Cass. Sez. III n. 22237 del 11 giugno 2010 (Cc.22 apr. 2010)
Pres. De Maio Est. Petti Ric. Gotti
Urbanistica. Omessa demolizione e acquisizione dell’opera
Se il colpevole dell’abuso edilizio non provvede alla demolizione dell’opera abusiva ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dall’ingiunzione a demolire emessa dal sindaco, l’opera e l’area pertinente sono acquisite di diritto al patrimonio comunale e tale effetto si produce ipso iure sulla sola base dell’accertamento di un’inottemperanza colpevole, senza che sia necessario alcun atto ulteriore ed in particolare senza che sia necessaria la notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’interessato o la trascrizione, giacché il primo atto ha solo funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, costituendo titolo per l’immissione in possesso mentre la trascrizione serve a rendere opponibile il trasferimento ai terzi a norma dell’articolo 2644 cc.
UDIENZA del 22.04.2010
SENTENZA N. 645
REG. GENERALE N. 36421/2009
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dai sigg.  magistrati:
 Dott. Guido de Maio                                          presidente
 Dott. Agostino Cordova                                      consigliere
 Dott. Ciro Petti                                                  consigliere
 Dott. Aldo Fiale                                                 consigliere
 Dott. Silvio Amoresano                                       consigliere
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 - sul ricorso proposto dal difensore di Gotti Gilberto, nato a Guidonia  Montecelio il 00/00/0000, avverso l'ordinanza del tribunale di Tivoli  sezione  distaccata di Castelnuovo Di Porto del 20 maggio del 2009;
 - udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
 - letta la requisitoria del Procuratore generale nella persona del dott.  Antonio  Gialanella, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
 - Letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue:
 IN FATTO
 Il tribunale di Tivoli,sezione distaccata di Castelnuovo Di Porto,con  ordinanza  del 20 maggio del 2009, preso atto dell'inottemperanza all'ordine di  demolizione  disposto dal Comune, ordinava che l'immobile, abusivamente realizzato in   Campagnano di Roma da Gotti Gilberto, a carico del quale era stata già  pronunciata sentenza definitiva di condanna, fosse restituito al Comune.
 Ricorre per cassazione il condannato denunciando:
 1) contraddittorietà della motivazione perché l'ordinanza di demolizione   notificata al Gotti non conteneva alcun termine entro il quale  adempiere;  inoltre il procedimento doveva considerarsi sospeso per la pendenza  della  domanda di sanatoria;
 2) la violazione dell'articolo 31 del D.P.R. n 380 del 2001, in quanto  alla  fattispecie era applicabile la disciplina di cui all'articolo 27 del  D.P.R. n.  380 del 2001 che non indica alcun termine per l'ottemperanza.
 IN DIRITTO
 Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
 La demolizione d'ufficio prevista dall'articolo 4 della legge n 47 del  1985 ed  attualmente dall'articolo 27 del testo unico sull'edilizia, come  modificato  dall'articolo 32 comma 44 e 45 del decreto legge n 269 del 2003  convertito nella  legge n 326 del 2003, all'epoca dell'abuso in questione, ossia prima  dell'intervento del testo unico e delle modificazioni apportate con la  legge  dianzi citata, si applicava in ipotesi ristrette era cioè subordinata  all'esistenza di due requisiti:
a) che le opere abusive fossero realizzate sua aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta o destinate a fini pubblici o di pubblica utilità;
b) che le opere medesime non si trovassero in fase di avanzata realizzazione, sicché l'iniziativa edificatoria potesse essere bloccata sul nascere .
Orbene, proprio perché si trattava di un intervento immediato adottabile allorché le opere erano in fase iniziale, non era previsto alcun termine o ingiunzione a demolire nel senso che era la stessa autorità amministrativa in presenza dei presupposti previsti dalla legge ad effettuare d'ufficio la demolizione. E' pertanto palese l'inapplicabilità di tale istituto alla fattispecie.
 Nel caso in esame la demolizione è stata disposta in base all'articolo  31 del  d.P.R.n 380 del 2001 ed è stata ribadita dall'autorità giudiziaria con  la  sentenza di condanna.
 Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, se il colpevole  dell'abuso  edilizio non provvede alla demolizione dell'opera abusiva ed alla  remissione in  pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dall'ingiunzione a  demolire  emessa dal sindaco, l'opera e l'area pertinente sono acquisite di  diritto al  patrimonio comunale e tale effetto si produce ipso iure sulla  sola base  dell'accertamento di un'inottemperanza colpevole, senza che sia  necessario alcun  atto ulteriore ed in particolare senza che sia necessaria la notifica  dell'accertamento dell'inottemperanza all'interessato o la trascrizione,  giacché  il primo atto ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento  del  diritto di proprietà, costituendo titolo per l'immissione in possesso,  mentre la  trascrizione serve a rendere opponibile il trasferimento ai terzi a  norma  dell'articolo 2644 c.c. (cfr Cass n 755 del 2000; n16283 del 2005;4962  del 2008;  n 1819 del 2009).
 Il potere attribuito al giudice di disporre la demolizione dell'opera in  caso di  condanna non si pone in contrasto con quello amministrativo perché  entrambi  mirano ad ottenere lo stesso risultato ossia l'eliminazione dal  territorio di  un'opera abusiva. In caso di condanna il giudice deve sempre disporre la   demolizione se a tanto non si sia già provveduto da parte dell'autorità  amministrativa o se l'abuso non sia stato nel frattempo sanato sotto il  profilo  urbanistico o se il Consiglio comunale abbia disposto la conservazione  delle  opere in funzione di interessi pubblici ritenuti prevalenti (Cass. n.  43294 del  2005)
 La pendenza di una domanda di sanatoria è irrilevante trattandosi di  abuso non  condonabile.
 P.Q.M.
 La Corte
 Letto l'articolo 616 c.p.p.
 Dichiara
 Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle  spese  processuali ed al versamento della somma di euro mille a favore della  cassa  delle ammende
 Così deciso in Roma il 22 aprile del 2010
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  10 Giu. 2010
                    



