Cass. Sez. III n. 19269 del 27 maggio 2026 (CC 9 apr 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Pisciuneri
Urbanistica. Titolo abilitativo per opere di sbancamento e prosecuzione di lavori abusivi

In tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno che non abbiano finalità agricola, ma siano idonee a incidere sul tessuto urbanistico e a comportare una modifica permanente dei luoghi, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire, configurando in difetto il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001. La prosecuzione di lavori edili su manufatti o interventi originariamente abusivi integra una nuova condotta illecita, indipendentemente dall'entità delle attività compiute e anche qualora per l'edificazione iniziale sia maturato il termine di prescrizione, poiché i nuovi interventi partecipano della medesima illegittimità dell'opera principale alla quale sono strutturalmente e funzionalmente connessi.

RITENUTO IN FATTO

    Con ordinanza del 21/01/2026, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Pisciuneri Rosanna avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 31/12/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri in relazione al reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001.
    Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Pisciuneri Rosanna, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 44 lett. b) dpr n. 380/2001 e 158 cod.pen.. Lamenta che il Tribunale riteneva sussistente il fumus commissi delicti, affermando che le operazioni di movimentazione terra effettuate nel terreno di proprietà della ricorrente necessitavano del previo rilascio di apposito titolo abilitativo, rispondendo ai rilievo difensivi mossi con la memoria del 19.01.2026 con argomentazioni ipotetiche e congetturali, ritenendo l'intervento di sbancamento unitario e non maturato il termine prescrizionale; al contrario, il reato si era consumato più di sei anni addietro quando un soggetto, allo stato ignoto, aveva realizzato la prima operazione di sbancamento, mentre il secondo intervento di portata limitata non era connotato da antigiuridicità. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso è inammissibile.
    Va osservato, in premessa, che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Inoltre, va ricordato che nella valutazione del fumus commissi delicti quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod. proc. pen, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria; ciò però non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez.6, n.49478 del 21/10/2015,Rv.265433;Sez.5, n 49596 del 16/09/2014, dep. 27/11/2014, Rv.261677; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816; Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Rv. 253508; Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, Rv. 247134).
    Osserva il Collegio che, nella specie, il fumus commissi delicti è stato adeguatamente e correttamente valutato dal Tribunale, che, in aderenza alla imputazione ed alle complessive risultanze istruttorie, ha evidenziato la configurabilità del reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001., essendo emerso dall'accertamento degli operanti la realizzazione, nel terreno di proprietà della ricorrente ed in assenza di titolo abilitativo, di uno sbancamento di terreno di larghezza di mt 10, lunghezza mt 40 ed altezza mt 10 per un'ampiezza totale di mt cubi 4000 con presenza sul terreno di un mezzo meccanico; il Tribunale ha, inoltre, evidenziato che dall'esame del fascicolo fotografico emergeva l'assenza di finalità agricola dell'intervento ed ha fornito risposta ai rilievi difensivi, rimarcando che i lavori accertati erano certamente idonei a comportare una modifica permanente dei luoghi (sbancamento per un volume di metri cubi 4000 e di altezza pari a 10 metri) e necessitavano, quindi, del preventivo rilascio di permesso di costruire; quanto all'allegazione difensiva secondo cui i lavori di sbancamento sarebbero iniziati anni addietro, il Collegio cautelare ha correttamente rimarcato che, se pure fondata, la doglianza non era idonea ad escludere la rilevanza penale della attività di sbancamento accertata, che costituiva la prosecuzione di un'opera ab initio abusiva e che aveva comportato complessivamente una modifica permanente dello stato dei luoghi. Deve ricordarsi che questa Corte ha affermato, in tema di reati urbanistici, che integra il reato previsto dall'art. 44 d.P.R 6 giugno 2001, n. 380 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di opere di spianamento e riporto di terreno (Sez.3,n. 29466 del 22/02/2012, Rv. 253154 - 01); e si è precisato che le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (Sez.3, n.4916 del 13/11/2014, dep.03/02/2015, Rv.262475 - 01). Va anche ricordato che , in tema di reati edilizi, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti, anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (Sez.3, n. 30673 del 24/06/2021, Rv.282162 - 01).
    A fronte di un siffatto adeguato e corretto percorso argomentativo, la ricorrente articola motivi che si sostanziano in censure in fatto afferenti alla motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. Le censure mosse in questa sede dalla ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
    Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
    Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2026