Cass. Sez. III n. 5618 del 14 febbraio 2012 (Ud. 17 nov. 2011)
Pres. Mannino Est. Fiale Ric. Forte
Urbanistica. Titolo abilitativo edilizio e suddivisione attività edificatoria

Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale.  L 'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 17/11/2011
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 2424
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 8900/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FORTE GIOVANNI N. IL 01/10/1948;
avverso la sentenza n. 2868/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 03/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Santis F., che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 3.11.2010, confermava la sentenza 14.10.2008 del Tribunale monocratico di Agrigento, che aveva affermato la responsabilità penale di Forte Giovanni in ordine ai reati di cui:
- al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), per avere realizzato, in assenza di permesso di costruire, in un vecchio fabbricato a due elevazioni fuori terra, i seguenti lavori: copertura a due falde spioventi fino ad un'altezza massima di circa un metro; ampliamento mediante tettoia di circa 50 mq.; muro di contenimento in cemento armato lungo circa mt. 22 ed alto circa mt. 1,50; scala in cemento armato - acc. in Agrigento, in epoca antecedente e prossima al 27.6.2007;
- al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71 e 72;
- al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95;
e, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi 1, giorni 15 di arresto ed Euro 20.000,00 di ammenda, con ordine di demolizione delle opere abusive.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Forte, il quale ha eccepito: la non assoggettabilità delle opere realizzate al regime del permesso di costruire, in quanto: la copertura a due falde integrerebbe volume tecnico, la tettoia dovrebbe qualificarsi pertinenza dell'edificio; il muro in cemento armato non avrebbe funzione di contenimento, costituendo invece mera delimitazione del confine;
- l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. Deve premettersi che la realizzazione delle opere edilizie che hanno riguardato il fabbricato preesistente necessitava di permesso di costruire riferito all'intervento complessivo e non poteva essere autorizzata con artificiosa parcellizzazione.
Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso, infatti, attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale.
L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti vedi Cass., Sez. 3: 29.1.2003, Tucci; 11.10.2005, Daniele.
2. "Volumi tecnici" sono i volumi - non utilizzabili ne' adattabili ad uso abitativo - strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (vedi C. Stato, Sez. 5, 16.9.2004, n. 6038).
Nella specie, invece, è stata realizzata una vera e propria sopraelevazione che assolve funzioni complementari all'abitazione e non ha riguardato la sistemazione degli impianti del fabbricato preesistente.
3. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, la nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica:
deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.
La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale), sicché non può ricondursi alla nozione in esame l'ampliamento di un edificio che come nella vicenda che ci occupa - per la relazione di connessione fisica, costituisce parte di esso quale elemento che attiene all'essenza dell'immobile e lo completa affinché soddisfi ai bisogni cui è destinato Vedi Cass., Sez. 3:
29.5.2007, Rossi; 11.5.2005, Grida; 17.1.2003, Chiappatone. Nello stesso senso vedi pure C. Stato, Sez. 5, 22.10.2007, n. 5515. 4. È necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di contenimento, che - non avendo il carattere pertinenziale che può riconoscersi al muro di cinta in presenza di determinate caratteristiche riferite alle limitate dimensioni della struttura ed alla non rilevante entità dell'area impegnata - ha una funzione autonoma da punto di vista edilizio e da quello economico vedi Cass., Sez. 3, 14.5.2008, Russo e, nella giurisprudenza amministrativa più recente, T.a.r, Liguria, Sez. 1, 31.12.2009, n. 4131; T.a.r. Piemonte, Sez. 1, 17.1.2007, n. 41.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato motivazionale, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
5. Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. H riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione.
Nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge - in carenza di congrui elementi di segno positivo - ha dato rilevanza decisiva ai non lievi precedenti penali del Forte ed "alle modalità subdole della condotta", deducendo logicamente prevalenti significazioni negative della personalità dell'imputato. 6. Il beneficio della sospensione condizionale della pena non poteva essere concesso ai sensi dell'art. 164 c.p., u.c..
7. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2012