Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4971, del 6 ottobre 2014
Urbanistica.Art. 9 D.M. 1444 del 1968
L’art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1944 deve intendersi nel senso che la distanza di mt. 10 tra le pareti finestrate degli edifici antistanti va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario e, pertanto, non eludibile. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
N. 04971/2014REG.PROV.COLL.
N. 01915/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1915 del 2012, proposto da:
Giorgio Pigozzi, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Andrea Bifulco, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri 5;
contro
Comune di Cislago, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Bertacco, con domicilio eletto presso E Associati Srl Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
nei confronti di
Società Immobiliare Bozzolo Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso Maurizio Zoppolato in Roma, via del Mascherino 72;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 02187/2011, resa tra le parti, concernente approvazione piano di lottizzazione - ris.danno
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cislago e di Società Immobiliare Bozzolo Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2014 il Cons. Michele Corradino e uditi per le parti gli avvocati Fabio Andrea Bifulco, Andrea Manzi, Gabriele Pafundi su delega dell'avvocato Mario Bertacco e Maurizio Zoppolato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza n. 2187/2011, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, ha in parte dichiarato improcedibile, in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto ed in parte accolto il ricorso proposto dal Dott. Pigozzi, proprietario di un terreno immediatamente confinante con i terreni oggetto dell’iniziativa edificatoria, a scopo residenziale, avviata dalla società Immobiliare Bozzolo S.r.l., per:
l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Cislago n. 24 del 28 maggio 2010, recante “controdeduzioni alle osservazioni pervenute all’adozionedel P.L. n. 2, in variante, ai sensi dell’art.2 della l.r. n. 23 del 23/06/1997 – approvazione definitiva”,
l’annullamento di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso,
la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento danni,
e, con motivi aggiunti, per l’annullamento del provvedimento del Comune di Cislago prot. N. 0010632/2010 del 12 luglio 2010, recante “Approvazione di Piano Attuativo”,
nonché, con ulteriori motivi aggiunti, della deliberazione del Consiglio Comunale di Cislago n. 2 del 26 gennaio 2011, recante “controdeduzioni alle osservazioni pervenute all’adozione del Piano di Governo del Territorio” P.G.T.- Approvazione definitiva”.
Il ricorrente, in particolare, risultando tutti i terreni, oggetto della vicenda in esame, inseriti nell’unico perimetro di pianificazione attuativa, previsto dallo strumento urbanistico del Comune di Cislago, impugnava i sopra citati atti, assumendo che il Comune, con gli stessi, avesse operato un’artificiosa suddivisione in lotti, implicante l’attribuzione di tutti gli incrementi volumetrici sulle aree della predetta società immobiliare e la relegazione del proprio terreno in un lotto di dimensioni tali da impedire ogni possibilità di utile edificazione.
Il Tar, in particolare, con la sopra citata decisione ha dichiarato:
la sopravvenuta improcedibilità dei primi quattro motivi del ricorso introduttivo, nonché del primo ricorso per motivi aggiunti, per l’avvenuta approvazione del P.G.T., da parte del Comune;
l’inammissibilità, per carenza d’interesse, del secondo ricorso per motivi aggiunti, sull’assunto della mancanza dell’interesse all’annullamento del P.G.T., da parte dell’odierno appellante;
l’infondatezza della censura relativa alla mancanza del titolo giuridico, per la realizzazione del marciapiede di via Santa Lucia del Comune, da parte della predetta società immobiliare;
la fondatezza della censura relativa alla violazione della distanza minima di mt. 10 tra le edificazioni in progetto e l’immobile di proprietà del Dott. Pigozzi;
l’infondatezza della domanda risarcitoria, sull’assunto della mancanza di un nesso di causalità tra la sopra citata suddivisione e l’azzeramento del valore commerciale del terreno di proprietà del Dott. Pigozzi.
Avverso la summenzionata pronuncia ha proposto rituale appello l’originario ricorrente, il Dott. Pigozzi.
Ha proposto appello incidentale la società Immobiliare Bozzolo S.r.l., adducendo un triplice ordine di censure (e, in particolare:
improcedibilità del ricorso per tardiva impugnazione del provvedimento conclusivo ( la determina dirigenziale del 9 luglio 2010);
l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, in quanto dall’annullamento del PL discenderebbe un danno ( la totale inedificabilità del lotto), senza utilità alcuna per il ricorrente;
erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto il motivo relativo alla violazione della distanza minima di mt. 10).
In vista della pubblica udienza del 24/06/2014, ha presentato memoria di replica il Comune di Cislago, al fine di resistere in giudizio; nonché l’appellante, per insistere sulle proprie argomentazioni e conclusioni.
Nella pubblica udienza del 24/06/2014, il ricorso è stato trattenuto per la decisione come da verbale.
DIRITTO
Nell’esame del ricorso principale, ritiene il Collegio di potere prescindere dalle censure di improcedibilità e/o inammissibilità, prospettate dall’appellante incidentale, atteso che esso si appalesa infondato.
Con il primo motivo di appello, il Dott. Pigozzi contesta le conclusioni del giudice di prime cure nella parte in cui lo stesso ha affermato la carenza d’interesse a ricorrere, in capo all’originario ricorrente, per la sopravvenuta approvazione, da parte del Comune, di un P.G.T. dal contenuto innovativo.
L’appellante, in particolare, osservando come il P.G.T. si limiti ad estendere, nei confronti di alcuni terreni esclusi dalle aree dei P.L. vigenti, i medesimi indici e le medesime facoltà edificatorie, previste per i terreni inclusi, senza tuttavia nulla dire in merito alla facoltà di edificare mediante semplice permesso di costruire e relativamente al regime delle distanze, smentisce la tesi fornita dal giudice di prime cure circa l’idoneità del carattere innovativo del P.G.T. a privare di utilità il ricorso.
La censura non merita accoglimento.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, infatti, l’approvazione, con delibera del 26 giugno 2011, di un nuovo piano di governo del territorio ad opera del Comune di Cislago implica il venir meno dell’interesse del ricorrente a contestare la legittimità della scelta operata dall’Amministrazione, in quanto il nuovo strumento, facendo venire meno l’obbligo della previa adozione di un piano di lottizzazione, ha, indiscutibilmente, prodotto l’effetto di innovare la disciplina precedente.
Con la seconda censura l’appellante contesta la sentenza nella parte in cui la domanda risarcitoria viene dichiarata infondata, sull’assunto della mancanza della prova in ordine al danno patito.
In particolare, osserva l’appellante come il giudice sia, ex se, obbligato ad accertare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in presenza di un pregiudizio, prevendendo l’art. 34, comma 3 c.p.a.: “Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”.
In particolare, a detta dell’appellante, il predetto pregiudizio sarebbe consistito nel mutamento del valore originario del terreno, che dagli iniziali euro 178000 avrebbe raggiunto, secondo la perizia effettuata dal Geometra Roberto Vignati, un valore pari a zero.
Ritiene il Collegio la censura non meritevole di accoglimento.
Si deve rilevare, sul punto, in primo luogo, l’esistenza di una nuova capacità edificatoria del terreno, conseguente all’approvazione del nuovo strumento urbanistico, e, di conseguenza, tale da non poter comportare l’azzeramento del valore del terreno.
E, in secondo luogo, occorre ribadire quanto già ritenuto dal Tar, il quale ha correttamente osservato come “del danno lamentato non è stata offerta, nel corso del giudizio, alcuna prova”, nonavendo essendo , il ricorrente stato in grado di determinare la diminuzione del valore dell’immobile.
Con la terza censura l’appellante contesta la sentenza nella parte in cui il giudicante ha ritenuto che il marciapiede ben possa essere realizzato mediante la riduzione della sede stradale.
L’appellante, in particolare, osserva come, essendo la strada larga complessivamente 6,45 mt. e a doppio senso di circolazione, un’eventuale riduzione di mt. 1,5 comporterebbe la riduzione della sede stradale a mt. 5,75, in aperto contrasto con l’art. 34 del vecchio P.R.G., per il quale “tutte le strade comunali esistenti o di progetto non possono avere larghezza inferiore a mt. 6”, nonché con l’art. 59 delle N.T.A. del P.G.T. comunale, oggi vigente.
La censura in esame non merita, del pari, accoglimento.
Sul punto, ritiene il Collegio, infatti, che l’Amministrazione, preordinata al perseguimento dell'interesse pubblico, in funzione del quale vengono predisposte le differenti forme e modalità di intervento dei poteri pubblici, non solo possa realizzare il marciapiede mediante la riduzione della sede stradale, ma possa anche, operare valutazioni ulteriori, addivenendo, ad esempio, all’espropriazione dell’area di proprietà del privato.
Per quel che concerne, infine, l’appello incidentale, proposto dalla società Immobiliare Bozzolo S.r.l., ritiene il Collegio di dover prendere in considerazione la censura relativa alla ritenuta violazione delle distanze di 10 mt. tra gli edifici, avendo la pronuncia in questione statuito in tal senso, sull’assunto dell’esistenza di due bow windows (sporgenti rispetto alla facciata e dunque tali da ridurre la distanza al di sotto dei mt. 10), che, lungi dall’essere elementi meramente decorativi, costituiscono corpi di fabbrica e, in quanto tali, vanno conteggiati nel calcolo della distanza.
L’appellante incidentale, sul punto, in particolare, osserva come la decisione appaia erronea in fatto, in quanto, a detta dell’appellante, dalla rappresentazione fotografica, emergerebbe chiaramente che gli elementi in questione non incidono in nessun modo sul volume, riguardando gli stessi solo la cornice delle finestre e non l’intera parete.
In proposito, peraltro, l’appellante incidentale adduce, quale ulteriore argomentazione a sostegno della propria tesi, l’applicabilità, nel caso di specie, della previsione di cui all’art. 11 del D. lgs. N. 115/2008, per il quale: “Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici”.
Ritiene il Collegio la censura infondata.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, infatti, la presenza dei due bow window non è stata tenuta in considerazione nel conteggio delle distanze.
In proposito, ad avviso del Collegio, non c’è ragione per discostarsi dall’ormai uniforme orientamento giurisprudenziale, per il quale l’art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1944 deve intendersi nel senso che: “la distanza di mt. 10 tra le pareti finestrate degli edifici antistanti va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario e, pertanto, non eludibile” (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, sez. IV, 05 dicembre 2005, n. 6909).
Alla luce di quanto sopra riportato, il Collegio rigetta sia l’appello principale che l’appello incidentale
In considerazione della natura della questione sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Michele Corradino, Consigliere, Estensore
Raffaele Greco, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)