Cass. Sez. III n. 12412 del 2 aprile 2026 (CC 26 febbraio 2026)
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Spinosa spa + altri
Urbanistica. Reati edilizi in zone S.I.C.
Integra il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 l'esecuzione di interventi edilizi in zone individuate come siti di importanza comunitaria (S.I.C.) senza la preventiva valutazione di incidenza (VINCA) prevista dall'art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 357 del 1997.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21/10/2025, il Tribunale di S.M. Capua Vetere rigettava gli appelli ex art. 322-bis cod.proc.pen. proposti nell'interesse di Spinosa spa, in persona del legale rappresentante p.t., Griffo Luigi, Griffo Paolo, Griffo Teresa e Noviello Giustina avverso il provvedimento di rigetto delle istanze di dissequestro, emesso in data 14/07/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in relazione a decreto di sequestro preventivo emesso con riferimento alle imputazioni provvisorie di falso in atto pubblico per induzione, truffa in danno di ente pubblico e realizzazione di manufatto in presenza di permessi a costruire da ritenersi illegittimi.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione la Spinosa spa, in persona del legale rappresentante p.t., Griffo Luigi, Griffo Paolo, Griffo Teresa e Noviello Giustina, in persona del difensore e procuratore speciale, articolando sette motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 8 e ss cod.proc.pen., 324 cod.proc.pen., 44 d.P.R. n. 380/2001, 640 e 640-quater cod.pen, 322-ter cod.pen.
Lamentano che il Tribunale aveva disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale, richiamando e trascrivendo il suo precedente provvedimento del 8/7/2025 e omettendo di valutare i motivi nuovi articolati con i quali si contestava la sussistenza di ipotesi di connessione tra i reati ascritti a Griffo Luigi e Griffo Paolo e quelli ascritti a Zannini Giovanni.
Con il secondo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 324 cpp, 44 d.P.R. n. 380/2001, 640 e 640-quater cod.pen, 322-ter cod.pen.
Lamentano che il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine alla questione rilevante e cioè la non necessarietà della VINCA ai fini della valutazione della legittimità dell'intervento edilizio di cui alla contestazione cautelare.
Con il terzo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod.proc.pen., 44 d.P.R. n. 380/2001, 640 e 640-quater cod.pen. 322-ter cod.pen., 240 cod.pen., 321 cod.proc.pen.
Lamentano che il Tribunale (e ancor prima il Giudice per le indagini preliminari) aveva confermato il rigetto dell'istanza di sequestro omettendo di motivare in ordine alle deduzioni difensive relative alla non necessità di una VINCA vera e propria, alla luce delle Linee Guida regionali approvate con DGR n. 814/2018 e alla differenza che intercorre tra la preliminare fase di screening e la fase II cd di valutazione appropriata di Vinca vera e propria, replicando l'errore valutativo commesso dal consulente del PM.; con il gravame era stato sollecitato un supplemento istruttorio da parte della Procura, mai disposto.
Con il quarto motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod.proc.pen., 44 d.P.R. n. 380/2001, 640 e 640-quater cod.pen, 322-ter cod.pen., 240 cod.pen., 321 cod.proc.pen.
Lamentano che il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine alle deduzioni difensive relative alla "genesi lecita" dei titoli edilizi in contestazione ed al carattere dirimente della procedura di screening.
Con il quinto motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod.proc.pen., 44 d.P.R. n. 380/2001, 640 e 640-quater cod.pen, 322-ter cod.pen., 240 cod.pen., 321 cod.proc.pen.
Lamentano che il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine alla sproporzione della struttura oggetto sequestro, del valore di oltre 40 milioni di euro, rispetto al reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 280/2001 ed alla prescrizione che maturerebbe prima della conclusione del giudizio di primo grado.
Con il sesto motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 125 cpp, 44 dpr n. 380/2001, 640 e 640-quater cod.pen, 322-ter cp, 240 cp, 321 cpp.
Lamentano che il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine alla sproporzione della struttura oggetto sequestro in riferimento alla proprietà aziendale in capo a soggetti terzi non indagati rispetto al reato di cui all'art. 44 dpr n. 280/2001, soggetti che avevano investito nella stessa circa 23 milioni di euro.
Con il settimo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 125 cpp, 44 dpr n. 380/2001, 640 e 640-quater cod.pen, 322-ter cp, 240 cp, 321 cpp.
Lamentano che il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine al presupposto del periculum in mora connesso al reato di cui 44 dpr n. 380/2001, così come il provvedimento di sequestro genetico; in particolare, il Tribunale aveva omesso di confrontarsi con il tema della nuova destinazione produttiva impressa all'area oggetto dell'intervento, ricompreso nella zona D; rimarcano che le generali possibilità insediative ivi previste rendono il potenziale aggravamento del carico urbanistico un fenomeno contestualizzato alle scelte pianificatorie del Comune e non più imputabile specificamente all'attività de qua; il Tribunale non aveva motivato in merito limitandosi ad esporre considerazioni sulla non sanabilità dell'opera.
Chiedono, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Il difensore dei ricorrenti ha chiesto la trattazione orale dei ricorsi e depositato memoria difensiva con motivi nuovi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata - oltre che dall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cognizione entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura.
Invero, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez.3, n. 43112 del 07/04/2015, Rv.265569 - 01 n. 43112 del 2015 Rv. 265569).
Deve anche ricordarsi, che in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano anche la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 - dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
Allo stesso modo, il travisamento del fatto da cui sarebbe derivata l'asserita falsa interpretazione della norma, non è censurabile in sede di legittimità, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr Sez. 3, n. 3953 del 16/10/2014, dep.28/01/2015, Rv.262018, in motivazione).
Nella specie, come correttamente osservato dal Tribunale, il provvedimento genetico è stato confermato prima in sede di riesame e, poi, in sede di legittimità, ed i ricorrenti articolano motivi che si sostanziano in questioni relative alle condizioni di legittimanti l'emissione del provvedimento di cautela reale, già proposte ed esaminate nelle precedenti procedure incidentali.
Il Tribunale, sulla base di tale corretta premessa, ha valutato le deduzioni dei ricorrenti e ritenuto l'infondatezza della questione preliminare di incompetenza territoriale ribadendo, in considerazione del fatto che il locus commissi delicti era da individuarsi in relazione al reato di corruzione nel luogo in cui era stata fatta la promessa dell'atto illecito (rientrante nel territorio di Caianiello), che la competenza territoriale era stata correttamente incardinata presso l'ufficio giudiziario di Santa Maria Capua Vetere.
Ha, quindi, ribadito l'obbligatorietà della Vinca per l'intervento edilizio di cui al capo c) dell'imputazione provvisoria (e, conseguentemente, la falsità del provvedimento della Commissione del Castello del Matese, che, condizionata dagli indagati e complice degli stessi, aveva attestato, invece, la non necessità della Vinca) come già valutato nel provvedimento del Tribunale del riesame del 15.1.2025, con il quale era stato rigettato il riesame proposto avverso il provvedimento genetico e richiamando anche la sentenza n 22329/2025 di questa Corte di cassazione, che aveva rigettato i ricorsi proposto avverso tale decisione. Tali valutazioni non sono caratterizzate da profili di violazione di legge e sono supportate da una motivazione certamente non apparente, unici aspetti censurabili in sede di legittimità.
Giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, integra il reato previsto dall'art. 44, comma primo, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'esecuzione di interventi edilizi in zone individuate come S.I.C. (siti di importanza comunitaria), se non preceduta dalla valutazione di incidenza prevista dall'art. 5, comma ottavo, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 da parte della Regione territorialmente competente (Sez. 3, n. 7613 del 24/01/2012, Rv. 252106; Sez.3, n. 9308 del 24/02/2011, Rv. 249778 - 01; Sez 3 n. 13037/2013, non mass. e, più di recente, Sez 3 n. 34397/2024, non mass).
Le censure mosse dai ricorrenti si sostanziano in contestazioni in fatto, afferenti al merito delle argomentazioni espresse dal Tribunale ed alla valutazione delle risultanze istruttorie; tali censure, alla luce dei suesposti principi di diritto, non sono deducibili in sede di legittimità.
Del pari inammissibili sono le censure relative al profilo della proporzionalità della misura cautelare, essendo la positiva valutazione del Tribunale sorretta da motivazione certamente non apparente; i ricorrenti contestano il merito della valutazione ed introducono aspetti fattuali ulteriori, profili entrambi non deducibili in sede di legittimità; il profilo della prescrizione del reato è del tutto inconferente, risultando incontestato che alcun termine prescrizionale è maturato.
Analoghe considerazioni vanno effettuate anche in ordine alle censure mosse in ordine al presupposto del periculum in mora; anche su tale aspetto il Tribunale ha correttamente valutato gli aspetti di novità allegati (sanabilità delle opere, redditualità ed impiego della forza lavoro della società,) esprimendo una motivazione non apparente; i ricorrenti contestano il merito della valutazione ed introducono aspetti fattuali ulteriori, profili entrambi non deducibili in sede di legittimità.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
L'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si estende anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere generale in tema di impugnazioni, dell'art. 585, quarto comma, ultima parte, dello stesso codice, in base alla quale l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi (cfr per casi analoghi, Sez.2, n.34216 del 29/04/2014, Rv.260851; Sez.1, n.33272 del 27/06/2013, Rv.256998; Sez.6 n.47414 del 30/10/2008, Rv.242129; Sez.1, n.38293 del 16/09/2004, Rv.229737; Sez.6, n.8596 del 21/12/2000, dep.01/03/2001, Rv.219087).
Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/02/2026


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