Cass. Sez. III n. 30651 del 20 giugno 2017 (Ud. 20 dic 2016)
Presidente: Cavallo Estensore: Renoldi Imputato: Rubini ed altro
Urbanistica.Zona a bassa sismicità
Il reato di omessa denuncia lavori in zona sismica, previsto dall'art. 93, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è configurabile anche in caso di esecuzione di opere in zona inclusa tra quelle a basso indice sismico, atteso che l'art. 83, comma secondo, del citato decreto, non pone alcuna distinzione in merito alle categorie delle zone medesime.
RITENUTO IN FATTO
1. R.M.C. e P.P. erano stati tratti a giudizio davanti al Tribunale di Trani per rispondere, tra l'altro: entrambi della contravvenzione di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), per avere realizzato, in concorso fra loro, la R. quale legale rappresentante della Radio Italia Puglia S.A.S., proprietaria e committente dei lavori, e P. quale progettista e direttore dei lavori, senza il prescritto permesso di costruire, una costruzione avente una volumetria maggiore di quella indicata nell'elaborato grafico di rilievo allegato al permesso di costruire n. 141/05 (capo a); nonchè, la sola R., del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 95, 52, 83, 89, 93 e 94, per avere, nella predetta qualità, realizzato l'opera di cui al capo A) in zona dichiarata sismica, senza la preventiva denuncia di inizio dei lavori in variante e presentazione dei relativi progetti e senza il prescritto nulla-osta dell'ufficio del Genio Civile, avendo depositato degli elaborati grafici all'USTP di (OMISSIS) (ex Genio Civile) riguardanti elementi architettonici e strutturali dell'edificio diversi dagli elaborati grafici allegati al predetto permesso di costruire (capo b).
1.1. Con sentenza del Tribunale di Trani in data 11/11/2015 i due imputati erano stati quindi condannati, rispettivamente, alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda e di Euro 1.500,00 di ammenda in relazione alle suddette contravvenzioni, accertate in data (OMISSIS) (capo a) e (OMISSIS) e in permanenza (capo b), ordinando la demolizione dell'opera abusiva realizzata. Con lo stesso provvedimento, i due imputati erano stati prosciolti in relazione alla contestazione di cui al capo d), relativa al delitto di abuso d'ufficio, perchè il fatto non sussiste; e, inoltre, era stato dichiarato non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati edilizi, di abuso d'ufficio e di falso agli stessi rispettivamente ascritti ai capi C), E), F), G) ed H), perchè estinti per intervenuta prescrizione.
2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del difensore fiduciario, affidando le rispettive impugnazioni P. a tre distinti motivi di doglianza e, la R., a sei motivi di ricorso. Peraltro, le censure dedotte da P. sono sovrapponibili ai primi tre motivi proposti dalla R., sicchè ne è opportuna una esposizione unitaria.
2.1. Con il primo motivo, comune ad entrambi, viene dedotta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'inosservanza della legge penale in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 32, comma 2, art. 34, comma 2-ter, nonchè all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), art. 533 c.p.p., oltre alla manifesta illogicità della motivazione in relazione alle allegazioni difensive circa la rilevanza da riconoscere all'aumento di volumetria e alla sua riconducibilità al novero delle variazioni essenziali ovvero agli interventi in parziale difformità rispetto alle prescrizioni del titolo abilitativo.
2.2. Con il proprio secondo motivo la R. censura la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'erronea applicazione della legge penale e alla manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'obbligo di corrispondenza tra la contestazione compiuta in imputazione e la sentenza di condanna, essendo stata l'imputata condannata per la non corrispondenza tra gli elaborati depositati presso gli uffici del Genio civile e l'opera in concreto realizzata e non per la supposta discrasia tra i progetti allegati al permesso di costruire, da un lato, e i progetti allegati alla D.I.A. e quelli depositati presso l'U.S.T.P. di (OMISSIS) (Genio Civile), dall'altro lato.
2.3. Con il terzo motivo, l'imputata lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'erronea applicazione della legge penale del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 94, e alla manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'obbligo di corrispondenza tra la contestazione compiuta in imputazione e la sentenza di condanna, avendo il Tribunale pugliese ravvisato la violazione dell'obbligo di preventiva denuncia di esecuzione dell'opera al Genio civile con riferimento all'aumento di volumetria e non, come invece riportato nell'imputazione, per avere realizzato l'orditura del solaio in legno differente da quella descritta in progetto.
2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'erronea applicazione della legge penale del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 94, e artt. 157 e 158 c.p., e alla manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla maturazione della prescrizione rispetto ai fatti di cui al capo b) dell'imputazione. La sentenza impugnata, infatti, avrebbe errato nel ritenere che i lavori fossero ultimati stati ultimati soltanto il (OMISSIS), secondo quanto attestato nella dichiarazione di fine lavori presentata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di (OMISSIS) in pari data, laddove dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori di carattere strutturale, depositata presso l'Assessorato alle Opere Pubbliche - Settore L.L.P.P. - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di (OMISSIS) - Genio Civile, sarebbe emerso che dal punto di vista sismico l'ultimazione delle opere sarebbe avvenuta il (OMISSIS), sicchè il termine prescrizionale si sarebbe perfezionato già in data (OMISSIS).
2.5. Con gli ulteriori motivi di ricorso (il secondo e il terzo per P. ed il quinto e il sesto per la R.), i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la mancata decisione sulla richiesta, ritualmente avanzata dalla difesa in sede di udienza di discussione in data 11/11/2015, di applicazione dell'art. 131-bis c.p., di cui secondo la difesa dei due imputati sussisterebbero tutti i presupposti, avuto riguardo alla esiguità dell'aumento volumetrico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
2. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, comune ad entrambi gli imputati, i ricorrenti deducono che il giudice di primo grado abbia errato per un verso nel ritenere non applicabile il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 32, sul presupposto che l'aumento di volumetria avesse riguardato un "vano ripostiglio", laddove, opina la difesa, avendo il vano in questione un'altezza media di 188 cm, esso non avrebbe, comunque, avuto alcuna vocazione di abitabilità; e, per altro verso, nel ritenere inapplicabile il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34, comma 2-ter, sul presupposto che l'aumento di volumetria realizzata fosse inferiore al 2% delle misure progettuali originarie, laddove la consulenza di parte avrebbe dimostrato il contrario. Ed anzi, la mancata considerazione dei contenuti della relazione tecnica del consulente della difesa configurerebbe un vizio della motivazione, oltre a una violazione del canone probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
2.1. Osserva, in proposito, il Collegio, che se può condividersi il rilievo formulato dal giudice di primo grado, secondo cui la circostanza che l'aumento di volumetria avesse riguardato un "vano ripostiglio" avrebbe determinato la non applicabilità del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 32, comma 2 (non incidendo il relativo aumento volumetrico "sulle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative" e, dunque, non configurandosi, nella specie, alcuna "variazione essenziale"), per altro verso i giudici di merito non hanno adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta inapplicabilità, al caso che occupa, del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34, comma 2-ter.
Secondo quanto stabilito, infatti, da quest'ultima disposizione, la configurabilità degli interventi in parziale difformità del permesso di costruire deve essere esclusa "in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali". Nel caso di specie, nonostante quanto sostenuto dal consulente di parte nella propria consulenza, secondo cui l'aumento di volumetria realizzata sarebbe stato inferiore al 2% delle misure progettuali originarie, il tribunale tranese ha apoditticamente affermato che la prova di tale circostanza non sia stata fornita dalla difesa. In questo modo, però, i giudici di prime cure, omettendo di confrontarsi con uno specifico argomento difensivo, sono palesemente incorsi in un vizio della motivazione, trattandosi di un profilo in fatto chiaramente caratterizzato in termini di decisività ai fini della configurabilità stessa dell'illecito.
Ne consegue, già sotto tale profilo, la fondatezza delle censure mosse dalla difesa dei due imputati in sede di ricorso.
3. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce di essere stata ritenuta responsabile di un fatto diverso da quello contestatole, essendo stata condannata per la ritenuta non corrispondenza tra gli elaborati depositati presso gli uffici del Genio civile e l'opera in concreto realizzata, laddove l'imputazione avrebbe, invece, riguardato una supposta discrasia tra i progetti allegati al permesso di costruire e i progetti allegati alla D.I.A. e quelli depositati presso l'U.S.T.P. di (OMISSIS) (Genio Civile); discrasia riguardante "elementi architettonici e strutturali dell'edificio, con elaborati ultimi senza i grafici rappresentanti i prospetti e le sezioni come attestati dal progettista".
3.1. Osserva, in proposito il Collegio, che le doglianze formulate dalla R. sono infondate.Dalla lettura del capo b) dell'imputazione emerge con chiarezza la circostanza che l'oggetto della contestazione sia individuabile nella realizzazione, in zona sismica e senza gli adempimenti obbligatori previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93 (denuncia di inizio lavori e presentazione dei progetti ai competenti uffici), delle opere di cui al capo a), ovvero di un intervento edilizio pacificamente suscettibile di determinare un aumento dí volumetria, sicchè sotto tale profilo la relativa fattispecie è stata, correttamente, ritenuta integrata dal tribunale, che non a caso ha affermato come l'incremento volumetrico avrebbe dovuto determinare "la necessità di un nuovo deposito presso l'Ufficio del Genio civile".
4. Parzialmente fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso proposto da R.M.C..
Secondo la ricorrente, il Tribunale pugliese, andando, ancora una volta, oltre i vincolanti confini della contestazione, avrebbe ritenuto di ravvisare la violazione dell'obbligo di preventiva denuncia di esecuzione dell'opera al Genio civile con riferimento all'aumento di volumetria e non, come invece riportato nell'imputazione, per avere realizzato l'orditura del solaio in legno differente da quella descritta in progetto. Tanto più che, non trattandosi, in quest'ultimo caso, di modifica di ordine strutturale, non sarebbe stata obbligatoria la denuncia ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93. Fermo restando che, ricadendo il comune di (OMISSIS) in zona classificata a bassa sismicità, non sarebbe stato comunque applicabile il regime autorizzativo di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94, che prevede l'esame preventivo dei contenuti tecnici delle progettazioni strutturali, al fine di verificare che gli stessi siano conformi alle N.T.C. vigenti.
4.1. Orbene, quanto al primo ordine di censure è appena il caso di ribadire, secondo quanto già osservato al n. 3.1. del presente "considerato in diritto", che l'avvenuta realizzazione in zona sismica di volumetrie non previste dal titolo abilitativo, vero oggetto della contestazione, configura altresì la contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93, ove la stessa non sia stata preceduta dalla denuncia di inizio di attività e dalla presentazione, al competente Sportello unico, dei relativi progetti. Ciò in quanto il reato di omessa denuncia lavori in zona sismica, previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 93, è configurabile anche in caso di esecuzione di lavori in zona inclusa tra quelle a basso indice sismico, atteso che il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 83, comma 2, non pone alcuna distinzione in merito alle categorie delle zone medesime (Sez. 3, n. 22312 del 15/02/2011, dep. 6/06/2011, Morini, Rv. 250369).
4.2. Fondate sono, invece, le censure che riguardano la configurabilità, nel caso di specie, della contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94.
Tale disposizione, infatti, richiede la preventiva autorizzazione scritta dei competenti uffici tecnici regionali con esclusione dei lavori che debbano essere eseguiti nelle zone "a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 83"; zone tra le quali, secondo quanto esposto dalla ricorrente, rientrerebbe anche la zona di (OMISSIS), classificata come "zona 3".
E tuttavia, il Tribunale, con motivazione apparente, assume l'avvenuta integrazione del reato contestato al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 94, essendo state le opere realizzate in zona sismica, senza avere accertato se il territorio del comune di (OMISSIS) fosse stato inserito o meno nelle zone a bassa sismicità.
5. Fondato è, altresì, il quarto motivo di ricorso proposto da R.M.C. in relazione all'avvenuta maturazione del termine di prescrizione.
In tema di legislazione antisismica, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termina l'intervento oppure non ottiene la relativa autorizzazione. (Sez. 3, n. 1145 in data 8/10/2015, dep. 14/01/2016, Stabile, Rv. 266015).
Nel caso di specie, peraltro, la sentenza impugnata non ha specificamente indicato i motivi per i quali i lavori dovessero ritenersi ultimati soltanto il (OMISSIS), data della dichiarazione di fine lavori presentata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di (OMISSIS), e non il (OMISSIS), data della dichiarazione di ultimazione dei lavori di carattere strutturale, depositata presso l'Assessorato alle Opere Pubbliche - Settore L.L.P.P., limitandosi ad affermare, nonostante i rilievi difensivi sul punto, che in presenza di un contrasto tra le due dichiarazioni dovesse ritenersi "maggiormente attendibile la comunicazione effettuata per ultima". Osserva, tuttavia, il Collegio che la motivazione offerta dal Tribunale ha natura meramente apparente, non essendo state specificate le ragioni che sottendono alla ricostruzione offerta in sentenza.
6. Consegue alle esposte considerazioni che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata, con rinvio, al fine di consentire al tribunale pugliese di sottoporre a nuovo esame le questioni poste.
Tuttavia, considerato che, nelle more, entrambe le fattispecie contestate ai capi a) e b) sono ormai estinte per intervenuta prescrizione, deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio.
6.1. Per completezza va, da ultimo, rilevato che pur essendo fondati i motivi di censura proposti da entrambi gli imputati con riferimento alla mancata motivazione in ordine alla concedibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., pur ritualmente richiesta dalla difesa, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, dep. 16/03/2016, Calabrese, Rv. 266505). Ne consegue che la relativa questione deve ritenersi assorbita dalla ritenuta prescrizione dei reati de quibus.
7. Alla luce di quanto in precedenza argomentato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, poichè i reati sono estinti per prescrizione. Per tale motivo, deve, altresì, disporsi la revoca dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata poichè i reati sono estinti per prescrizione. Dispone la revoca dell'ordine di demolizione.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.