Consiglio di Stato Sez. VI n. 9167 del 15 novembre 2024
Urbanistica.Abusi edilizi ed attività commerciali

In sede di rilascio dell'autorizzazione commerciale occorre tenere presenti i presupposti aspetti di conformità urbanistico - edilizia dei locali in cui l'attività commerciale si va a svolgere, con l'ovvia conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi senz'altro legittimo, ove fondato su rappresentate ed accertate ragioni di abusività dei locali nei quali l'attività commerciale viene svolta; il legittimo esercizio dell'attività commerciale è, pertanto, ancorato alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico - edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere

Pubblicato il 15/11/2024

N. 09167/2024REG.PROV.COLL.

N. 05353/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5353 del 2016, proposto da
Green Line Tour S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Pittori e Federico Mazzella, domiciliataria ex lege in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 24;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (oggi Ministero della Cultura), in persona del legale Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ente Parco Regionale dell'Appia Antica, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13776/2015, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Federico Mazzella per sè e per delega di Paolo Pittori e il verificatore Fulvio Re Cecconi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Ricorrendo dinnanzi a questo Consiglio, la società Green Line Tour S.p.a. (di seguito anche solo “Green Line Tour”) appella la sentenza n. 13776 del 2015, con cui il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, ha rigettato il ricorso di primo grado (proposto dall’odierna appellante), diretto ad ottenere l’annullamento:

- della nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (per brevità, anche “Ministero”) del 27 dicembre 2001, recante il parere negativo sulla domanda di esercizio di autorimessa privata su terreno di proprietà sito in Roma, via Appia Antica;

- del provvedimento dell’Ente parco regionale dell’Appia Antica (per brevità Ente Parco) dell’8 febbraio 2002 di reiezione della domanda presentata dalla Green Line Tour in data 13 dicembre 2001.

Alla stregua di quanto dedotto in appello:

- la Green Line Tour, una volta rilevata l’attività di autorimessa privata di pullman esercitata presso un impianto realizzato a metà degli anni ’60 e condonato ex L. n. 47/85, si è rivolta al Ministero e all’Ente Parco per ottenere la “volturazione all’esercizio dell’attività in corso” (pag. 3 ricorso in appello);

- in particolare, l’autorimessa per cui è causa, unitamente all’annesso magazzino, è stata realizzata nel 1966 su area vincolata in Via Appia Antica, dagli originari proprietari che ivi esercitavano l’attività di noleggio/rimessaggio autobus a far data dal 1984;

- i precedenti titolari avevano presentato domanda di condono ex L. n. 47/85, ottenendo i prescritti pareri dalle autorità municipali delegate alla tutela del vincolo ambientale nel marzo 1998, nonché i pareri e l’attestazione della conclusione positiva dell’istanza di condono;

- i titolari hanno successivamente ceduto in data 28.6.2000 gli immobili e l’attività all’odierna appellante, la quale, ottenuta la voltura della pratica di condono, ha corrisposto gli oneri concessori, l’oblazione e l’indennità risarcitoria ex art. 15 L. n. 1497/39;

- il Comune ha rilasciato la concessione in sanatoria nel maggio 2001;

- l’immobile è stato interessato da una serie di interventi edilizi tra il novembre 1997 e il luglio 2000 (quali la realizzazione di una tettoia di m. 3,00 x 2,00 e la sua successiva chiusura, nonché la bitumatura del piazzale antistante adibito a parcheggio), oggetto di procedimenti sanzionatori non conclusi, salvo che per la bitumatura del piazzare, oggetto di ordine di demolizione censurato e sospeso in sede giurisdizionale;

- ottenuto il titolo in sanatoria, l’odierna appellante ha chiesto, nel dicembre 2001, al Ministero e all’Ente Parco il rilascio del nulla osta da allegare alla domanda per l’esercizio dell’autorimessa privata;

- il Ministero ha espresso parere negativo perché l’attività di esercizio di autorimessa non risultava compatibile con l’area archeologica e le caratteristiche ambientali e paesistiche del comprensorio dell’Appia Antica, pure rilevando, da un lato, che l’immobile risultava costruito senza concessione edilizia in area vincolata, più volte sottoposto a sequestro e oggetto di determinazioni di demolizione; dall’altro, che non era mai pervenuta presso l’Ufficio ministeriale, in relazione alla domanda di concessione edilizia in sanatoria, la richiesta di preventivo ed obbligatorio parere di competenza, con conseguente nullità dei relativi titoli edilizi;

- l’Ente Parco ha parimenti espresso parere negativo, evidenziando che l’utilizzo come rimessaggio privato di autobus dell’area in contestazione non risultava conforme alla sua attuale destinazione, assegnata dal Piano di utilizzo del Parco della Caffarella ad area attrezzata per la fruizione del paesaggio agricolo; utilizzo comunque riguardante un immobile interessato da interventi abusivi successivi al condono;

- l’odierna appellante ha censurato tali pareri, rilevando che:

a) il giudizio di non compatibilità ministeriale risultava non corrispondente alla realtà dei luoghi, contraddittorio e generico; in ogni caso, il parere finiva con fondarsi soltanto su ragioni di carattere edilizio, estranee alla competenza ministeriale e, comunque erronee, essendosi in presenza di titoli edilizi in sanatoria rilasciati legittimamente;

b) il giudizio di non compatibilità espresso dall’Ente Parco era inficiato da incompetenza in ordine ai rilievi urbanistici, nonché risultava assunto in violazione dell’art. 2, comma 44, D.L. n. 662/96, riguardando un impianto e un’attività anteriori all’istituzione del Parco; la disciplina pianificatoria vietava, comunque, attività produttive, mentre l’autorimessa di pullman configurava un’attività commerciale;

- il T.A.R. ha rigettato il ricorso.

2. La ricorrente di primo grado ha appellato la sentenza pronunciata dal T.A.R., deducendone l’erroneità sotto una pluralità di aspetti.

2.1 In particolare, ha affidato il gravame ai motivi così complessivamente rubricati: “Erroneità della sentenza TAR Lazio, Roma, II-quater, n. 13776/2015 circa i presupposti di fatto e di diritto della vicenda; violazione del principio del divieto di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi. Violazione dei caratteri di imperatività, efficacia, esecutività e inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi. Violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (artt. 99 e 112 c.p.c. e 34 c.p.a.). Violazione e falsa applicazione degli artt.32 della L. n. 47/85 (come modificato dall’art. 1 della L. n. 431/85), 82, co. 9, D.P.R. 616/77 e dell’art. 1 L.R. 59/95. Violazione dei principi in ordine all’onere della prova (artt. 63 e 64 c.p.a.). Mancata istruttoria e ordine di esibizione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90”.

2.2 L’appellante ha pure riproposto, ove ritenuto rilevante ai fini del decidere, l’istanza istruttoria volta all’acquisizione, a cura di Roma Capitale, della documentazione attestante l’effettiva trasmissione del parere subdelegato prodromico al rilascio del permesso in sanatoria all’Amministrazione statale (Ministero per i beni e le attività culturali e Soprintendenza Archeologica di Roma) per il parere di competenza

3. L’Amministrazione statale intimata si è costituita in giudizio resistendo al gravame.

4. L’appellante ha insistito nelle proprie conclusioni con il deposito di memoria difensiva.

5. Con ordinanza n. 3619 del 10 maggio 2022 la Sezione:

- ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso in appello nei confronti dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica (in quanto eseguita presso la sede istituzionale dell’Amministrazione, sita in Roma, Via Appia Antica, n. 42, anziché presso il difensore costituito in primo grado e, dunque, presso l’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12) e, per l’effetto, ha disposto la rinnovazione della relativa notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.; nonché

- ha ravvisato la necessità di un chiarimento sui fatti di causa, da rendere a cura di Roma Capitale che, pure non intimata nell’odierno giudizio, aveva assunto un ruolo determinante nel rilascio della concessione in sanatoria, sulla cui base la ricorrente aveva azionato le proprie pretese giudiziarie.

6. La parte appellante, con deposito del 20 giugno 2022, ha comprovato di avere provveduto alla notificazione del ricorso in appello e dell’ordinanza n. 3619/2022 nei confronti dell’Ente Parco presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

7. Con deposito del 4 agosto 2022 Roma Capitale ha prodotto una relazione esplicativa del Servizio istruttorio della società Risorse per Roma S.p.A. con annessa documentazione.

Nel dettaglio, Roma Capitale, in ottemperanza dell’ordine istruttorio, ha prodotto una relazione illustrativa formata dalla società Risorse per Roma s.p.a., in cui si dà atto che:

- l’istanza di sanatoria n. 85/66469, presentata dal dante causa dell’odierno appellante, aveva ad oggetto taluni immobili abusivi realizzati nell’anno 1966 in via Appia Antica, n. 18, per una superficie complessiva di mq 867,00 con destinazione d’uso commerciale;

- il fascicolo del procedimento era stato strutturato in 5 sottonumeri corrispondenti a singoli manufatti/unità immobiliari autonomamente utilizzabili (subalterni) e in base alla mutata situazione proprietaria;

- la società Green Line Tour era subentrata nella titolarità degli immobili di cui ai sottonumeri 4 (autorimessa di superficie pari a 91,00 mq) e 5 (magazzino di superficie pari a mq 244,00);

- gli immobili divenuti di titolarità dell’odierna appellante risultavano ubicati in aree interessate dal vincolo archeologico e paesistico di cui alla L n. 1497 del 1939 e al D.M. 14.12.1953, nonché rientravano nel Parco dell’Appia Antica di cui alla L.R. n. 66/1988;

- il Comune di Roma, nell’ambito del procedimento di condono, aveva emesso due pareri subdelegati ex art. 32 L. n. 47 del 1985;

- le opere non necessitavano, invece, del parere dell’Ente Parco, in quanto realizzate nell’anno 1966, antecedentemente all’istituzione del Parco dell’Appia Antica;

- dalla consultazione della banca dati del sistema informativo (SICER) in uso presso l’Ufficio condono risultava che in data 27 marzo 2001, con protocollo n. 33925, era stata trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Roma la lista dei pareri emessi dal n. 17158 del 31.1.2001 al n. 17370 del 28.2.2001; i pareri subdelegati n. 3573 e n. 3574 del 27 aprile 2001 risultavano pure pubblicati all’albo pretorio come emergente da apposito documento estratto dal sistema informativo in uso presso l’Ufficio Condono;

- l’Amministrazione aveva notificato all’odierna appellante le lettere di invito al ritiro delle due concessioni edilizie, nonché gli atti di quantificazione e di specificazione delle modalità di pagamento del danno ambientale;

- l’Amministrazione comunale ha rilasciato in favore della Green Line Tour la concessione n. 260581 del 2001 e la concessione n. 260583 del 2001, riferite agli immobili adibiti rispettivamente ad uso autorimessa e magazzino;

- la decadenza dei termini per il prosieguo del procedimento avrebbe dovuto determinarsi il 25 maggio 2001, mentre i titoli edilizi risultavano rilasciati in data 22 maggio 2001;

- le concessioni edilizie in sanatorie “sono riferite alle opere abusive realizzate nell’anno 1966 come dichiarato con l’istanza di sanatoria n. 85/66496 e non comprendono eventuali ulteriori abusi realizzati dopo la data di presentazione della domanda”.

A corredo della relazione illustrativa risultano prodotti:

- un elaborato planimetrico (all. 1);

- le concessioni in sanatoria nn. 260581 e 260583 del 2001 (all. 2 e all. 3);

- i pareri favorevoli ex art. 151 D. Lgs. n. 490 del 1999 resi dal Comune di Roma con annesse lettere di trasmissione e copia della stampa sui dati amministrativi e sui dati riferiti al vincolo (all. 4 e all. 5);

- copia della stampa recante alcuni dati riguardanti informative al Ministero (all. 6), inidonea a comprovare la ricezione presso l’Amministrazione statale di documenti in ipotesi alla stessa trasmessi;

- lettere di invito al ritiro delle concessioni in sanatoria (all. 7 e 8);

- lettere di quantificazione degli importi da versare a titolo di indennità risarcitoria (all. 9 e 10);

- ricevute di pagamento (all. 11 e 12).

8. Il Ministero intimato, con memoria del 1° ottobre 2022 ha insistito nelle proprie conclusioni, anche alla stregua delle risultanze dell’istruttoria disposta dalla Sezione.

9. L’appellante ha replicato alle avverse deduzioni con memoria del 13 ottobre 2022.

10. Ad esito dell’udienza del 3 novembre 2022 questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 10466 del 2022, ravvisata la necessità di disporre ulteriori incombenti istruttori, per la compiuta ricostruzione dei fatti di causa, ha:

- disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a., affidata al Direttore del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito del Politecnico di Milano (con facoltà di subdelega ad un professore di ruolo appartenente al medesimo Dipartimento in possesso di specifiche competenze per il tipo di attività da svolgere), volta ad accertare “l’effettivo stato dei luoghi, descrivendo gli immobili ubicati nell’area territoriale di proprietà dell’appellante, sita in Roma, via Appia Antica, n. 18” e “se gli immobili così rilevati siano legittimi sul piano urbanistico ed edilizio, in quanto conformi ad apposito titolo edilizio abilitativo (all’uopo da indicare e depositare)” con l’ulteriore incombente “in caso di riscontro negativo al precedente quesito” di descrivere “le opere abusive rilevate, indicandone la consistenza e l’ubicazione e, ove possibile, l’epoca di realizzazione” ed accertare “se, in relazione a tali opere abusive, siano stati assunti provvedimenti sanzionatori (quali ordini di demolizione) o di diniego (ostativi all’esercizio dell’attività commerciale di autorimessa per pullman in ragione dell’abusività dei locali all’uopo utilizzati) da parte delle competenti Amministrazioni”;

- formulato una richiesta di chiarimenti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedendo, ove possibile, “di conoscere se l’autorità giudiziaria penale, all’esito della trasmissione degli atti disposta dal T.A.R., abbia assunto provvedimenti in relazione ai fatti oggetto dell’odierno giudizio”.

10.1 Per l’espletamento della suddetta verificazione è stato assegnato un termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della medesima ordinanza istruttoria.

11. Con nota depositata il 6 marzo 2023 il verificatore nominato Prof. Fulvio Re Cecconi ha rappresentato la necessità, per lo svolgimento dell’attività di verificazione, “di accedere agli atti presso i differenti uffici” e di avvalersi, a tal fine, di professionista abilitato all’uso della piattaforma del Catasto Elettronico (indicato nell’arch. Stefania Fiorati) anche evidenziando le difficoltà nel reperire gli atti presso la municipalità e la complessità delle operazioni di rilievo in loco. Ha, quindi, chiesto:

- “l’autorizzazione a delegare tale professionista la richiesta di visura dello storico delle variazioni catastali e delle piantine catastali per gli immobili oggetto della vertenza”;

- “una proroga di 45 giorni per la consegna della relazione conclusiva delle attività”.

12. All’esito dell’udienza del 16 marzo 2023, con ordinanza collegiale n. 3131 del 2023 questa Sezione ha concesso la richiesta proroga fissando per la prosecuzione del giudizio, in sostituzione di quella già fissata, l’udienza pubblica del 5 ottobre 2023.

13. Il 29 marzo 2023 Roma Capitale ha nuovamente depositato le note prot. n. 129060 del 27.07.2022 e prot. n. 128383 del 26.07.2022, la nota prot. n. 131689 del 2022 e l’ulteriore nota del Municipio prot. n. 60386 del 2022.

14.Ad esito dell’udienza pubblica del 5 ottobre 2023 questa Sezione, preso atto che il verificatore nominato non aveva provveduto al deposito della relazione di verificazione né aveva inoltrato un’ulteriore richiesta di proroga del termine concessogli, ha rinnovato gli incombenti già disposti sollecitando il verificatore nominato all’immediato deposito della propria relazione finale (con espresso avvertimento al predetto verificatore che, in caso di persistente ingiustificata inottemperanza all’ordine istruttorio impartito dal Tribunale, si procederà alla trasmissione degli atti alle Autorità competenti per ogni conseguenza di legge) ed invitando, al contempo, anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a dare riscontro (anche, se del caso, negativo) alla richiesta di chiarimenti già formulata con l’ordinanza collegiale n. 10466 del 2022 di questa Sezione.

15. Con nota del 3 giugno 2024 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato che “a seguito dell’Ordinanza collegiale n. 10466/22 è stato iscritto presso questo Ufficio il procedimento n. 12106/2023 mod. 45. Allo stato, il procedimento risulta nella fase di indagine”.

16. All’udienza del 20 giugno 2024 è comparso, su intimazione d’ordine del Presidente del Collegio, il verificatore nominato Fulvio Re Cecconi il quale ha dichiarato di aver completato la sua relazione e di essere pronto a trasmetterla alle parti e ai consulenti tecnici di parte. Il Collegio, preso atto di questa informazione e richiamandosi alle precedenti ordinanze istruttorie, ha rinviato la causa al 24 ottobre 2024.

17. In data 19 settembre 2024 il verificatore nominato ha depositato la propria relazione di verificazione.

17.1 Lo stesso ha presentato, in data 29 ottobre 2024, richiesta di liquidazione del compenso.

18. All’udienza pubblica del 24 ottobre 2024 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato.

2. Con il primo motivo di impugnazione è stata dedotta l’erroneità della sentenza gravata per non avere tenuto conto che il bene della vita richiesto in sede amministrativa dalla odierna appellante riguardava il mero esercizio dell’attività di autorimessa privata all’interno degli impianti condonati dall’Amministrazione comunale e nel rispetto della destinazione d’uso a questi riconosciuta, non rilevando, invece, la conformazione urbanistica degli impianti.

Per l’effetto, il Ministero e l’Ente Parco non avrebbero potuto porre a fondamento dei propri pareri profili di edilizia e urbanistica e, comunque, non avrebbero potuto disapplicare titoli edilizi già legittimamente rilasciati.

2.1 Con il secondo motivo di appello è stata censurata l’erroneità della sentenza di primo grado, per avere escluso la genericità del parere ministeriale in ordine al giudizio di incompatibilità dell’attività di rimessaggio con le caratteristiche dell’area e, comunque, per non avere ravvisato la sussistenza di un titolo edilizio in sanatoria idoneo a legittimare l’impianto per cui è causa.

Difatti, l’impianto di autorimessa sarebbe stato regolarmente condonato dal Comune e la sua conformità urbanistica non avrebbe potuto essere messa in discussione, così come non avrebbe potuto essere contestata la legittimità dell’esercizio della relativa attività (rispettosa della destinazione urbanistica) in assenza di una norma volta a sottoporre l’attività commerciale all’autorizzazione ministeriale.

Gli abusi contestati non riguarderebbero peraltro l’immobile in sé, ma alcuni interventi minori, in relazione ai quali soltanto si sarebbe espresso in senso favorevole alla relativa rimozione l’Amministrazione statale.

Non avrebbe potuto, invece, ritenersi abusivo l’intero immobile.

2.2 Con il terzo motivo di appello è stata censurata l’erroneità della sentenza gravata, per avere ravvisato la legittimità della ratio decidendi alla base del parere ministeriale, incentrata sulla nullità dei titoli in sanatoria, in quanto rilasciati in assenza del parere dell’autorità statale.

Secondo quanto contestato in appello, la Green Line Tour avrebbe fornito ben più di un principio di prova in ordine all’avvenuta trasmissione all’Amministrazione statale del parere subdelegato comunale in ordine alle esigenze di tutela ambientale, pure presentando istanza istruttoria per ordinare al Comune di produrre la relativa documentazione probatoria: su tale istanza il T.A.R. avrebbe pure omesso di pronunciare.

In ogni caso, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria in assenza del parere ministeriale non avrebbe potuto integrare gli estremi della nullità, dando luogo, al più, ad una fattispecie di annullabilità, con conseguente efficacia del provvedimento comunale comunque emesso, non disapplicabile in sede amministrativa o giurisdizionale.

2.3 Con il quarto motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado per non avere ravvisato il difetto motivazionale inficiante il parere ministeriale.

L’Amministrazione statale, difatti, non avrebbe tenuto conto che l’attività di rimessaggio veniva regolarmente svolta sin dal 1984 e che l’immobile risultava già legittimato con titolo in sanatoria.

2.4 Con il quinto motivo di appello è stata dedotta l’erronea applicazione dell’art. 13 L. n. 394 del 1991, tenuto conto che il potere di vigilanza e di controllo dell’Ente Parco riguarderebbe la realizzazione di interventi edilizi all’interno del perimetro del Parco, ma non anche l’esercizio o la prosecuzione di attività commerciali su immobili regolarmente assentiti.

Né l’istanza di parte avrebbe potuto conferire all’Ente parco poteri non attribuiti dalla legge, con la conseguenza che l’Amministrazione richiesta avrebbe dovuto negare la propria competenza a statuire sull’esercizio dell’attività di autorimessa.

L’appellante ha, altresì, ribadito, al riguardo, l’inammissibile disapplicazione dei titoli in sanatoria rilasciati dal Comune.

2.5 Con il sesto motivo è stata censurata l’erronea applicazione dell’art. 32 L. n. 47 del 1985, tenuto conto che l’Ente Parco, in quanto istituito dopo oltre venti anni dalla realizzazione dell’originario immobile abusivo, non avrebbe potuto essere chiamato a rendere alcun parere al riguardo.

2.6 Con il settimo motivo di appello è stata dedotta l’erroneità della sentenza gravata, per avere ritenuto legittimo un diniego, opposto dall’Ente Parco, riferito alla prosecuzione dell’esercizio dell’attività di rimessaggio in ragione dell’esistenza di interventi in ipotesi abusivi realizzati sull’originario immobile condonato.

Tali interventi sarebbero, invero, marginali e assentibili con S.C.I.A., tali da non incidere sulla destinazione d’uso dell’impianto e sul suo esercizio.

Le Amministrazioni intimate non avrebbero potuto, invece, esercitare i propri poteri repressivi nei confronti dell’immobile originario, perché legittimato con titolo edilizio.

3. Le suddette doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente stante l’intima connessione che le avvince, non colgono nel segno.

La verificazione disposta da questa Sezione ha definitivamente appurato, anche ad esito di sopralluogo effettuato il 26 gennaio 2023, anche facendo luce sugli aspetti rimasti in ombra ad esito del deposito in data 4 agosto 2022 della relazione esplicativa da parte del Servizio istruttorio della società Risorse per Roma S.p.A., la presenza di una cospicua serie di manufatti edilizi ulteriori rispetto a quelli oggetto della richiesta di condono (pratica di condono edilizio 66496 del 1985), realizzati in totale assenza di titolo abilitativo e che hanno dato luogo ad “un edificio profondamente difforme dal manufatto condonato” (pag. 4 della relazione di verificazione).

Nel dettaglio l’edificio risultante da detti interventi edilizi presenta:

- “una destinazione d’uso differente”;

- “una volumetria maggiore”;

- “locali chiusi con destinazioni d’uso varie” (così sempre a pag. 4 della relazione di verificazione).

Ancor più segnatamente per l’autorimessa (vedasi allegato n.4 alla relazione di verificazione) le principali opere difformi riscontrate sono:

- il soppalco con relativo deposito con accesso dall’esterno;

- la fossa d’ispezione degli automezzi in posizione differente.

Per quanto attiene al magazzino invece, le principali opere difformi riscontrate sono:

- l’eliminazione della chiusura lato cortile;

- la modifica della copertura che ha portato alla formazione di tre manti a

differenti altezze. Di questi, quello principale ha un’altezza media

superiore a quella riportata nella planimetria catastale;

- la realizzazione di tre manufatti edilizi per un totale di 8 locali adibiti a

uffici, servizi igienici e depositi.

È, quindi, di tutta evidenza, anche alla luce della circostanza che gli esiti della disposta verificazione non sono stati oggetto di contestazione, che non si tratta, come invece sostenuto da parte appellante, di interventi marginali e assentibili con S.C.I.A., ma di opere che avrebbero richiesto il preventivo rilascio di permesso di costruire. E tanto in disparte da ogni considerazione in ordine alla validità dei titoli in sanatoria eventualmente rilasciati (in quanto, da un lato, gli stessi non valgono in ogni caso a legittimare la presenza delle difformità successive e, dall’altro, il passaggio svolto sul punto dalla sentenza di primo grado costituisce un’argomentazione per così dire aggiuntiva, tecnicamente un obiter dictum trattandosi di questione in sè non dirimente ai fini della decisione della presente causa, il che dispensa il Collegio dall’approfondire il tema della efficacia di un condono rilasciato in zona vincolata senza che sia stata offerta – perché in questo giudizio non è stata fornita, né dall’appellante, né da Roma capitale nonostante l’ordine istruttorio rivoltole - la prova che la necessaria richiesta di parere fosse stata al tempo davvero inoltrata alla Soprintendenza, che ha invece sempre escluso di averla ricevuta e quindi di essere stata messa nelle condizioni di poter rendere il parere) ed al tempo trascorso tra l’intrapresa dell’attività commerciale in parola e la sua volturazione.

Ne discende che, facendo applicazione del costante indirizzo giurisprudenziale ad avviso del quale “nel rilascio dell’autorizzazione commerciale occorre tenere presente i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si va a svolgere, con l’ovvia conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi senz’altro legittimo ove fondato, come nella fattispecie, su rappresentate e accertate ragioni di abusività dei locali nei quali l’attività commerciale viene svolta” (ex multis Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2018, n. 3212), il Ministero e l’Ente Parco appellati hanno correttamente espresso un giudizio di non compatibilità rispetto allo svolgimento dell’attività di autorimessa privata sulla scorta di ragioni di carattere edilizio.

Ancor più nettamente è stato, del resto, osservato che “In sede di rilascio dell'autorizzazione commerciale occorre tenere presenti i presupposti aspetti di conformità urbanistico - edilizia dei locali in cui l'attività commerciale si va a svolgere, con l'ovvia conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi senz'altro legittimo, ove fondato su rappresentate ed accertate ragioni di abusività dei locali nei quali l'attività commerciale viene svolta; il legittimo esercizio dell'attività commerciale è, pertanto, ancorato alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico - edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere” (Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2022, n.9786).

3.1 Né, sotto altro profilo, gli atti gravati in prime cure paiono affetti da deficit motivazionale posto che:

- la Soprintendenza ha espresso parere negativo in relazione allo svolgimento dell’attività economica per cui è causa, ritenendo, tra l’altro, che l’immobile di titolarità dell’istante fosse stato più volte posto sotto sequestro da parte degli Enti competenti e oggetto di determinazioni dirigenziali di demolizione (note del Comune di Roma Disciplina Edilizia prot. n. 16070 del 28.4.98 e prot. n. 31146 del 14.7.00);

- l’Ente Parco, parimenti, ha espresso parere negativo, tenuto conto che, tra l’altro, l’area risultava interessata da nuovi abusi edilizi, ulteriori rispetto a quelli oggetto delle concessioni edilizie del 22.5.2001, successivi alla presentazione della domanda di condono, sanzionati dal Comune di Roma con determinazioni dirigenziali per le quali l’Ente Parco aveva espresso due pareri favorevoli (n. 904 del 15.6.1998, per la realizzazione di tamponature e il rifacimento di coperture con innalzamento della quota di gronda da m. 3,00 a m 3,70, nonché bitumatura di un piazzale di m 17,00 x 40,00, tamponatura di un capannone, aumento di superfici di m 1,00 x 16,00 e realizzazione di una tettoia di m 3,00 x 2,00).

3.2 Fuori fuoco appaiono, in ultimo, le ulteriori doglianze con cui parte appellante ha contestato il potere dell’Ente Parco di esprimere il parere gravato in prime cure.

E, infatti, va da sé che, rilevando la regolarità edilizia dei locali anche in sede di autorizzazione (anche per voltura) all’esercizio dell’attività commerciale che ivi si svolge, l’Ente Parco, quale titolare del potere di vigilanza e di controllo in materia ai sensi dell’art. 13 della l. n. 394 del 1991, ben poteva essere chiamato ad esprimere la propria posizione su tale aspetto.

4. Per le ragioni sopra esposte l’appello è infondato e va respinto.

5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico di parte appellante.

A carico di parte appellante vanno, altresì, poste, in ragione della soccombenza, le spese di verificazione come di seguito liquidate.

5.1 Si liquida, ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, a titolo di compenso per l’attività espletata, in favore del verificatore nominato dott. Fulvio Re Cecconi, a titolo di compenso per l’attività svolta, la somma complessiva di € 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori di legge (se dovuti), più spese documentate; somma che va posta, come detto, integralmente a carico dell’appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna Green Line Tour S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore del Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, della somma di € 6.000,00 (seimila/00) oltre gli accessori di legge (se dovuti), nonché delle spese di verificazione così come liquidate.

Liquida in favore del verificatore nominato Fulvio Re Cecconi, a titolo di compenso per l’attività svolta, la somma complessiva di € 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori di legge (se dovuti), più spese documentate.

Si comunichi al verificatore nominato dott. Fulvio Re Cecconi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore