Cass. Sez. III n. 20131 del 13 maggio 2009 (Ud. 25 mar. 2009)
Pres. Onorato Est. Petti Ric. Galati
Urbanistica. Realizzazione muro di recinzione
Anche la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, lo stesso sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all’art. 3 lett. e) del d. P.R. n. 380 del 2001.
Pres. Onorato Est. Petti Ric. Galati
Urbanistica. Realizzazione muro di recinzione
Anche la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, lo stesso sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all’art. 3 lett. e) del d. P.R. n. 380 del 2001.
UDIENZA 25.03.2008
SENTENZA N. 703
REG. GENERALE n. 31215/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Galati Francesco, nato ad Accetura il 20 novembre del 1933 ,avverso la sentenza della corte d\'appello di Lecce del 19 maggio del 2008;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l\'annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza di cui all\'articolo 62 n 6 c.p.,
udito il difensore avv. Giancarlo di Giulio, il quale ha concluso per l\'accoglimento del ricorso.
Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
La corte d\'appello di Lecce, con sentenza del 19 maggio del 2008, confermava quella resa dal tribunale della medesima città, sezione di Casarano, con cui Galati Francesco era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile del reato di cui all\'articolo 44 lettera c) del d.P.R.n 380 del 2001, per avere eseguito, in assenza del permesso di costruire, su area vincolata, lavori di ampliamento di un manufatto preesistente. Fatto accertato in Ugento il 19 dicembre del 2004.
Ricorre per cassazione il Galati deducendo:
la violazione della norma incriminatrice in quanto non trattavasi di ampliamento ma di semplice recinzione con tufi poggiati per terra;
l\'estinzione del reato per l\'autodemolizione prima della sentenza di condanna e prima che il sindaco la ordinasse;
la violazione degli artt. 62 bis, 62 n 6 e 175 cod pen, per avere il tribunale omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, il beneficio della non menzione e l\'attenuante di cui all\'articolo 62 n 6 cod. pen. per l\'autodemolizione prima del giudizio.
IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile, sia per la sua aspecificità, in quanto si ripetono censure già mosse alla sentenza del tribunale e puntualmente respinte dalla corte territoriale senza l\'indicazione dei vizi del ragionamento del giudice censurato, sia perché, sotto l\'apparente violazione della norma incriminatrice, in realtà si risolve in censure in fatto in ordine all\'apprezzamento delle prove. La corte territoriale con motivazione esente da vizi logici o errori giuridici ha precisato anzitutto che non era vero che i conci di tufo fossero stati semplicemente poggiati per terra, avendo il teste Marrocco dato atto che gli stessi erano "incatenati tra loro", alcuni anche con malta cementizia. Inoltre ha precisato che non v\'era dubbio sull\'ampliamento della costruzione preesistente anche se i lavori non erano stati ancora completati, in quanto il materiale edile rinvenuto sul posto era del tutto incongruo per la costruzione di un semplice muro di recinzione come affermato dal prevenuto. La riprova che non trattatasi di semplice muro di recinzione si desume dalla circostanza che l\'autorità amministrativa aveva ordinato la demolizione. D\'altra parte, secondo l\'orientamento di questa corte, anche la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso di costruire allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all\'estensione dell\'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l\'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all\'art. 3 lett. e) del d.P.R. n. 380 del 2001 (Cass. n 4755 del 2008).
Infondato è il secondo motivo, in quanto l\'autodemolizione non è prevista come causa estintiva del reato edilizio. La disposizione dell\' art. 8 quater della legge 21 giugno 1985, secondo la quale non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 13 aprile 1985 n. 146, e\' testualmente riferita e limitata sotto il profilo temporale alle demolizioni di opere abusive eseguite entro la data di entrata in vigore (7 luglio 1985) della stessa legge (cfr. Cass. 7353 del 1990).
Sul diniego delle attenuanti generiche e del beneficio di cui all\'articolo 175 la motivazione è congrua, avendo la corte fatto riferimento al precedente specifico.
L\'attenuante di cui all\'articolo 62 n 6 non risulta chiesta con i motivi d\'appello.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l\'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 25 marzo del 2009
Deposito in Cancelleria il 13/05/2009
SENTENZA N. 703
REG. GENERALE n. 31215/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Galati Francesco, nato ad Accetura il 20 novembre del 1933 ,avverso la sentenza della corte d\'appello di Lecce del 19 maggio del 2008;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l\'annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza di cui all\'articolo 62 n 6 c.p.,
udito il difensore avv. Giancarlo di Giulio, il quale ha concluso per l\'accoglimento del ricorso.
Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
La corte d\'appello di Lecce, con sentenza del 19 maggio del 2008, confermava quella resa dal tribunale della medesima città, sezione di Casarano, con cui Galati Francesco era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile del reato di cui all\'articolo 44 lettera c) del d.P.R.n 380 del 2001, per avere eseguito, in assenza del permesso di costruire, su area vincolata, lavori di ampliamento di un manufatto preesistente. Fatto accertato in Ugento il 19 dicembre del 2004.
Ricorre per cassazione il Galati deducendo:
la violazione della norma incriminatrice in quanto non trattavasi di ampliamento ma di semplice recinzione con tufi poggiati per terra;
l\'estinzione del reato per l\'autodemolizione prima della sentenza di condanna e prima che il sindaco la ordinasse;
la violazione degli artt. 62 bis, 62 n 6 e 175 cod pen, per avere il tribunale omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, il beneficio della non menzione e l\'attenuante di cui all\'articolo 62 n 6 cod. pen. per l\'autodemolizione prima del giudizio.
IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile, sia per la sua aspecificità, in quanto si ripetono censure già mosse alla sentenza del tribunale e puntualmente respinte dalla corte territoriale senza l\'indicazione dei vizi del ragionamento del giudice censurato, sia perché, sotto l\'apparente violazione della norma incriminatrice, in realtà si risolve in censure in fatto in ordine all\'apprezzamento delle prove. La corte territoriale con motivazione esente da vizi logici o errori giuridici ha precisato anzitutto che non era vero che i conci di tufo fossero stati semplicemente poggiati per terra, avendo il teste Marrocco dato atto che gli stessi erano "incatenati tra loro", alcuni anche con malta cementizia. Inoltre ha precisato che non v\'era dubbio sull\'ampliamento della costruzione preesistente anche se i lavori non erano stati ancora completati, in quanto il materiale edile rinvenuto sul posto era del tutto incongruo per la costruzione di un semplice muro di recinzione come affermato dal prevenuto. La riprova che non trattatasi di semplice muro di recinzione si desume dalla circostanza che l\'autorità amministrativa aveva ordinato la demolizione. D\'altra parte, secondo l\'orientamento di questa corte, anche la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso di costruire allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all\'estensione dell\'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l\'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all\'art. 3 lett. e) del d.P.R. n. 380 del 2001 (Cass. n 4755 del 2008).
Infondato è il secondo motivo, in quanto l\'autodemolizione non è prevista come causa estintiva del reato edilizio. La disposizione dell\' art. 8 quater della legge 21 giugno 1985, secondo la quale non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 13 aprile 1985 n. 146, e\' testualmente riferita e limitata sotto il profilo temporale alle demolizioni di opere abusive eseguite entro la data di entrata in vigore (7 luglio 1985) della stessa legge (cfr. Cass. 7353 del 1990).
Sul diniego delle attenuanti generiche e del beneficio di cui all\'articolo 175 la motivazione è congrua, avendo la corte fatto riferimento al precedente specifico.
L\'attenuante di cui all\'articolo 62 n 6 non risulta chiesta con i motivi d\'appello.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l\'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 25 marzo del 2009
Deposito in Cancelleria il 13/05/2009