Cass. Sez. III n. 42566 del 17 ottobre 2019 (UP 7 giu 2019)
Pres. Liberati Est. Zunica Ric. Mirabassi
Urbanistica.Subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione

In tema di reati edilizi, è legittima la sentenza con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell’opera abusiva, senza procedere a specifica motivazione sul punto, essendo questa implicita nell’emanazione dell’ordine di demolizione disposto con la sentenza, che, in quanto accessorio alla condanna del responsabile, è emesso sulla base dell’accertamento della persistente offensività dell’opera stessa nei confronti dell’interesse protetto. Deve tuttavia aggiungersi che la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’ordine di demolizione, sebbene in sé legittima, tuttavia richiede la condizione che l’eliminazione delle opere abusive sia esigibile da parte del condannato, ovvero che questi abbia la disponibilità giuridica del bene da demolire.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 giugno 2012, il Tribunale di Perugia condannava Bruno Mirabassi alla pena di mesi 9 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 110 cod. pen., 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d.lgs. 42 del 2004, a lui contestati per avere eseguito, in qualità di direttore dei lavori e in concorso con il proprietario Massimo Calzoni, in seguito deceduto, e in assenza del necessario permesso di costruire e dell’autorizzazione ambientale, una serie di opere consistite nella realizzazione di manufatti in muratura autoportante costituita da blocchi di cemento e pilastri in cemento armato e copertura piana, costituita in lamiera recata, posti in corrispondenza del sottostante piano garage (capo A), realizzando inoltre la tamponatura in muratura, al piano terra del piano piloti, sotto parte della sagoma dell’edificio B1, ricavando tre locali adibiti a uffici, oltre al bagno e accessori idoneamente rifiniti e dotati di impianti tecnologici completi (capo B); fatti accertati in Perugia il 17 luglio 2007; il Tribunale, inoltre, concedeva agli imputati la sospensione condizionale della pena, subordinata per entrambi all’ottemperanza dell’ordine di demolizione delle opere abusive e dell’ordine di rimessione in pristino.
         Con sentenza del 27 marzo 2018, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Mirabassi in ordine ai reati aventi ad oggetto le opere di cui al capo B e al reato ex art. 44 del d.P.R. 380 del 2001, per essere estinti per intervenuta prescrizione e riduceva la pena a mesi 8 di reclusione, confermando nel resto.
  2. Avverso la sentenza della Corte di appello umbra, Mirabassi, tramite i difensori, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.
Con il primo, la difesa deduce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi degli art. 521, 522 cod. proc. pen., 111 Cost e 6 CEDU, evidenziando che il capo d’imputazione ha avuto ad oggetto la contestazione sia dell’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, sia dell’art. 181 del d.lgs. 42 del 2004, senza alcun altro dettaglio, per cui necessariamente si doveva prendere in considerazione l’unica disposizione che, nel testo dell’art. 181, richiama l’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero il comma 1 e non il comma 1 bis, che, quale fattispecie più grave, ha un contenuto autonomo e distinto e, come tale, doveva essere contestato come autonomo delitto.
Con il secondo motivo, viene contestata la violazione degli art. 125 e 546 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in punto di accertamento dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 181 comma 1 bis del d.lgs. n. 42 del 2004, evidenziandosi che Mirabassi era stato condannato pur in assenza dell’elemento soggettivo, posto che, alla luce del quadro normativo vigente all’epoca dell’inizio delle opere, era chiaro a tutti, compreso a Mirabassi, che si stavano realizzando opere volte ad assolvere alla funzione tecnica di camini di areazione, ventilazione naturale, opportunamente dimensionati a tale scopo e che, in quanto tali, non avrebbero necessitato di alcun titolo abilitativo, trattandosi di manufatti concepiti non come opere destinate ad aumentare la cubatura, ma come meri camini di sfiato a copertura dei sottostanti garage.
A fronte di ciò, doveva ritenersi del tutto insussistente l’elemento soggettivo del reato, essendo gli interventi conformi alla normativa statale e regionale.
Con il terzo motivo, il ricorrente censura la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 533 comma 1 cod. proc. pen., osservando che la qualificazione degli interventi in termini non di “nuove costruzioni”, ma di opere pertinenziali di edifici relative a manufatti con funzione tecnologica non soggette a titolo abilitativo, era coerente sia con l’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, sia con l’art. 7 comma 1 lett. d) della legge della Regione Umbria n. 1 del 2004, venendo in rilievo dei cavedi idonei a favorire l’ingresso dell’area e la fuoriuscita di eventuali fumi, al fine di impedire rischi di allagamento o incendio.
Del resto, l’amministrazione comunale aveva accertato la piena conformità delle opere e, acquisito lo specifico parere vincolante, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42 del 2004, da parte dell’Autorità statale preposta al vincolo archeologico, aveva rilasciato il permesso in sanatoria n. 138 del 18 febbraio 2009.
A fronte delle specifiche censure sollevate nell’atto di appello e supportate da un ampio e qualificato conforto probatorio, la Corte territoriale si era limitata a riportare in modo acritico la motivazione della sentenza di primo giudice, che aveva improvvidamente sommato la volumetria dei camini di ventilazione, richiamando in modo improprio la giurisprudenza sui cosiddetti volumi tecnici.
Con il quarto motivo, la difesa lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, evidenziando che la Corte di appello non ha fornito alcuna motivazione circa la richiesta difensiva di escutere quale teste a discarico il Prof. Ing. Belardi, responsabile scientifico del progetto di sistemazione delle aree pertinenziali alla torri residenziali, il quale avrebbe potuto chiarire che i totem erano strutture atte a garantire la sicurezza antincendio del vasto piano sottostante, destinato ad autorimesse, e a scongiurare al contempo ogni rischio di allagamento, spiegando anche che si trattava di opere inutilizzabili, perché vacue e inaccessibili; dunque, l’immotivato rigetto della richiesta difensiva avrebbe determinato la mancata acquisizione di elementi probatori decisivi per dirimere il “conflitto di saperi”.
Con il quinto motivo, infine, viene dedotta la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere, rilevandosi come tale statuizione non fosse giustificata, posto che i manufatti in esame sono stati oggetto di provvedimento di sanatoria e sono pienamente integrati, sul piano paesaggistico e ambientale, nel tessuto urbano entro le pertinenze della residenza Oikos e assolvono a funzioni tecniche di sicurezza antincendio, aereazione e antiallagamento delle superfici interrate adibite ad autorimessa.
La difesa osserva inoltre che la Corte di appello non aveva offerto elementi per valutare il disvalore della condotta posta in essere da Mirabassi, non tenendo conto né del suo curriculum professionale di alto profilo, né della l’impossibilità materiale per l’imputato di procedere alla demolizione su beni di terzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato residuo ex art. 181 comma 1 bis del d. lgs. n. 42/2004 estinto per prescrizione.
      1. Iniziando dal primo motivo, se ne deve rimarcare l’infondatezza, non essendovi stata nel caso di specie, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Ed invero la condanna per il reato di cui all’art. 181 comma 1 bis del d. lgs. n. 42 del 2004 non può ritenersi distonica rispetto al contenuto dell’imputazione, nella quale, oltre a essere stata richiamata, sia pure in termini generali, la norma penale di riferimento, ovvero l’art. 181 del d. lgs. n. 42 del 2004, era comunque specificata la condotta ascritta all’imputato, con l’indicazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei manufatti e dell’assenza dell’autorizzazione ambientale.
A fronte di una descrizione fattuale tutt’altro che generica, la circostanza che non sia stato espressamente richiamato nell’imputazione il comma 1 bis dell’art. 181 del d. lgs. n. 42 del 2004 non può ritenersi dirimente, avendo questa Corte più volte precisato (cfr. Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, Rv. 269655) che l’attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l’imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa, come nel caso di specie è senz’altro avvenuto in primo e in secondo grado.
       2. Passando al secondo, al terzo e al quarto motivo, suscettibili di essere trattati congiuntamente perché tra loro sovrapponibili, deve osservarsi che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, il giudizio di colpevolezza dell’imputato rispetto alla residua fattispecie di cui al capo A non presenta vizi di legittimità.
E invero, premesso che non è controversa la materialità dei fatti, essendo pacifica la realizzazione senza titolo edilizio di una serie di manufatti in muratura posti in corrispondenza dei sottostanti piani garages, deve ritenersi corretta sia la qualificazione giuridica delle opere sia la loro ascrivibilità al ricorrente.
In ordine al primo aspetto, le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno infatti ragionevolmente escluso che le opere in questione, di dimensioni non trascurabili, fossero qualificabili come volumi tecnici, consistendo in un sostanziale prolungamento delle autorimesse site nel piano sottostante, e avendo una significativa cubatura (la più piccola di mc. 36,90, la più grande di 491,17 mc.), rivelatasi del tutto sproporzionata rispetto alla dichiarata finalità tecnica perseguita, ovvero quella di consentire la fuoriuscita di fumi dai garage.
In proposito i giudici di merito hanno evidenziato che l’esigenza di permettere l’areazione delle autorimesse ben poteva essere realizzata attraverso sistemi meno invasivi, come delle aperture sul solaio del piano sottostante, senza alcun impatto visivo e ambientale, mentre non vi alcuna necessità tecnica di installare strutture così ampie, con altezze comprese tra i 2,20 mt. e i 4,20 mt.
La finalità delle opere in questione, in realtà, era stata chiarita, per conto della società committente, nella nota dell’11 marzo 2008 a firma di Giuseppe Carini, nella quale si è precisato che i manufatti in esame erano contemporaneamente  “volumi tecnici ed elementi di arredo”, costituendo quest’ultimo aspetto la chiave di lettura dell’intero intervento, correttamente considerato non in maniera atomistica ma unitaria, posto che le dimensioni prescelte, lungi dall’essere previste in rapporto alla funzione di areazione asserita dalla committenza, erano in realtà dettate dall’esigenza di inserire degli spazi aggiuntivi ritenuti compatibili esteticamente nel contesto del complessivo piano di lottizzazione assentito.
L’esclusione della natura di volumi tecnici delle opere in esame affermata dai giudici di merito risulta del resto coerente con il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 22255 del 28/04/2016, Rv. 267289), secondo cui, in tema di reati edilizi, sono “volumi tecnici” quelli strettamente necessari a contenere e consentire la sistemazione di impianti tecnici, aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione (serbatoi idrici, extra-corsa degli ascensori, vani di espansione dell’impianto termico, canne fumarie e di ventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda), che non possono trovare allocazione, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
La qualificazione giuridica dei manufatti come interventi di nuova costruzione, richiedenti il rilascio del permesso di costruire, è scaturita del resto da una disamina adeguata delle fonti dimostrative disponibili, tale da rendere superflui gli ulteriori approfondimenti tecnici sollecitati dalla difesa nel giudizio di secondo grado, tanto più ove si consideri che le sentenze di merito (in particolare quella di primo grado) si sono ampiamente confrontante con le allegazioni difensive (comprese le considerazioni dell’ing. Paolo Belardi), escludendone l’idoneità a smentire la ricostruzione accusatoria con argomenti non illogici, rimarcando in particolare che le altezze dei manufatti, indubbiamente rilevanti, non erano giustificate, quantomeno in un’ottica di proporzione, né dall’esigenza di evitare l’esposizione diretta delle autorimesse alle precipitazioni atmosferiche, né dalla normativa tecnica in materia di prevenzione incendi, né comunque dalle dimensioni delle griglie laterali di areazione, invero ben più contenute e in molti casi collocate al di sopra dei primi due metri di tamponatura muraria, tanto è vero che, nella richiamata nota dell’11 marzo 2008 a firma di Giuseppe Carini, viene attestata la conformità alla normativa antincendio delle sole griglie e non delle maggiori e non necessarie opere volumetriche in cui sono state inserite.
Ciò posto, deve ritenersi altresì immune da censure l’ascrivibilità della condotta all’odierno imputato, il quale, in base alle acquisite prove documentali (comunicazione di fine lavori del 5 agosto 2010 e richiesta di sanatoria del 6 dicembre 2007) e orali (deposizioni dei testi Proietti e Pannacci), è risultato essere il direttore dei lavori, concorrendo in tal modo alla commissione del reato, dovendosi al riguardo richiamare la condivisa affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 14504 del 20/01/2009, Rv. 243474), secondo cui, in tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, per l’attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso di irregolare vigilanza sull’esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica, fatta salva l’ipotesi di esonero prevista dall’art. 29 comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001, ipotesi nel caso di specie non ravvisabile, non essendo emerso che il ricorrente abbia contestato al committente e al costruttore le violazioni edilizie in corso o, in mancanza di ciò, abbia rinunciato all’incarico una volta venuto a conoscenza della tipologia dei lavori da lui seguiti, lavori la cui natura abusiva non poteva certo essere ignorata da una persona di qualificata esperienza professionale come l’ing. Mirabassi.
Deve pertanto ribadirsi che il giudizio di colpevolezza dell’imputato rispetto al reato contestatogli non presenta alcun profilo di incoerenza argomentativa.
3. Il quinto motivo di ricorso è invece parzialmente fondato.
Invero, quanto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, occorre innanzitutto evidenziare che, come affermato da questa Corte (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 16157 del 26/02/2019, Rv. 275402), in tema di reati edilizi, è legittima la sentenza con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell’opera abusiva, senza procedere a specifica motivazione sul punto, essendo questa implicita nell’emanazione dell’ordine di demolizione disposto con la sentenza, che, in quanto accessorio alla condanna del responsabile, è emesso sulla base dell’accertamento della persistente offensività dell’opera stessa nei confronti dell’interesse protetto.
Tanto premesso in via generale, deve tuttavia aggiungersi che la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’ordine di demolizione, sebbene in sé legittima, tuttavia richiede la condizione che l’eliminazione delle opere abusive sia esigibile da parte del condannato, ovvero che questi abbia la disponibilità giuridica del bene da demolire, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 3, n. 17991 del 21/01/2014, Rv. 261497 e Sez. 3, n. 41051 del 15/09/2015, Rv. 264976), che, in tema di reati edilizi, il giudice, nel disporre la condanna dell’esecutore dei lavori e/o del direttore dei lavori per il reato ex art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla effettiva eliminazione delle opere abusive, in quanto solo il proprietario, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. prima citato, può ritenersi soggetto passivamente legittimato rispetto all’ordine di demolizione.
Dunque, nel caso di specie, nei confronti di Mirabassi, direttore dei lavori, la sospensione condizionale della pena non poteva essere subordinata all’ottemperanza dell’ordine di demolizione e di rimessione in pristino, per cui in tal senso la doglianza difensiva deve ritenersi meritevole di accoglimento.
4. Nondimeno, stante la fondatezza dell’ultimo motivo di ricorso e comunque la non manifesta infondatezza delle precedenti censure, deve rilevarsi che, nelle more, è maturata nella vicenda in esame la prescrizione anche rispetto al residuo reato di cui all’art. 181 comma 1 bis del d. lgs. n. 42 del 2004, essendo decorso il relativo termine massimo (pari a 7 anni e 6 mesi), tenendo conto altresì delle sospensioni intervenute nel corso del processo, alla data del 25 gennaio 2019.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato residuo è estinto per prescrizione.
Da ciò consegue la revoca dell’ordine di demolizione e di rimessione in pristino.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato residuo è estinto per prescrizione. Revoca l’ordine di rimessione in pristino e di demolizione.
Così deciso il 07/06/2019