Consiglio di Stato Sez. II n. 7777 del 25 settembre 2024 
Urbanistica.Variante urbanistica che interessi aree determinate del PUC e motivazione

L'obbligo di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche nell'ipotesi di una variante urbanistica che interessi aree determinate del P.U.C. è attenuato in presenza dell'adozione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale al piano regolatore che diano vita a una nuova e complessiva definizione del territorio comunale. È intuitivo, infatti, che in tali ipotesi non è in discussione la destinazione di una singola area, ma il complessivo disegno di governo del territorio da parte dell'ente locale, di modo che la motivazione non può riguardare ogni singola previsione (o zonizzazione), ma deve avere riguardo, secondo criteri di sufficienza e congruità, al complesso delle scelte effettuate dall'ente con il nuovo strumento urbanistico 

Pubblicato il 25/09/2024

N. 07777/2024REG.PROV.COLL.

N. 07341/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7341 del 2020, proposto da Golf Margara S.p.A., Società Sportiva Dilettantistica Golf Margara a r.l., Camilla - Società Semplice, Comitato Territorio Margara, signori -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Magrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Felizzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cross S.r.l., Carrera S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Fubine Monferrato, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 1235/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Felizzano, di Cross S.r.l. e di Carrera S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 luglio 2024 il Cons. Raffaello Sestini e preso atto delle difese di parte come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Golf Margara s.p.a., Società Sportiva Dilettantistica Golf Margara a r.l., Camilla s.s., e i signori -OMISSIS-, unitamente al Comitato territorio Margara, con atto depositato il 23 settembre 2020 e notificato in data 11 settembre 2020 hanno proposto appello contro il Comune di Felizzano, costituitosi in giudizio in data 19 ottobre 2020, e nei confronti di CARRERA s.r.l. e CROSS s.r.l., costituite in giudizio in data 19 ottobre 2020, nonché contro il

Comune di Fubine Monferrato, la Provincia di Alessandria e la Regione Piemonte non costituiti in giudizio, per l’annullamento della sentenza del TAR del Piemonte, Sez. II, n. 1235/2019, resa nell’ambito dei giudizi riuniti R.G. nn. 520/2017 e 998/2018 e depositata in data 16 dicembre 2019.

Gli intimati nel giudizio d’appello hanno riproposto le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti a fronte della ritenuta palese tardività dell’impugnazione e del difetto di legittimazione già formulate in primo grado e assorbite dal TAR in considerazione della ritenuta infondatezza del gravame.

2 – La predetta sentenza del TAR, riuniti i ricorsi RG 520/2017 e 998/2018 e dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum nel ricorso RG n. 520/2017, ha dichiarato “inammissibile la domanda proposta dal “Comitato territorio Margara” nel giudizio RG n. 998/2018”; ed ha dichiarato “i ricorsi e i motivi aggiunti in parte inammissibili e in parte infondati, nei sensi e limiti di cui in motivazione” condannando i ricorrenti in solido a rifondere a parte resistente e controinteressata in solido le spese di lite, liquidate in € 6000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%. Inoltre, ha condannato l’interveniente ad adjuvandum “a rifondere alla parte resistente e alla controinteressata in solido le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.”.

3 – Con l’appello vengono dedotti i seguenti motivi:

3.1 – I motivo di appello: “erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal Comitato Territorio Margara sulla base della presunta assenza di legame tra il Comitato e il territorio di Margara e dell’asserita mancanza di attività svolta dal Comitato in favore del medesimo territorio”.

Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza (per tutte, Consiglio di Stato sez. V, 08/09/2023, n.8223) nel processo amministrativo per la legittimazione attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi si rivela necessario che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati; che l'interesse tutelato con l'intervento sia comune a tutti gli associati, sì che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all'associazione e che vi sia un interesse concreto ed attuale. Nella specifica fattispecie in esame, dunque, la situazione giuridica azionata è relativa ad interessi diffusi nella comunità ma fatti propri, per statuto, da un soggetto collettivo, strutturato e rappresentativo, munito di un interesse differenziato.

(Cfr. Cons. St., ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9; id. 27 febbraio 2019, n. 2);

3.2 – II motivo di appello: “erroneità della sentenza circa l’omesso esperimento della valutazione ambientale strategica (motivo Idel ricorso n.r.g. 520/2017 e motivo I del ricorso n.r.g. 998/2018) - Violazione delle prescrizioni di cui alla Determinazione della Provincia Alessandria Prot. Gen. N. 20160058224 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, D. Lgs. 152/2006 - Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Sviamento ed eccesso di potere - Contraddittorietà ed illogicità manifesta;

3.3 - III motivo d’appello: “Erroneità della sentenza nella parte in cui non motiva circa la (ritenuta) illegittima mancata applicazione da parte del Comune dell’art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, che prevede la necessità di svolgere la VAS per alcuni progetti tra cui le “piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette e altri veicoli a motore”.

Inoltre, “erroneità della sentenza in relazione alla mancata analisi delle possibili alternative localizzative e della c.d. opzione zero (motivo II dei Ricorsi nn.rr.gg. 520/2017 e 998/2018) - Violazione di legge ed eccesso di potere - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis della L.R. 05/12/1977, n. 56 e s.m.i. – Violazione e falsa applicazione della L.R. n. 40/1988 -- Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere - Difetto di istruttoria e carenza di motivazione- Contraddittorietà ed illogicità manifesta;

3.4 - IV Motivo d’appello: “erroneità della sentenza sulla violazione delle Norme Tecniche Attuative del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Alessandria (motivo III del Ricorso r.g.n. 520/2017 e motivo V del Ricorso r.g.n. 998/2018) - Violazione di legge ed eccesso di potere - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 6, 8 e 12 della L.R. 05/12/1977, n. 56 e s.m.i. - Violazione delle NTA del PTCP della 15 Provincia di Alessandria - Difetto di istruttoria e carenza di motivazione - Contraddittorietà ed illogicità manifesta”.

La censura concerne l’erroneità della sentenza nella parte in cui esclude l’illegittimità della Variante per incompatibilità con il PTCP. L’appellante lamenta di aver specificatamente individuato le norme delle NTA violate;

3.5 - V motivo d’appello: “erroneità della Sentenza sotto il profilo della grave sottovalutazione dell’impatto ambientale su territorio del progetto del motocross (motivo III del Ricorso r.g.n. 998/2018) - Eccesso di potere - difetto di istruttoria - travisamento dei presupposti di fatto e diritto - contraddittorietà e contrasto infraprocedimentale - manifesta irragionevolezza”.

Viene dedotta la erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il terzo motivo di ricorso. In particola la Parte appellante lamenta la irragionevolezza delle scelte compiute dal Comune e delle (sotto)valutazioni da esso effettuate relativamente alla portata ambientale dell’intervento, e dall’altro, la contraddittorietà tra dette scelte e la decisione finale di assoggettare l’opera a piano esecutivo convenzionato. Contraddizione che denoterebbe anche una carenza di attività istruttoria e un travisamento dei presupposti di fatto e diritto da parte del Comune;

3.6 - VI motivo d’appello: “erroneità della Sentenza con riferimento alla illegittimità, sotto il profilo acustico, del progetto del motocross e della relativa Variante Urbanistica (motivo V del Ricorso r.g.n. 520/2017 e motivo IV del Ricorso r.g.n. 998/2018) - Violazione di legge ed eccesso di potere: Travisamento dei presupposti di fatti e di diritto - Difetto di istruttoria - Difetto di motivazione – Illogicità e contraddittorietà manifesta – Violazione del giusto procedimento - Sviamento di potere - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 bis, 15 - 17 della L.R. n. 56/1977

Erroneità della sentenza nella parte in cui, applicando erroneamente la normativa di riferimento, ha respinto le censure aventi ad oggetto la violazione della normativa acustica e, più in generale, l’inidoneità delle misure apprestate dal Comune di Felizzano per limitare l’impatto della pista di motocross sul territorio circostante”. Vengono altresì dedotte plurime censure specifiche contro la sentenza.

3.7 - VII motivo di appello: “erroneità della sentenza sotto il profilo della ritenuta inammissibilità dei Motivi nn. IV, VII, VIII, IX, X del Ricorso per Motivi Aggiunti - Riproposizione delle censure.

Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il ricorso avverso il piano esecutivo convenzionato inammissibile per carenza di legittimazione”.

Gli appellanti insistono nel qualificarsi quali titolari di una posizione giuridica qualificata in quanto proprietari di aree e immobili in zona Margara, proprietà collocate nelle immediate vicinanze della progettata pista di motocross;

3.8 - VIII motivo di appello: “erroneità della Sentenza con riferimento alla carenza tra la documentazione del PEC di documenti previsti dalla legge (motivo II del Ricorso per Motivi Aggiunti, erroneamente indicato come motivo n. 1 in Sentenza) - Violazione e falsa applicazione degli artt. 124 d.lgs. 267/200 e 39 D.Lgs. 33/2013 - violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 39 L.R. Piemonte n. 56/1977 - eccesso di potere contraddittorietà infraprocedimentale - violazione dei principi di trasparenza e buon andamento”.

Gli appellanti lamentano che il TAR avrebbe erroneamente valutato le doglianze proposte, relative alla presunta carenza documentale del Piano Esecutivo Convenzionato (carenza dalla quale deriverebbe l’illegittimità del piano stesso).

3.9 - IX motivo di appello: “erroneità della Sentenza in relazione alla violazione delle NTA del PRGC di Felizzano - (MOTIVO III del Ricorso per Motivi Aggiunti, erroneamente indicato in Sentenza come Motivo n. 2); violazione e falsa applicazione dell’art. 40 quater delle norme tecniche attuative del Piano Regolatore Generale Comunale di Felizzano - difetto di istruttoria - difetto di motivazione – contraddittorietà manifesta.

3.10 - X motivo di appello: “erroneità della Sentenza in relazione alle illegittime e carenti valutazioni acustiche contenute nel PEC (motivo V del Ricorso per Motivi Aggiunti, erroneamente indicato in Sentenza come Motivo n. 4) - Violazione di legge: art. 3 comma 3, lett. a) della L.R. Piemonte n. 52/2000 e della deliberazione attuativa della Giunta Regionale del Piemonte del 6 agosto 2001, n. 85-3802 - violazione dell’art. 40 quater delle N.T.A. del PRGC di Felizzano - eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità manifesta.

Si deduce l’erroneità della sentenza con riferimento alla violazione dell’art. 40 quater delle NTA con riferimento allo studio di mitigazione acustica.

4 – I sopra indicati motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, così come evidenziato dalla recentissima giurisprudenza della Sezione, cui si rinvia integralmente, risultano infondati e devono essere respinti.

4.1 – In particolare viene in rilievo consolidato indirizzo giurisprudenziale del consiglio di Stato (sez. VI, 19/06/2023, n.6003) secondo cui l'obbligo di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche nell'ipotesi di una variante urbanistica che interessi aree determinate del P.U.C. è attenuato in presenza dell'adozione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale al piano regolatore che diano vita a una nuova e complessiva definizione del territorio comunale. “È intuitivo, infatti, che in tali ipotesi non è in discussione la destinazione di una singola area, ma il complessivo disegno di governo del territorio da parte dell'ente locale, di modo che la motivazione non può riguardare ogni singola previsione (o zonizzazione), ma deve avere riguardo, secondo criteri di sufficienza e congruità, al complesso delle scelte effettuate dall'ente con il nuovo strumento urbanistico (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2954/2019).

4.2 – In tale quadro, la generale destinazione agricola delle aree concerne (indipendentemente dal fenomeno in atto di progressivo abbandono delle campagne ) indifferentemente tutte le aree non urbanizzate o comunque antropizzate per attività economiche diverse e non assoggettate a particolari vincoli, in particolare boschivi o di verde pubblico, incompatibili con l’attività agricola, e pertanto le relative NTA non ostano ad interventi urbanistici che integrino le attività agricole con gli altri possibili usi del territorio, di infrastrutturazione (elettrodotti ecc.), di produzione economiche compatibili (come gli impianti agrofotovoltaici) o, come in questo caso, sportivi, ad esempio mediante la realizzazione di aree a verde pubblico attrezzato o piste di gara a cielo aperto, fermo restando il divieto (certamente non derogato dalla appellata sentenza) di immissioni, inquinanti o acustiche, nocive o moleste secondo la vigente normativa.

4.3 – In particolare, l’attraversamento delle aree coltivate da parte di una pista per motocross rientra ictu oculi fra e iniziative concernenti le “piccole aree a livello locale” per le quali la VAS è necessaria solo se le autorità competenti ritengono l’intervento suscettibile di produrre “impatti significativi sull’ambiente”, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 12 (“verifica di assoggettabilità”), “tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”.

4.3 – Infine, la collocazione di una tale struttura privata appare rimessa alle scelte insite in un sistema di libera iniziativa economica regolata, e pertanto nel rispetto dei vincoli vigenti (distanze dalle abitazioni e dai corsi d’acqua, vincoli sismici, paesaggistici ed idrogeologici, necessità di infrastrutturazione quanto ai servizi idrici ed elettrici ed alle potenziali ricadute sul traffico veicolare ecc.) ma la parte appellante non dimostra né che la localizzazione dell’impianto sportivo in esame abbia determinato la violazione dei predetti limiti, né (come rilevato dal TAR) che una tale violazione abbia comunque causato una lesione di propri interessi suscettibili di tutela in sede giurisdizionale.

6 – In conclusione il TAR, ferma restando la parte della sua decisione concernente il rispetto dei limiti di esposizione al rumore e ferma restando la possibilità degli appellanti di far valer in ogni opportuna sede la loro eventuale violazione, ha del tutto esattamente ritenuto che il progetto avversato non si ponesse in contrasto con i vigenti strumenti urbanistici e non palesasse profili di irragionevolezza o manifesta ingiustizia in danno dell’odierno appellante. L’appello deve quindi essere respinto. In ragione delle descritte peculiarità della fattispecie le spesse di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:

Oreste Mario Caputo, Presidente FF

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere