Beni ambientali . Realizzazione di postazione
ripetitrice (costituita da un prefabbricato in cemento e da un traliccio
dell’altezza di m. 40) per il potenziamento della rete digitale interpolizia
in ponte radio;
n.
192/05 |
Reg.
Dec. |
n.
617/04
|
Reg.
Gen. |
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
L’ABRUZZO
Sezione
Staccata di Pescara
composto
dai signori:
Dott.
Antonio Catoni
Presidente
Dott.
Michele Eliantonio
Consigliere, estensore
Dott. Dino
Nazzaro
Consigliere
ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 617/04
, proposto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in persona Ministro pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila
presso cui per legge domicilia
;
contro
l’Ente Parco Nazionale della
Maiella, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Gregorio e Federica Iannotta, elettivamente domiciliato con i propri difensori
in Pescara, piazza Duca d’Aosta, 50, presso lo studio dell’avv. Giuseppe De
Dominicis
;
per
l’annullamento
dell’ordinanza del Direttore
Generale dell’Ente Parco Nazionale della Maiella 2 agosto 2004, n. 6, con la
quale è stata intimata l’immediata sospensione dei lavori di realizzazione in
località Maielletta del Comune di Pennapiedimonte di un traliccio finalizzato
al potenziamento della rete digitale in ponte radio interpolizie e l’immediata
riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio dell’Ente Parco Nazionale della Maiella
;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle proprie ragioni;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Udito alla pubblica udienza del 21
aprile 2005 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì,
l’avv.
dello Stato Fabrizio Urbani Neri per la
parte ricorrente e l’avv. Federica Iannotta per l’Amministrazione
resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue:
F
A T T O
Con nota 21 maggio 2003, n.
14401/549, la Guardia di Finanza – Reparto tecnologico Logistico
Amministrativo Abruzzo – ha chiesto all’Ente Parco Nazionale della Maiella
di essere autorizzata a realizzare in località Maielletta del Comune di
Pennapiedimonte una postazione ripetitrice (costituita da un prefabbricato in
cemento e da un traliccio dell’altezza di m. 40) per il potenziamento della
rete digitale interpolizia in ponte radio; tale autorizzazione è stata negata
dal Direttore del Parco con atto 11 dicembre 2003, n. 10831.
Con nota 3 febbraio 2004, n.
40599/549, la Guardia di Finanza ha fornito ulteriori notizie in ordine
all’opera da realizzare, precisando che la postazione ripetitrice in questione
era classificata quale “opera destinata alla difesa nazionale” ed, in
ragione di tale circostanza, il Consiglio Direttivo del parco con deliberazione
21 aprile 2004, n. 6, ha avocato sè l’esame della richiesta ed ha autorizzato
la realizzazione dell’opera. Tale atto deliberativo è stato, però annullato
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con atto 21 giugno
2004, n. 17797, in ragione della circostanza che i poteri autorizzazioni in
parola sono di specifica competenza del Direttore dell’Ente; con tale atto si
è invitato, peraltro, il Direttore ad accertare se si era o meno in presenza di
un’opera destinata alla difesa nazionale, in quanto in tale ipotesi l’opera
non era soggetta ad eventuali vincoli paesaggistici, per cui l’Ente non
avrebbe dovuto assentire alcuna autorizzazione.
Nelle more i lavori erano nel
frattempo iniziati ed il Direttore Generale dell’Ente Parco Nazionale della
Maiella con ordinanza 2 agosto 2004, n. 6, ha intimato l’immediata sospensione
dei lavori di realizzazione del traliccio e l’immediata riduzione in pristino
dello stato dei luoghi.
Con il ricorso in esame il Ministero
dell’Economia e delle Finanza è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tale
atto, deducendo le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 6, I
comma, allegato A, del D.P.R. 5 giugno 1995 di istituzione dell’Ente Parco
Nazionale della Maiella. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di
motivazione.
L’ordine di ripristino non tiene
conto del fatto che la situazione ambientale dell’area in questione è già
totalmente compromessa per la presenza di numerosissime antenne.
2) Eccesso di potere per
travisamento dei fatti.
Per correttezza istituzionale
l’Amministrazione ricorrente aveva chiesto all’Ente Parco l’autorizzazione
per realizzare l’opera in questione ai fini di una “eventuale” incidenza
ambientale. In realtà, trattandosi di un’opera destinata alla difesa
nazionale, tale autoriz-zazione non era necessaria.
3) Eccesso di potere.
Contrariamente a quanto ipotizzato
con l’atto impugnato, esiste un riconoscimento formale di qualificazione
dell’opera da realizzare quale opera destinata alla difesa nazionale.
Tali doglianze la parte ricorrente
ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 7 aprile 2005.
L’Ente Parco Nazionale della
Maiella si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 16 dicembre
2004 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.
Alla pubblica udienza del 21 aprile
2005 la causa è stata introitata a decisione.
D
I R I T T O
1. - Il ricorso in esame – come
sopra esposto in narrativa – ha per oggetto l’ordinanza 2 agosto 2004, n. 6,
con la quale il Direttore Generale dell’Ente Parco Nazionale della Maiella ha
intimato l’immediata sospensione dei lavori di realizzazione in località
Maielletta del Comune di Pennapiedimonte di un traliccio finalizzato al
potenziamento della rete digitale in ponte radio interpolizie.
Con tale atto oggi impugnato il
Direttore dell’Ente, dopo aver rilevato che erano in corso dei lavori non
autorizzati nella zona 1 del Parco di rilevante interesse naturalistico,
paesaggistico e culturale, che comportavano una stabile modifica del territorio,
ha, inoltre, ordinato l’immediata riduzione in pristino dello stato dei
luoghi, in quanto da lato non esisteva un atto formale dell’Autorità
competente che aveva qualificato l’intervento in questione come “opera
destinata alla difesa nazionale” e dall’altro, anche ove tale atto fosse
sussistente, non si sarebbe in ogni caso mai determinata “la sottrazione dello stesso all’applicazione della vigente normativa
posta a tutela delle aree naturali protette e, pertanto, al necessario
bilanciamento dei valori di pari dignità costituzionale”.
In estrema sintesi, l’Ente Parco
ha assunto l’atto oggi impugnato in ragione delle due seguenti circostanze:
a) che l’opera da realizzare non
era stata qualificata con un atto formale come “opera destinata alla difesa
nazionale”;
b) che anche per realizzare le opere
destinate alla difesa nazionale occorre in ogni caso l’autorizzazione
dell’Ente Parco.
2. - In via pregiudiziale il
Collegio deve farsi carico di esaminare l’eccezione di rito dedotta
dall’Amministrazione resistente, con la quale questa ha rilevato che il
Ministero dell’Economia e delle Finanza non aveva impugnato il provvedimento
11 dicembre 2003, n. 1083, del Direttore del Parco, con il quale era stata
respinta una precedente richiesta volta ad ottenere l’autorizzazione a
realizzare l’opera in questione; per cui, in presenza di tale diniego ormai
inoppugnabile, da un lato il Direttore del Parco avrebbe dovuto necessariamente
assumere l’atto impugnato e dall’altro al Ministero sarebbe oggi preclusa la
possibilità di realizzare l’opera senza previamente ottenere la richiesta
autorizzazione.
Tale eccezione, ad avviso del
Collegio, è priva di pregio.
Ai fini del decidere appare, invero,
utile meglio ripercorrere le vicende che hanno condotto all’adozione
dell’impugnata sospensione dei lavori.
Con una prima richiesta del 21
maggio 2003 la Guardia di Finanza aveva chiesto all’Ente Parco Nazionale della
Maiella di essere autorizzata a realizzare una postazione ripetitrice per il
potenziamento della rete digitale interpolizie in ponte radio, ma tale
autorizzazione era stata negata dal Direttore del Parco con atto 11 dicembre
2003, n. 10831.
Con una successiva richiesta del 3
febbraio 2004 erano state fornite ulteriori notizie in ordine all’opera da
realizzare, precisando che la postazione ripetitrice in questione era
classificata quale “opera destinata alla difesa nazionale” ed, in ragione di
tale circostanza, il Consiglio Direttivo del Parco con deliberazione 21 aprile
2004, n. 6, aveva avocato sè l’esame della richiesta ed aveva autorizzato la
realizzazione dell’opera. Tale atto deliberativo era stato, però annullato
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con atto 21 giugno
2004, n. 17797, in ragione della circostanza che i poteri autorizzazioni in
parola sono di specifica competenza del Direttore dell’Ente; con tale atto si
è invitato, peraltro, il Direttore ad accertare se si era o meno in presenza di
un’opera destinata alla difesa nazionale, in quanto in tale ipotesi l’opera
non era soggetta ad eventuali vincoli paesaggistici, per cui l’Ente non
avrebbe dovuto assentire alcuna autorizzazione.
Con l’ordinanza oggi impugnata il
Direttore Generale dell’Ente Parco Nazionale della Maiella ha nella sostanza
dato attuazione a tale invito del Ministero e, come sopra si è già avuto modo
di chiarire, per un verso ha escluso che si fosse in presenza di un opera
destinata alla difesa nazionale (in quanto mancava un atto formale
dell’Autorità competente) e per altro verso ha affermato che anche le opere
destinate alla difesa nazionale sono soggette ai vincoli paesaggistici;
conseguentemente, ha intimato l’immediata sospensione dei lavori di
realizzazione del traliccio e l’immediata riduzione in pristino dello stato
dei luoghi.
In relazione a tale effettivo
contenuto dispositivo dell’ordinanza in questione, sembra evidente al Collegio
che l’atto impugnato non costituiva un atto dovuto in relazione al precedente
diniego non impugnato dall’Amministrazione oggi ricorrente, per cui nessun
effetto preclusivo può farsi derivare dalla mancata impugnativa del precedente
diniego,
Inoltre, giova anche ricordare che
la Guardia di Finanza aveva chiesto il riesame dell’atto, allegando nuove
circostanze, e che il Ministero aveva espressamente invitato il Direttore a
riesaminare la vicenda, poi in effetti ampiamente riconsiderata con l’atto
impugnato.
Per cui deve concludersi che nessun
effetto preclusivo può discendere dalla mancata impugnazione del provvedimento
dell’11 dicembre 2003.
3. - Così risolta tale questione
pregiudiziale può utilmente passarsi all’esame del merito del gravame.
Deve al riguardo subito precisarsi
che il ricorso appare fondato.
Con i tre motivi di gravame, che
possono esaminarsi congiunta-mente, la ricorrente, dopo aver precisato che -
contrariamente a quanto ipotizzato dall’Ente Parco - esisteva un
riconoscimento formale di qualificazione dell’opera da realizzare quale opera
destinata alla difesa nazionale, ha rilevato che solo per correttezza
istituzionale aveva chiesto all’Ente Parco l’autorizzazione per realizzare
l’opera in questione ai fini di una “eventuale” incidenza ambientale, in
quanto in realtà, trattandosi di un’opera destinata alla difesa nazionale,
tale autorizzazione non era necessaria; in ogni caso nel localizzare l’opera
in questione erano stati adeguatamente considerati gli interessi in gioco in
quanto era stata scelta un’area già totalmente compromessa per la presenza di
numerosissime antenne, peraltro, l’unica della zona che tecnicamente consente
di realizzare l’opera in questione.
Ai fini del decidere deve
necessariamente partirsi dall’esame della normativa che ha disciplinato e
disciplina la materia in questione.
Come è noto, le norme che nel tempo
hanno disciplinato in via generale i procedimenti di localizzazione e di
costruzione di opere da eseguirsi ad opera dello Stato hanno escluso da tale
disciplina di carattere generale le opere destinate alla difesa militare, per le
quali, pertanto, vige un regime di carattere derogatorio (così l’art. 81, II
comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, poi sostituito dall’art. 2 del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383).
E la giurisprudenza, interpretando
tale normativa, ha, pertanto, escluso che tali opere siano soggette ai vincoli o
alle autorizzazioni paesaggistiche (così, Cons. St., II, 17 marzo 1993, n.
48/92, e Cass. pen., III, 9 dicembre 1987, n. 12651) o all’accertamento di
conformità urbanistica, in relazione proprio all’essenziale interesse
statuale alla difesa del paese ed alla conseguente recessività di ogni altro
interesse anche pubblicistico astrattamente confliggente con il primo (così
Cons. St., IV, 16 marzo 2001, n. 1593, e nello stesso senso e da ultimo T.A.R.
Liguria, I, 12 dicembre 2003, n. 1652, e T.A.R. Campania, sede Napoli, V, 27
marzo 2003, n. 3037). La Corte Costituzionale, inoltre, ha ritenuto conforme
alla Carta costituzionale la specifica normativa che, ai fini che qui
interessano, ha incluso gli edifici dei comandi dei carabinieri tra le opere di
difesa militare (Corte Cost., 1° agosto 1992, n. 150, e 16 febbraio 1993, n.
62).
Deve, inoltre, ricordarsi che sono
poi sorti dubbi in ordine alla concreta individuazione delle opere destinate
alla difesa militare attesa la mancanza di una puntuale definizione normativa in
merito: così, ad esempio, si sono ricompresi in tale nozione gli alloggi di
servizio dei militari (Cons. St., IV, 27 maggio 2002, n. 2930) e non i poligoni
di tiro (Cons. St., IV, 28 agosto 2001, n. 4543).
Parte della giurisprudenza - deve,
infine, sottolinearsi - si è, peraltro, espressa in senso parzialmente
contrario rispetto a quanto sopra ricordato, evidenziando la necessità che
anche la costruzione delle opere destinate alla difesa militare debba in qualche
modo conformasi alle previsioni volte a tutelare il paesaggio e le bellezze
naturali (così, tra le prime, T.A.R. Liguria 4 aprile 1989, n. 232, e più di
recente Cass. pen., III, 28 dicembre 1995, n. 12570); per cui si è affermato
che debba essere in ogni caso effettuata (quanto meno da parte
dell’Amministrazione statale che decide di realizzare l’opera di difesa
nazionale) una preventiva comparazione dell’interesse alla difesa nazionale
con l’interesse alla cui tutela è posto il vincolo paesaggistico, in quanto
la Costituzione attribuisce al paesaggio (art.9) un valore primario di pari
dignità rispetto alla sicurezza del paese (art.52).
E proprio per superare alcune di
tali incertezze applicativa l’art. 156 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490,
recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed
ambientali, ha previsto il rilascio di una specifica autorizzazione da parte del
Ministero per i beni e le attività culturali per le opere da realizzarsi in
zone vincolate da parte dello Stato “ivi compresi gli alloggi di servizio per
il personale militare”; nulla però è stato precisato in ordine alle opere
destinate in via immediata e diretta alla difesa ed alla sicurezza nazionale.
Con la legge costituzionale18
ottobre 2001, n. 3, nel modificare il titolo V ed in particolare l’art. 118
della Costituzione, si è poi previsto che con legge statale vengano
disciplinate “forme di intesa e di
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali”.
Infine, con il recente codice dei
beni culturali e del paesaggio, approvato con il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
entrato in vigore il 1° maggio 2004 (cioè prima dell’adozione dell’atto
impugnato), si è testualmente disposto all’art. 147, III comma, che “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero,
d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali
interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva
della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o
aree sottoposti a tutela paesaggistica”. Tale decreto non risulta, però,
sia stato ancora emanato.
Dall’esame di tale normativa, ad
avviso del Collegio, si rileva che per realizzare opere destinate alla difesa
nazionale su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica non era
necessario il rilascio di specifica autorizzazione da parte dei soggetti
preposti alla tutela di tali vincoli; solo con il predetto art. 147 è stata
oggi prevista una “valutazione congiunta
e preventiva della localizzazione delle opere destinate alla difesa nazionale”,
secondo modalità da disciplinarsi con un D.P.C.M., che però non è stato
ancora emanato.
Deve, pertanto, concludersi che, in
assenza del predetto D.P.C.M., sia e resti applicabile la normativa previgente
all’entrata in vigore del codice (cioè l’art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994,
n. 383), per cui, in adesione alle predette conclusioni cui sul punto la
giurisprudenza è pervenuta, deve ritenersi che le opere destinate alla difesa
nazionale possono essere realizzate prescindendo dal previo rilascio di una
specifica autorizzazione da parte del soggetto preposto alla tutela del vincolo,
e ciò in ragione della prevalenza – come sopra ricordato –
dell’essenziale interesse statuale alla difesa del paese ed alla conseguente
recessività di ogni altro interesse anche pubblicistico astrattamente
confliggente con il primo.
Nè può ritenersi condivisibile
quell’orientamento giurisprudenziale sopra ricordato che, in presenza di
valori costituzionali di pari dignità, imporrebbe sul punto la preventiva
comparazione dell’interesse alla difesa nazionale (art. 52) con l’interesse
alla tutela del paesaggio (art.9); in quanto, trattandosi - come meglio verrà
precisato in seguito - di opere soggette a secretazione non si comprende, in
assenza del previsto D.P.C.M., quale soggetto e con quali modalità possa essere
svolta tale comparazione e, poi, quale sindacato giurisdizionale possa
esercitarsi in merito.
In estrema sintesi, ritiene il
Collegio che la legislazione oggi vigente attribuisca un rilievo primario alla
sicurezza del paese, rispetto al quale è recessivo l’interesse alla tutela
del paesaggio.
4. - Una volta giunti a tale
conclusione, una volta cioè ritenuto che in base alla legislazione vigente alla
data di adozione dell’atto impugnato le opere destinate alla difesa nazionale
possono essere realizzate all’interno di una zona protetta senza la previa
autorizzazione dell’Ente Parco, occorre accertare se nel caso ora all’esame
si era o meno in presenza di un’opera destinata alla difesa nazionale,
circostanza questa che è stata contestata con l’atto impugnato, in ragione di
un ipotizzata mancanza di un atto formale di qualificazione dell’opera come
“opera destinata alla difesa nazionale”.
Come già sopra si è accennato,
manca una puntuale definizione normativa in merito, per cui la giurisprudenza
amministrativa ha chiarito che l’opera “destinata alla difesa militare” va
individuata in base alla sua effettiva ed inequivocabile destinazione (Cons. St.,
VI, 28 marzo 2000, n. 1799) e si è in
merito meglio precisato che vanno considerate quali opere destinate alla difesa
militare non solo quelle destinate alla difesa del Paese in stato di guerra, ma
in via generale tutte quelle necessarie ad assicurare la sicurezza esterna ed
interna dello Stato, anche se eseguite da soggetti diversi dall'amministrazione
militare (Cons. St., IV, 27 maggio 2002, n. 2930).
Ciò posto e per passare all’esame
del caso di specie, deve osservarsi che, come si evince dagli atti del giudizio,
l’opera progettata, realizzata congiuntamente dal Comando Generale della
Guardia di Finanza, dal Ministero dell’Interno e dal Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri, è destinata alla costruzione di una nuova rete
digitale in “ponte radio interpolizie”, nonchè al potenziamento della rete
digitale esistente. Relativamente alle opere da realizzare nella Regione Abruzzo
il compito di ottenere le necessarie autorizzazioni è stato affidato al Reparto
Tecnico Logistico della Guardia di Finanza.
L’intero progetto è stato
secretato ed è stato classificato come “riservatissimo” con decreto del
Ministro della Difesa 1° luglio 1996, n. 188/1, in quanto – come si legge in
tale decreto – tale opera “riveste
carattere di preminente interesse ai fini della segretezza e sicurezza militare,
atteso che la stessa assicura il flusso dei collegamenti operativi, in
crittofonia ed in crittografia, degli Enti fruitori”.
Con riferimento a tali
caratteristiche dell’opera pubblica in questione, quali emergono dagli atti di
causa, sembra in definitiva al Collegio che tale opera, in base alla sua
effettiva ed inequivocabile destinazione, non possa non essere considerata quali
opere destinate alla difesa nazionale in quanto è certamente destinata alla
assicurare la sicurezza interna dello Stato.
Giova, inoltre, considerare da un
lato che, come diffusamente precisato dalla ricorrente, tale opera per le sue
specifiche caratteristiche non poteva non essere collocata nell’area in
questione e da altro lato ancora che nell’area in questione già sono
posizionate strutture analoghe, per cui l’opera non va a compromettere la
situazione ambientale della zona. Per cui, in definitiva, nel localizzare
l’opera in questione erano stati adeguatamente considerati gli interessi in
gioco in quanto era stata scelta un’area già totalmente compromessa per la
presenza di numerosissime antenne, peraltro, l’unica della zona che
tecnicamente consentiva di realizzare il ponte radio in questione.
Deve, pertanto, concludersi che il
Direttore Generale dell’Ente Parco Nazionale della Maiella abbia errato
nell’ordinare la sospensione dei lavori e l’immediata riduzione in pristino
dello stato dei luoghi, in quanto l’opera da realizzare era in realtà da
considerarsi come “opera destinata alla difesa nazionale” e per realizzare
tale opera non occorreva l’autorizzazione dell’Ente Parco.
Ad analoghe conclusione è,
peraltro, pervenuto proprio in relazione agli stessi fatti ora all’esame il
G.I.P. del Tribunale di Chieti che, in accoglimento della richiesta del Pubblico
Ministero, con atto del 5 febbraio 2005 ha disposto l’archiviazione del
procedimento volto ad accertare eventuali responsabilità penali.
Alla luce delle suesposte
considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per
l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato.
Sussistono, per concludere, giuste
ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli
onorari di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo
regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie il ricorso
specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza del
Direttore Generale dell’Ente Parco Nazionale della Maiella 2 agosto 2004, n.
6.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera
di consiglio del 21 aprile 2005.
Il Presidente
L’Estensore
Il Segretario d’udienza
Pubblicata mediante deposito il
02.05.2005
Il Direttore della Segreteria