Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3502, del 10 luglio 2014
Urbanistica.Governo del territorio e restauro o risanamento

Nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, le disposizioni del T.U. dell’Edilizia, definiscono le categorie degli interventi, come principi fondamentali nella materia del “governo del territorio”. In conformità a tali definizioni è disciplinato il regime dei titoli abilitativi. Orbene, definire “restauro o risanamento” un intervento che prevede un aumento di superficie, in contrasto con la definizione contenuta nel D.P.R. N. 380/2001, costituisce violazione dei principi di rango costituzionale in materia di “governo del territorio”. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

 

 

N. 03502/2014REG.PROV.COLL.

N. 10394/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10394 del 2010, proposto da: 
Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Aurelio Domenico Masuelli, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, V. Giulio Cesare, 14 Sc A/4;

contro

Paola Camerani, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Damonte, Mario Alberto Quaglia, Alessandra Cervetti, con domicilio eletto presso Mario Alberto Quaglia in Roma, viale Maresciallo Pilsudski Nr.118;

nei confronti di

Edilizia Floricoltori 2005 Sas di Silvana Chiesa, rappresentata e difesa dagli avv. Ludovico Villani, Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8; Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali, Asl N. 3 Genovese, Mediterranea delle Acque Spa, Aster Spa;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 07302/2010, resa tra le parti, concernente permesso di costruire



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Paola Camerani e di Edilizia Floricoltori 2005 Sas di Silvana Chiesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il Cons. Michele Corradino e uditi per le parti gli avvocati Pafundi, Damonte e Santarelli, per delega dell'Avv. Villani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Nel 1996, l’odierna appellata, la Sign.ra Paola Camerani, titolare del diritto reale di abitazione su un immobile, sito in Genova, in via Ravina Inferiore n. 25, nonché del diritto di uso della medesima strada, aveva presentato, insieme ad altri proprietari, istanza per realizzare l’ampliamento di un tratto della parte inferiore di via Ravina.

Al fine di ottenere il suddetto permesso, la Sign.ra Paola Camerani aveva sottoscritto, insieme ad altri proprietari, un Atto Unilaterale d’Obbligo (accettato dall’Amministrazione comunale di Genova, con D.C.C. 12 novembre 2002 n. 179), nel quale la summenzionata stradaveniva ritenuta“idonea per un limitato transito veicolare, da autorizzarsi di volta in volta in deroga, giacché detto percorso rimarrà a prevalente uso pedonale” e con il quale veniva prevista la realizzazione di alcuni interventi a carico dei richiedenti (tra cui la sign. Camerani), finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione della suddetta via, nonché un divieto di transito carrabile, fatta eccezione per i veicoli espressamente autorizzati.

Successivamente, il Comune di Genova rilasciava, alla Edilizia Floricoltori 2005 S.a.s., il permesso di costruire n. 826 del 16/11/2009 e, alla Società “Akropolis”, il permesso di costruire n. 822 del 16/11/2009, in relazione a progetti incidenti sulla viabilità di tre immobili e, in particolare, quello sul quale la Sign.ra Paola Camerani ha diritto di abitazione, quello di proprietà di Edilizia Floricoltori e quello della Società “Akropolis”, tutti aventi accesso dal medesimo slargo, posto lungo via Ravina Inferiore.

La Sign.ra Paola Camerani impugnava i sopra citati permessi, con due separati ricorsi, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

Con la sentenza n. 7302/2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sez. I, accoglieva il ricorso, proposto dalla Sign.ra Paola Camerani, per l’annullamento del permesso di costruire n. 826 del 16/11/2009 ( relativo ad un intervento di ristrutturazione con ampliamento di un immobile ed alla costruzione di una rimessa pertinenziale), per la carenza dei requisiti di urbanizzazione primaria, per l’incapacità della strada di sopportare un aumento di peso insediativo, quale quello autorizzato dal Comune con i due progetti assentiti e, infine, per la ragione che l’aumento di superficie è consentito solo in caso di restauro o risanamento conservativo e non anche nel caso di interventi di ristrutturazione.

Avverso la sopra citata pronuncia ha proposto rituale appello il Comune di Genova, al fine di ottenere l’annullamento della decisione contestata e la conseguente reiezione del ricorso di primo grado.

Si è costituita, per resistere e contraddire in giudizio, l’appellata, la sign. Camerani.

Con memoria, depositata in vista dell'udienza del 20 maggio 2014, si è costituita anche la Edilizia Floricoltori 2005 S.a.s, insistendo per l’accoglimento dell’appello del Comune di Genova.

Alla udienza pubblica del 20 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione, come da verbale.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L’Amministrazione appellante, mediante un molteplice ordine di censure, ha impugnato la sentenza, deducendo che: l’intervento assentito alla Edilizia Floricoltori 2005 S.a.s. era, ai sensi dell’art. 49, comma 3, del piano urbanistico, non impugnato, esonerato dalla necessità di accesso carrabile, in quanto compreso nel “tessuto storico”; l’ampliamento della via Ravina Inferiore era stato realizzato dalla stessa ricorrente, sicché la sign. Caramani non avrebbe potuto, successivamente, dedurre, in sede giudiziaria, l’inadeguatezza della strada di accesso; in ogni caso, non poteva ritenersi l’insufficienza della viabilità di accesso, anche tenuto conto del fatto che il tratto di minore ampiezza era comunque largo tre metri e lungo 20 metri, tanto più che, ad identica distanza, rispetto al piccolo fabbricato oggetto della contestata ristrutturazione esiste altra via pubblica a doppio senso di marcia; che la enfatizzata monetizzazione dei posti auto non aveva né poteva avere il rilievo attribuito dalla sentenza appellata; che il Tar aveva accolto il secondo motivo, senza nulla dire, in motivazione, circa le ragioni dell’accoglimento; che i motivi 5 e 6 erano stati accolti del tutto, trascurando che l’intervento approvato, anche alla luce della L.R. n. 16/2008 e degli artt. 3 e 10 D.P.R. n. 380/2001, era in modo incontestabile una ristrutturazione edilizia; che il motivo 8 era stato accolto sul presupposto, inesistente ed inconfigurabile, che il progetto approvato avrebbe comportato una profonda trasformazione dell’immobile, quando, invece, dall’esame del progetto risultava, con evidenza, che l’edificio non avrebbe affatto alterato i rapporti che connotano l’ambito.

Con il primo motivo di appello, basato sulla violazione e falsa applicazione del sopra citato art. 49, comma 1 e 3, Norme Tecniche di attuazione del P.U.C. del Comune di Genova, sull’erronea applicazione degli artt. 10 e 12 D.P.R. 380/2001 e dell’art. 16 L.R. Ligura n. 16/2008; sull’omissione di pronuncia, carenza, insufficienza ed incongruità della motivazione, travisamento dei fatti e violazione dei limiti del giudicato, l’appellante ha contestato, dunque, le conclusioni del giudice di prime cure nella parte in cui lo stesso ha ritenuto l’insussistenza dei necessari requisiti di urbanizzazione primaria.

Il Collegio accoglie la censura in esame.

In proposito, si deve rilevare, infatti, come il sopra citato art. 49 preveda, al comma 1, l’obbligo di accessibilità carrabile soltanto per gli interventi di nuova costruzione e, al comma 3, un’eccezione all’obbligo di accessibilità carrabile per “gli edifici posti all’interno dei tessuti storici”.

Alla luce di quanto appena detto, l’intervento de quo deve, dunque, considerarsi esonerato dall’obbligo dell’accessibilità carrabile, interessando lo stesso la zona A del PUC, qualificata come “Tessuto storico” e esonerata, pertanto, dal sopra citato obbligo.

Il Collegio ritiene meriti accoglimento anche la censura relativa alla pretestuosità ed alla infondatezza delle doglianze ricorsuali, proposte dall’originaria ricorrente.

Tale conclusione è, ad avviso del Collegio, imposta dal rilievo per cui la ricorrente prima ha realizzato l’ampliamento della via, e, successivamente, ha dedotto, in sede giudiziaria, l’inadeguatezza della strada di accesso.

In ordine all’adeguatezza della strada, in ogni caso, ritiene il Collegio sufficiente la viabilità di accesso, per la presenza, ad identica distanza dal piccolo fabbricato, oggetto della contestata ristrutturazione, di una via pubblica, caratterizzata dal doppio senso di marcia e pacificamente adeguata al traffico veicolare.

Il Collegio ritiene meriti accoglimento anche la censura relativa alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 D.P.R. n. 380/2001 e 88 L.R. Liguria 6/6/2008 n. 16, nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la norma di piano che consente l’aumento di superficie, nelle zone AE, riguarda solo gli interventi di restauro e risanamento conservativo e non, invece, gli interventi di ristrutturazione e che l’applicazione di una disciplina derogatoria, rispetto alle norme contenute nel PUC, non può essere posta in essere con un ordine di servizio ( nel caso di specie l’ordine n.21 CI 24 del 22/12/2008), ma deve essere assunta dal Consiglio Comunale e ciò anche ove la prescrizione sia giustificata dalla volontà di dare applicazione a una nuova disciplina in fase di approvazione.

Ritiene, infatti, il Collegio che il rispetto della normativa regionale abbia imposto, nel caso di specie, da un lato, di considerare “ristrutturazione” l’intervento richiesto, non essendo possibile, ai sensi degli artt. 9 e 10 L.R. n.16/2008, qualificare come risanamento un intervento che preveda un incremento di superficie e, dall’altro, di non modificare la disciplina sostanziale degli interventi ammessi, ritenendo, così, ammissibile l’intervento di ristrutturazione, pur considerando il PUC un simile intervento ammissibile solo in caso di “restauro e risanamento con incremento superficiario”.

In proposito, occorre precisare, peraltro, che, costituendo, nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, le disposizioni del T.U. dell’Edilizia, che definiscono le categorie degli interventi, principi fondamentali nella materia del “governo del territorio”, è, proprio, in conformità a tali definizioni, che devono essere uniformi sul piano nazionale, che viene disciplinato il regime dei titoli abilitativi ( Corte Cost. sentenza n. 309/2011).

Orbene, siccome definire “restauro o risanamento” un intervento che prevede un aumento di superficie, in contrasto con la definizione contenuta nel D.P.R. N. 380/2001, costituisce violazione dei principi di rango costituzionale in materia di “governo del territorio”, è in tal guisa che l’art. 88 L.R. Liguria 6/6/2008 n. 16 ha previsto la prevalenza immediata delle proprie disposizioni definitorie su quelle regolamentari locali, al fine di omologare le definizioni dei piani regolatori alla normativa nazionale.

Alla luce di quanto sopra detto, prevalendo la legge regionale n.16/2008 sui piani, devono ritenersi ammissibili interventi di ristrutturazione quali quelli autorizzati e, pertanto, il citato ordine di servizio legittimo, in quanto non solo lo stesso non contrasta con il Puc, ma costituisce anche diretta attuazione della normativa di riferimento.

E non vale a fondare la tesi contraria la circostanza, replicata da controparte, del difetto di precettività immediata della sopra citata normativa regionale.

In particolare, controparte ha osservato come, in realtà, la l.r. 16/2008 non fosse ancora applicabile, al momento dell’emanazione dell’atto impugnato, avendo l’art. 9 della l.r. n. 49/2009 procrastinato da diciotto a ventiquattro mesi il termine di adeguamento, alle nuove disposizioni, per i Comuni degli interventi edilizi.

Ritiene il Collegio la replica non meritevole di accoglimento, in quanto, sul punto, è necessario discernere tra le disposizioni pianificatorie locali e le disposizioni definitorie della l.r. 16/2008, la quale ha previsto il prevalere immediato delle proprie disposizioni definitorie su quelle regolamentari locali.

Alla luce di quanto sopra riportato, l’appello deve essere accolto.

In considerazione della natura della questione sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto rigetta il ricorso di primo grado.

Spese compensate.



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Michele Corradino, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)