Cass. Sez. III n. 17421 del 27 aprile 2023 (CC 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Liberati Ric. Arabia
Urbanistica.Realizzazione piazzale
E’ soggetta a permesso di costruire l'esecuzione di interventi finalizzati a realizzare un piazzale mediante apporto di terreno e materiale inerte e successivo sbancamento e livellamento del terreno, in quanto tale attività determina una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo a un impiego diverso da quello che gli è proprio in base alle sue caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 novembre 2022 il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’appello cautelare proposto da Pietro Arabia nei confronti dell’ordinanza del 13 maggio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata disattesa la richiesta dello stesso Arabia di revoca del sequestro preventivo di un terreno della superficie di circa 3.000,00 metri quadri, in Comune di Miglierina (censito al N.C.T. al f. 10, n. 113), di proprietà del medesimo Arabia, sottoposto a indagini preliminari in relazione al reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, per essere stato sorpreso nell’atto di eseguire lavori di scavo e sbancamento in area sottoposta a vincolo idrogeologico in assenza dei titoli legittimanti tale attività.
Nel disattendere l’impugnazione dell’indagato il Tribunale di Catanzaro ha ribadito, in concordanza con quanto affermato dal primo giudice, la rilevanza del vincolo idrogeologico esistente nell’area nella quale si trova il terreno oggetto degli interventi realizzati dal ricorrente, in quanto la presenza di tale vincolo richiedeva, per poter realizzare gli interventi eseguiti dall’indagati, la preventiva valutazione di compatibilità degli stessi da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
2. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato il difetto, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione di tale provvedimento, che sarebbe apparente, per non essere stato in alcun modo considerato, né dal Giudice per le indagini preliminari, né dal Tribunale, quanto esposto a sostegno della richiesta di dissequestro, a corredo della quale era anche stata allegata una relazione tecnica redatta da due agronomi, illustrativa delle caratteristiche dell’intervento realizzato dal ricorrente, di scavo e livellamento del terreno, mediante il quale era stato ottenuto un terrazzamento di circa 400 metri quadri, che aveva comportato solamente uno spostamento di circa 100 metri cubi di terra e che, dal punto di vista strutturale, si era consolidato, non mostrando alcun segno di cedimento né importanti fenomeni erosivi dovuti all’azione delle acque piovane. Tali rilievi di carattere tecnico non erano stati considerati dal Tribunale, pur non essendo state disposte indagini tecniche da parte del pubblico ministero, che però aveva comunque ristretto l’estensione territoriale della iniziale contestazione (circoscritta a una superficie di 400 metri quadri rispetto a quella iniziale, contenuta nel provvedimento di convalida del sequestro, di 3.000 metri quadri), omettendo di considerare che il ricorrente utilizzava il fondo esclusivamente per attività agropastorale, conformemente alla categoria catastale del terreno e allo strumento urbanistico vigente, e che l’intervento eseguito e oggetto della contestazione aveva avuto a oggetto solamente la sistemazione del declivio collinare, attraverso lo spianamento e il terrazzamento dello stesso, senza modificarne la destinazione e senza apporto di materiale estraneo, ma solo utilizzando il terreno di riporto, cosicché l’intervento avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell’art. 6 bis del d.P.R. 380/2001, come tale non richiedente il preventivo rilascio del permesso di costruire, come invece erroneamente ritenuto sia dal Giudice per le indagini preliminari sia dal Tribunale.
Quanto al rischio idrogeologico, che aveva determinato l’apposizione del relativo vincolo, ha esposto che la pratica dei terrazzamenti nel paesaggio di alta collina, come quello nel quale si trova il fondo di proprietà del ricorrente e oggetto dell’intervento contestato, posto a 600 metri di altitudine, ha la funzione, tra l’altro, di prevenire il naturale rischio idrogeologico, contrastando l’erosione dei versanti e garantendo la protezione dei territorio, mantenendo la capacità filtrante del suolo e del profilo del versante, come dimostrato dalla circostanza che anche dopo eventi piovosi non erano stati riscontrati segni di cedimento del terreno o fenomeni erosivi dovuti all’azione meteorica.
Ha anche contestato la necessità del rilascio del permesso di costruire, in ragione del tipo di intervento realizzato, che non comportava l’esecuzione di opere, tenendo conto delle modifiche apportate all’art. 6 del d.P.R. 380/2001, per effetto delle quali non richiedono titolo abilitativo i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, anche se eseguiti in aree vincolate, come quello che nel caso in esame era stato eseguito dal ricorrente nel fondo di sua proprietà.
Nel ribadire l’apparenza della motivazione, a causa della totale mancata considerazione di detti rilievi da parte del Tribunale, ha quindi concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, sottolineando il carattere non consentito delle censure alle quali lo stesso è stato affidato, relative a valutazioni di merito e comunque prive di confronto con il provvedimento impugnato e di quanto nello stesso evidenziato circa la mancata considerazione da parte del ricorrente del rischio idrogeologico.
4. Con memoria del 6 aprile 2023 il ricorrente ha replicato a tali richieste del Procuratore Generale, ribadendo la fondatezza del proprio ricorso, per il cui accoglimento ha insistito, sottolineando nuovamente la liceità dell’intervento realizzato e la non necessarietà per la sua esecuzione del preventivo rilascio del permesso di costruire, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Preliminarmente va ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).
Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623). Resta, dunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).
3. Nel caso in esame il ricorrente si duole sia della adeguatezza e della logicità della motivazione, sia della ricostruzione della condotta e della sua valutazione da parte dei giudici di merito, lamentando l’errata qualificazione della condotta e della natura dell’intervento realizzato.
Si tratta di doglianze non consentite, come premesso, nei giudizi di legittimità relativi a misure cautelari reali, in quanto il Tribunale non ha affatto omesso di considerare la prospettazione difensiva del ricorrente, secondo la quale l’intervento dallo stesso realizzato andrebbe qualificato come di miglioramento fondiario basato su tecniche di ingegneria naturalistica, non richiedente il previo rilascio del permesso di costruire, in quanto il Tribunale ha considerato tale prospettazione, dalla quale dovrebbe discendere la diversa (lecita) qualificazione dell’intervento eseguito dal ricorrente, disattendendola sulla base di una diversa valutazione degli elementi disponibili, sottolineando come nella specie sarebbe stato realizzato un piazzale mediante apporto di terreno e materiale inerte e successivo sbancamento e livellamento di terreno, come tale richiedente il preventivo rilascio del prescritto titolo abilitativo, tenuto conto del vincolo idrogeologico apposto nell’area nella quale è ricompreso il fondo del ricorrente interessato dall’intervento in contestazione.
Si tratta di motivazione non certamente apparente, ma idonea a giustificare l’affermazione della configurabilità sul piano indiziario del reato contestato al ricorrente, che quest’ultimo ha censurato sul piano della sua logicità e adeguatezza e della correttezza della valutazione degli elementi da considerare nella qualificazione dell’intervento eseguito dal ricorrente, dunque, come ricordato, in modo non consentito nel giudizio di legittimità relativo a misure cautelari reali.
4. Va aggiunto, per completezza, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, per costante giurisprudenza, è soggetta a permesso di costruire l'esecuzione di interventi finalizzati a realizzare un piazzale mediante apporto di terreno e materiale inerte e successivo sbancamento e livellamento del terreno, in quanto tale attività determina una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo a un impiego diverso da quello che gli è proprio in base alle sue caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche (cfr. Sez. 3, n. 1308 del 15/11/2016, dep. 2017, Palma, Rv. 268847, conf. Sez. 3, n. 4916 del 13/11/2014, dep. 2015, Agostini, Rv. 262475; Sez. 3, n. 29466 del 22/02/2012, Batteta, Rv. 253154), cosicché, sulla base del non controvertibile accertamento di fatto compiuto, tra l’altro a livello preliminare e indiziario, dai giudici di merito, i rilievi del ricorrente, circa la non necessarietà del permesso di costruire per poter eseguire un intervento quale quello realizzato dal ricorrente medesimo, risultano manifestamente infondati.
Altrettanto palesemente infondata risulta la prospettazione del ricorrente, a proposito della qualificabilità di detto intervento come attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 380 del 2001, ostandovi la presenza nell’area del vincolo idrogeologico, che esclude, per espressa previsione dell’art. 6 citato, la possibilità di poter eseguire qualsiasi intervento in assenza del prescritto titolo abilitativo, in quanto anche i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, di cui all’art. 6, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2011 cit., richiedono, se eseguiti in zona, come quella in questione, sottoposta a vincolo idrogeologico, il preventivo rilascio del relativo titolo abilitativo.
5. In conclusione il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza dei rilievi ai quali è stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/4/2023