericolo. L’applicabilità dell’art. 54 cod. pen. in tema di costruzione abusiva va esclusa sul presupposto che è di regola evitabile il pericolo di restare senza abitazione, sussistendo la possibilità concreta di soddisfare il bisogno attraverso i meccanismi di mercato e dello stato sociale ed in considerazione dell’ulteriore elemento, necessario per l’applicazione della scriminante, del bilanciamento tra il fatto commesso ed il pericolo che l’agente intende evitare
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 gennaio 2020 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 6 dicembre 2016 del Tribunale di Lucca, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Cristian Balestra in ordine ai reati di cui agli artt. 44, lett. a) e c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo A) e 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (capo C) perché estinti per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato in mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa la pena per il residuo reato di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen. (capo B), siccome già riqualificato dal primo Giudice altresì con giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e l’aggravante contestata.
2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.
2.1. In particolare, col primo motivo il ricorrente, invocando vizio motivazionale, ha osservato che la Corte di Appello - facendo riferimento alle condotte illecite indicate ai capi A e C d’imputazione, in ordine alle quali si era astenuta da ogni giudizio dichiarandone l’intervenuta prescrizione – aveva invece negato che il fatto contestato al capo B d’imputazione potesse ritenersi di speciale tenuità. Secondo il ricorrente, pertanto, vi era in proposito omessa motivazione.
2.2. Col secondo motivo viene lamentata la violazione degli artt. 334 e 349 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Al riguardo è stato allegato che, tanto in primo grado che nei motivi di appello, era stata censurata la riqualificazione del reato indicato al capo B ai sensi dell’art. 349 cod. pen., dal momento che la condotta dell’imputato, nominato custode dei beni sequestrati, doveva essere ricondotta alla più favorevole previsione di cui all’art. 334, comma 2, cod. pen.. La doglianza, condivisa dal P.M., non era stata considerata dalla Corte di Appello, che aveva omesso, invece, di pronunciarsi sul punto preferendo concentrarsi sull’esclusione dell’invocata scriminante dello stato di necessità.
A quest’ultimo proposito la motivazione resa era invece illogica e contraddittoria rispetto alle risultanze processuali ed agli atti di causa, atteso che l’imputato aveva posto in essere la condotta contestata al solo fine di rendere abitabile la baracca in questione, soprattutto nei mesi invernali, in quanto, senza gli interventi contestati, l’imputato e la sua famiglia non avrebbero potuto vivere, soprattutto in inverno, nei locali abusivi già esistenti.
2.3. Col terzo motivo, infine, il ricorrente, invocando vizio motivazionale, ha censurato l’omessa pronuncia della Corte territoriale la quale, richiesta di riconoscere la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche rispetto all’aggravante di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen., si era limitata a sostenere l’insussistenza di ragioni per concederle. In tal modo la sentenza impugnata non aveva neppure tenuto in considerazione quanto già riconosciuto dal primo Giudice, la cui decisione era stata invero contestata proprio per l’operato bilanciamento di circostanze nel senso della mera equivalenza.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
4.1. In via del tutto preliminare, peraltro, osserva la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni (fatta eccezione per le inevitabili conseguenze del decorso del tempo, con le conseguente declaratorie di estinzione di alcuni reati per l’intervenuta prescrizione), che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente.
Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303) e una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d’appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250).
4.2. Ciò posto, ed avuto riguardo al primo motivo di censura, deve essere ribadito il principio per cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj., Rv. 266590).
La Corte territoriale, correttamente applicando il principio appena richiamato, ha escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cit. specificando che il mancato rispetto delle norme in materia paesaggistica ed edilizia rappresentava una costante nell’atteggiamento dell’imputato.
In ogni caso, e contrariamente ai rilievi dell’odierno ricorrente, in sede di appello la causa di esclusione della punibilità era stata semmai invocata proprio per le violazioni di natura edilizia e paesaggistica, laddove invece, col secondo motivo colà formulato, era stata richiesta l’assoluzione per il reato siccome riqualificato sub B (v. supra), anche in esito allo sperato riconoscimento dello stato di necessità.
Va da sé che, dichiarata la prescrizione per le violazioni paesaggistiche ed edilizie, viene meno in parte qua l’interesse per l’accertamento della speciale causa di non punibilità, in quanto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (cfr. Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505).
Non vi è stata, peraltro, alcuna omissione di motivazione anche in relazione all’ulteriore reato contestato. Tanto il Tribunale quanto il Giudice d’appello hanno infatti sottolineato la gravità della condotta evidenziando la “pervicacia” dell’imputato nella prosecuzione dei lavori nonostante gli ordini di sospensione e di rimessione in pristino, deliberatamente ignorati e vanificati (cfr. pag. 7 della sentenza del Giudice lucchese), mentre eguale concetto – nonostante le censure del ricorrente – è stato sinteticamente espresso dalla Corte territoriale, laddove il Giudice dell’appello ha parimenti sottolineato che il fatto – univocamente riferendosi al reato sub B – non poteva essere derubricato nella speciale tenuità proprio per il ripetuto disinteresse dell’imputato alle norme in materia paesaggistica ed edilizia, che lo aveva indotto alla prosecuzione dei lavori nonostante la possibilità di altrimenti risolvere l’affermata esigenza abitativa. Ed invero anche in tema di dosimetria della pena la sentenza impugnata ne ha sottolineato al più l’inadeguatezza per difetto, rispetto alla gravità del fatto.
Alcuna particolare tenuità, pertanto, può essere invocata.
4.2. In relazione al secondo profilo di censura, la sentenza impugnata ha anzitutto correttamente ricordato la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prosecuzione dei lavori, nonostante l’imposizione del vincolo derivante dal sequestro, integra il reato di cui all’art. 349 cod. pen.. Infatti la prosecuzione dell’attività edilizia in un cantiere sequestrato con apposizione dei sigilli configura il delitto di cui all’art. 349 cod. pen. e non quello di cui all’art. 334 cod. pen. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro), in quanto l’apposizione dei sigilli mira ad impedire la violazione del vincolo di immodificabilità della res nell’interesse dell’amministrazione della giustizia (Sez. 3, n. 19772 del 03/04/2008, Palomba, Rv. 240037; Sez. 3, n. 10267 del 28/01/2003, Buonfiglio Tanzarella ed altro, Rv. 224348).
4.2.1. Per quanto invece riguarda l’invocato stato di necessità, detta esimente, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, non può applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di indigenza connesso alla situazione socio-economica, qualora ad essa possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640; Sez. 7, n. 26143 del 16/05/2006, Cissè, Rv. 234529).
Sul punto, la Corte di Appello ha chiarito, in primo luogo, che lo stato di necessità non era stato dimostrato dalla difesa e che, in ogni caso, esso non era ipotizzabile in quanto l’esigenza abitativa poteva essere soddisfatta già con la realizzazione dei prefabbricati abusivi, senza la necessità di procedere alla ristrutturazione abusiva e alla trasformazione dei locali già esistenti.
Peraltro – anche a prescindere dall’assorbente rilievo della mancata prova dello stato di necessità e della ben scarsa specificità del motivo di ricorso al riguardo - questa Corte di legittimità ha più volte osservato che, in materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l’esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all’abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell’inevitabilità del pericolo (Sez. 3, n. 2280 del 24/11/2017, dep. 2018, Lo Buono, Rv. 271769; Sez. 3, n. 35919 del 26/06/2008, Savoni e altro, Rv. 241094). L’applicabilità dell’art. 54 cod. pen. in tema di costruzione abusiva è stata così costantemente esclusa sul presupposto che è di regola evitabile il pericolo di restare senza abitazione, sussistendo la possibilità concreta di soddisfare il bisogno attraverso i meccanismi di mercato e dello stato sociale ed in considerazione dell’ulteriore elemento, necessario per l’applicazione della scriminante, del bilanciamento tra il fatto commesso ed il pericolo che l’agente intende evitare (v. Sez. 3, n. 7015 del 09/04/1990, Sinatra, Rv. 184321).
Anche il secondo motivo non trova pertanto fondamento.
4.4. Infine, in riferimento all’ultimo motivo di censura, la Corte di Appello ha in effetti affermato che non sussistevano motivi per riconoscere le attenuanti generiche; tuttavia, come correttamente indicato dal ricorrente, tale assunto è errato in quanto già il Tribunale di Lucca le aveva riconosciute, ponendole in equivalenza con l’aggravante di cui all’art. 349, comma 2 cod. pen..
Questa constatazione, però, deve essere valutata tenendo presente il contenuto del motivo di appello e verificandone l’ammissibilità, che in specie va senz’altro esclusa.
Col motivo di gravame infatti, in forza del quale si chiedeva il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante contestata, non si adduceva alcuna motivata censura all’argomento utilizzato, al riguardo, dal primo Giudice.
Dalla sentenza di primo grado, infatti, emerge che le attenuanti generiche erano state concesse poiché l’imputato aveva partecipato al processo e per la sua situazione familiare – che, comunque, non giustificava i fatti commessi – nonché, soprattutto, al fine di attenuare il rigore sanzionatorio della norma. Le attenuanti in questione, però, secondo quanto affermato dal Tribunale, non potevano essere ritenute prevalenti rispetto all’aggravante di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen. per la gravità dei fatti e per i plurimi precedenti a carico dell’imputato.
Ebbene, a fronte di tale motivazione, nel motivo di appello la difesa si è limitata ad affermare che doveva essere valorizzata la circostanza per cui l’imputato non solo aveva partecipato al processo, come riconosciuto dal Tribunale, ma aveva anche espressamente dichiarato di avere realizzato le opere, rendendo, quindi, una dichiarazione confessoria dei fatti contestati. Inoltre nell’atto di gravame si sosteneva che i precedenti valorizzati dal Tribunale erano datati, dal momento che l’ultimo risaliva a dieci anni fa, e non erano così significativi da giustificare il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
4.4.1. Al riguardo, è costante l’affermazione per la quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; cfr. altresì, ex plurimis, Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).
In specie la valutazione compiuta dal primo Giudice si era puntualmente indirizzata in tal senso, e non può certamente definirsi né arbitraria né illogica.
In ragione di ciò, va ribadito il principio secondo cui, in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281).
4.4.2. L’omissione della Corte territoriale, pertanto, non esplica influenza alcuna.
5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, l’impugnazione non è fondata. Ne consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 30/03/2021