Cass. Sez. III n. 55303 del 30 dicembre 2016 (Ud 22 set 2016)
Presidente: Ramacci Estensore: Riccardi Imputato: Paolucci
Urbanistica.Violazioni alle disposizioni antisismiche e sanatoria

Il deposito "in sanatoria" degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati in quanto l'effetto estintivo è limitato dall'art. 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 alle sole contravvenzioni urbanistiche



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/10/2015 il Gip del Tribunale di Macerata condannava Paolucci Franco alla pena di euro 800,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380 del 2001, per aver, in qualità di progettista, direttore dei lavori e legale rappresentante dell'impresa esecutrice, realizzato lavori di restauro della Chiesa di Sant'Anna in difformità dal progetto depositato, senza denunciare l'inizio dei lavori in variante e senza aver ottenuto l'attestazione di avvenuto deposito; in Mogliano, fino al 14/09/2011.

2. Avverso tale provvedimento il difensore dell'imputato, Avv. Giovanni Lanciotti, ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

2.1. Violazione di legge: deduce che, secondo quanto evidenziato dalla nota del 27/06/2014, la variante in sanatoria era stata depositata il 01/07/2013, e le difformità riscontrate in sede di sopralluogo erano imputabili a soluzioni realizzative diverse; peraltro, le varianti sono state successivamente sanate.

2.2. Violazione di legge: trattandosi di reato proprio, può essere ascritto soltanto al committente e al titolare della concessione edilizia, non anche al direttore dei lavori e progettista.

2.3. Violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.: sono, al contrario, emersi plurimi indici di esiguità, come la sanatoria delle varianti, l'inizio dei lavori dopo il deposito del progetto.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla richiesta del beneficio della non menzione, fondata illegittimamente sulla non convenienza per l'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è inammissibile, proponendo, pur sotto l'apparente profilo della violazione di legge, censure di fatto rispetto alla ricostruzione operata dalla sentenza impugnata.
Invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dal testo della sentenza o da altri atti specificamente indicati, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
Gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al Sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. ora 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961).
Esula, dunque, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); in tal senso, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Deve ritenersi, pertanto, inammissibile la doglianza proposta, secondo cui i reati contestati sarebbero esclusi dalla sussistenza di "soluzioni realizzative diverse" emerse in corso d'opera, e dalla dedotta sanatoria delle varianti, essendo oltretutto pacifico che il deposito "in sanatoria" degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati in quanto l'effetto estintivo è limitato dall'art. 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 alle sole contravvenzioni urbanistiche (Sez. 3, n. 11271 del 17/02/2010, Braccolino, Rv. 246462).

3. Il secondo motivo è infondato.
Al riguardo, la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, secondo cui il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere commesso da chiunque violi o concorra a violare gli obblighi imposti e, quindi, dal proprietario, dal committente, dal titolare della concessione edilizia e da qualsiasi altro soggetto che abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonché da coloro, come il direttore e l'assuntore dei lavori, che abbiano esplicato attività tecnica ed iniziato la costruzione senza il doveroso controllo del rispetto degli adempimenti di legge (Sez. 3, n. 49991 del 10/11/2015, Terenzi, Rv. 266420); in materia di costruzioni in zone sismiche, il direttore dei lavori risponde del reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001, per l'esecuzione di interventi edilizi in assenza del previo deposito del progetto presso il Genio Civile, in virtù della posizione di controllo affidatagli su costruzioni potenzialmente lesive della pubblica incolumità e del conseguente obbligo di verificare il rispetto degli adempimenti prescritti dalla normativa in materia (Sez. 3, n. 7775 del 05/12/2013, dep. 2014, Damiano, Rv. 258854; Sez. 3, n. 6675 del 20/12/2011, dep. 2012, Lo Presti, Rv. 252021: "Il reato di omesso deposito del progetto per le costruzioni edificate in zona sismica (artt. 17 e 20 legge 2 febbraio 1974, n. 64) può essere commesso da chiunque violi o concorra a violare l'obbligo imposto e, quindi, anche dal direttore dei lavori che non abbia controllato il rispetto degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica"); il direttore dei lavori risponde del reato previsto dagli artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380 del 2001, essendo anch'egli destinatario del divieto di esecuzione dei lavori in assenza della autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui agli artt. 52 e 83 del citato d.P.R., atteso che le disposizioni sulla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, prevedendo un complesso sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzione di opere non conformi alle norme tecniche, ha determinato una posizione di controllo su attività potenzialmente lesive in capo al direttore dei lavori (Sez. 3, n. 33469 del 15/06/2006, Osso, Rv. 235122).

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586, che, in applicazione del principio, ha escluso la ricorrenza della speciale causa di non punibilità nel caso di concorrente violazione di legge urbanistica, antisismica e in materia di conglomerato in cemento armato). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha espressamente escluso, con valutazione di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità, evidenziando che non ricorrevano, né erano stati rappresentati dall'imputato, concreti elementi da cui desumere che la condotta avesse cagionato un pericolo irrilevante.

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, in quanto il vizio di omessa pronuncia lamentato è escluso dalla circostanza che l'imputato non ha chiesto la concessione del beneficio della non menzione, come si evince dal verbale dell'udienza nella quale sono state formulate le conclusioni. Del resto, la valutazione di non convenienza è stata formulata con riferimento al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non già della non menzione; entrambi benefici, peraltro, non richiesti dall'imputato.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 22/09/2016