Consiglio di Stato Sez. V sent.1608 del 29 marzo 2006
Urbanistica. Parcheggi sotterranei (deroga al PRG e sanatoria)
REPUBBLICA ITALIANA N.1608/06 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6967 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2001
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6967/2001 proposto dai sigg. Aldo Valotta e Anselmo
Valotta rappresentati e difesi dall’avv. Amselmo Torchia e Francesco Attinà con
domicilio eletto presso di loro in Roma Via Sannio n. 65.
contro
la sig.ra Teresa Scalamogna rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Servello
con domicilio eletto in Roma via XX Settembre n. 4 presso l’avv. Franco
Dell’Erba,
e nei confronti
del Comune MAIERATO non costituitosi;
per la riforma
della sentenza del TAR CALABRIA - Catanzaro, sez. II, n. 498/2000, resa tra le
parti, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Scalamogna.
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della sig.ra Scalamogna:
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’8.11.2005, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed
udito altresì l’avv. Di Mattia per delega dell’avv. Servello;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza TAR Calabria, Catanzaro, sez. II n. 498/2000 è stato accolto il
ricorso proposto dalla sig.ra Scalamogna avverso la concessione edilizia n.
44/1997, rilasciata in sanatoria il 16.1.1998 a favore dei sigg. Valotta.
2. Il TAR ha motivato l’accoglimento del ricorso per violazione della disciplina
di cui all’art. 9 L. 24.3.1989 n. 122, essendo il parcheggio assentito (senza il
rispetto delle prescritte distanze) per nulla sotterraneo ma posto sullo stesso
piano di calpestio dell’immobile.
3. Avverso detta sentenza hanno proposto appello i sigg. Valotta deducendo:
- la irricevibilità del ricorso originario, in quanto con la concessione
edilizia n. 44/1998 era stata ripristinata l’originaria destinazione a
parcheggio assentita con concessione n. 16/94, mai impugnata, per cui il nuovo
atto era meramente confermativo;
- le concessioni n. 16/1994 e n. 44/98 avevano asentito la costruzione di un
fabbricato da adibire a parcheggio, di pertinenza di altro fabbricato;
- contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, non era necessario che il parcheggio
si collocasse nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno, essendo
sufficiente ai sensi dell’art. 9 L. 122/1989 che esso si trovasse in un cortile,
senza l’osservanza delle norme di piano sulle distanze, come ritenuto dalla
decisione sez. V n. 1007/1995.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra Scalamogna ha chiesto il rigetto
dell’appello.
Con ordinanza n. 4148/2001, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare
proposta dall’appellante.
Alla pubblica udienza dell’8.11.2005 il ricorso è passato in decisione.
4. L’appello è infondato.
4.1. Priva di pregio è l’eccezione di irricevibilità del ricorso originario in
relazione all’asserito carattere meramente confermativo della concessione n.
44/98, dedotta dall’appellante.
La concessione edilizia n. 44/98 è stata rilasciata a seguito di specifica
istruttoria e nuova valutazione della situazione anche per superare il parere
negativo espresso dalla Commissione edilizia, come risulta dall’atto di
valutazione allegato al provvedimento in data 16.1.1998. Per cui comunque essa
non può considerarsi atto meramente confermativo della precedente concessione
edilizia n. 16/94, come del resto evidenziato dal TAR.
4.2. Neppure può accogliersi la doglianza con la quale si sostiene la
legittimità della concessione in sanatoria.
L'art. 9, 1° comma, della legge 24.3.1989, n. 122, e successive modificazioni,
stabilisce che "i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo
degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da
destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari anche in deroga agli
strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti". La norma continua
disponendo che “tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei
residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato
purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso
della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela delle risorse
idriche”. In base alla norma ora riportata, i predetti parcheggi devono essere
realizzati, se non vengono a ciò adibiti i locali del piano terra di un
fabbricato, nel sottosuolo dello stesso fabbricato ovvero nel sottosuolo di
un'area pertinenziale esterna (V. la decisione di questa Sezione n. 1662 del
29.3.2004).
Né può estendersi l’applicabilità delle agevolazioni di cui alla menzionata
disposizione ad altre ipotesi in relazione al suo carattere eccezionale. In
particolare, detta disposizione non poteva applicarsi al caso in esame in cui il
parcheggio assentito (senza rispettare le prescritte distanze) non era per nulla
sotterraneo ma posto sullo stesso piano di calpestio dell’immobile, come
rilevato dal TAR e sul punto non contestato.
Non pertinente è la decisione di questa Sezione n. 1007 del 7.7.1995 (richiamata
dall’appellante), la quale ha ritenuto illegittima nella specifica fattispecie
il mancato rilascio della concessione edilizia relativa ad un parcheggio,
collocato in un cortile di pertinenza del fabbricato e non posto al di sotto
dell’andamento altimetrico naturale del terreno, in quanto essa è motivata
essenzialmente sulla base della disciplina urbanistica del comune di Torino, il
che non viene in considerazione nel caso in esame.
5. Per quanto considerato, l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado
di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.