Cass. Sez. III n. 42697 del 23 ottobre 2015 (Cc 7 lug 2015)
Presidente: Fiale Estensore: Di Nicola Imputato: P.G. in proc. Spano'
Urbanistica.Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive e autonoma statuizione dell'ordine di demolizione
In tema di reati edilizi, tanto in caso di condanna che di applicazione di pena concordata, deve essere sempre autonomamente disposta, ai sensi dell'art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la demolizione dell'intervento eseguito in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, anche quando il giudice, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandolo alla demolizione delle opere abusive entro un termine decorrente dal passaggio in giudicato dalla sentenza, trattandosi di statuizioni diverse sotto il profilo della funzione e del contenuto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria ricorre per cassazione impugnando la sentenza ex art. 444 c.p.p., emessa in data 26 settembre 2014 dal tribunale di Palmi che ha applicato, su accordo delle parti, a Maria Angela Spanò la pena, condizionalmente sospesa alla demolizione delle opere abusive, di mesi quattro di arresto ed Euro 20.000,00 di ammenda per i reati previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 lett. b) e art. 95, omettendo di disporre la demolizione del manufatto abusivo.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria articola un unico motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), lamentando che il tribunale aveva omesso di applicare le sanzioni accessorie dell'ordine di demolizione delle opere ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, provvedimento che non può considerarsi sottinteso nella previsione della subordinata relativa alla concessione del beneficio della pena sospesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le opere abusive di cui alla citata norma il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
Siccome l'art. 445 c.p.p., equipara la sentenza emessa a seguito di patteggiamento alla sentenza di condanna, l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, va disposto anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti.
In proposito questa Corte (v. per tutte Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212) ha precisato che non assume rilievo il fatto che l'ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui l'imputato deve tenere conto nell'operare la scelta del patteggiamento.
Nè l'omissione può ritenersi soltanto apparente o l'ordine di demolizione implicito o assorbito dalla statuizione con la quale il giudice, come nella specie, ha concesso all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandolo alla demolizione delle opere abusive entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
L'imposizione di obblighi, a carico del condannato per beneficiare della pena sospesa, è funzionale, nell'intenzione del legislatore, a facilitare la risocializzazione del destinatario e risponde, nella logica tesa all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ad una funzione dimostrativa a contenuto compensativo, nel senso che la mancata esecuzione della pena non significa disinteresse per i beni giuridici offesi dal reato.
L'ottemperanza agli obblighi imposti ai sensi dell'art. 165 c.p., è invece rimessa ad una valutazione del destinatario, mentre la demolizione delle costruzioni abusive prescinde, in ogni caso, dalla facoltà di scelta concessa al condannato, dovendo comunque essere eseguita e, quindi, disposta giacchè l'ordine è un provvedimento dovuto, autonomo, privo di contenuto discrezionale ed e consequenziale a una sentenza di condanna o ad altra ad essa equiparata.
La ragione di ciò, come questa Corte ha insegnato, risiede nel fatto che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso (Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232172) e che ha carattere reale, ricadendo direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, tant'è che la sua operatività non può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione (Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232175), che perciò richioede sempre una specifica ed espressa statuizione.
3. Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di demolizione, ordine che il Collegio dispone ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), (Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, P.G. in proc. Costi, Rv. 246769).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente all'omesso ordine di demolizione delle opere abusive, ordine che impartisce.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2015.