Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1918, del 9 aprile 2013
Urbanistica.Gratuità di concessione edilizia
La gratuità della concessione ex artt. 6 e 17 d.P.R. n. 380/01, è connessa all’interesse generale perseguito ed è evidente che una scuola per disabili inserita in zona destinata ad attrezzature pubbliche e sociali doveva beneficiare di quella esenzione dal contributo costo di costruzione e dagli oneri di urbanizzazione, ove poi fosse la stessa mano pubblica chiamata a realizzare l’opera, ponendo così a carico della fiscalità generale le spese per l’effettuazione di quelle opere di urbanizzazione accessorie alla nuova costruzione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 01918/2013REG.PROV.COLL.
N. 10983/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10983 del 2000, proposto da:
Comune di Cuneo, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Contaldi, Vittorio Barosio, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 63;
contro
Alpitour Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Comba, Ludovico Villani, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE, Sez. I n. 00827/2000, resa tra le parti, concernente contributo per concessione edilizia in sanatoria;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio di Alpitour Italia S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2012 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati G. Contaldi su delega di M. Contaldi, L. Franzin su delega di L. Villani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In virtù di variante al piano regolatore di Cuneo approvata con D.G.R. 9.6.1995 n. 79/4666-8, la Alpitour Italia s.p.a. trasformava un immobile condotto in leasing di proprietà di un terzo da attrezzatura scolastica a proprio ufficio.
Con la concessione in sanatoria rilasciata il 26 marzo 1998, il Comune aveva quantificato il contributo sul costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura piena, pari alle aliquote stabilite dall’apposita deliberazione consiliare per le nuove costruzioni.
Alpitour Italia proponeva allora ricorso al TAR del Piemonte, assumendo che, trattandosi di ristrutturazione edilizia di tipo A, i parametri prevedevano invece un abbattimento ottenuto per differenza con la precedente destinazione e comunque riduzioni alla metà - per i locali adibiti ad ufficio - e ad un quarto - per i locali accessori - dell’onere dovuto il contributo sul costo di costruzione ad un terzo di quanto richiesto.
Il TAR, con la sentenza n. 827 del 6 giugno 2000, accoglieva la domanda della ricorrente riguardo alla quantificazione degli oneri, richiamando anche criteri di ragionevolezza, secondo i quali una ristrutturazione di una scuola per essere trasformata in uffici di un’impresa non poteva parificarsi all’edificazione di un nuovo bene immobile.
Il Comune di Cuneo proponeva il 14 novembre 2000 appello al Consiglio di Stato, chiedendo la riforma della sentenza predetta per i seguenti motivi:
in primo luogo il giudice di primo grado ha esteso al giudizio l’applicazione di una serie di norme regolamentari che disciplinano nel Comune di Cuneo la misura dei contributi urbanistici dovuti nei casi di ristrutturazione edilizia e ciò pur in assenza di peculiari censure di legittimità.
In secondo luogo la pronuncia gravata ha ritenuto corretta l’applicazione del coefficiente di riduzione della misura degli oneri in questione invece prevista solamente nei casi in cui non vi siano mutamenti di destinazione d’uso oppure non vi siano aggravi del carico urbanistico derivante da tale mutamento; nel caso di specie, al contrario, andava applicato il punto 4 lett. c) della delibera consiliare 147/1992 – regolante appunto la misura dei contributi di concessione - relativo alla modificazione di destinazione accompagnata da una parte di modifica del carico urbanistico della zona.
Tra l’altro la costruzione originaria dell'edificio con destinazione scolastica aveva comportato il parametro “zero” ai sensi dell’art. 9 lett. f) L. 10/77, ovverosia il rilascio di concessione gratuita connessa alle attrezzature pubbliche, sociali, sanitari ed ospedaliere, quindi non si poteva nemmeno rinvenire quei criterio “differenziale” per la riduzione dei contributi in riferimento a quanto già corrisposto nel passato.
Il criterio della riduzione del contributo per gli interventi su edifici già esistenti rispetto a quello stabilito per le nuove costruzioni non può operare automaticamente, perché ha sempre tenuto conto del nuovo carico urbanistico che può essere anche superiore a quello determinato per nuove costruzioni, visto che le stesse ristrutturazioni possono essere trattate per le loro caratteristiche come nuove costruzioni: nel caso di specie la trasformazione di un edificio scolastico in uffici, trasformazione che richiedeva necessariamente la realizzazione di parcheggi e già questo sta a dimostrare l’aggravio derivante.
L’appellante Comune concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Alpitour Italia si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 6783 del 22 dicembre 2000, questa Sezione accoglieva la domanda cautelare di sospensione della sentenza impugnata.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Sostiene complessivamente il Comune di Cuneo nel proprio ricorso in appello l’erroneità del ragionamento svolto nella sentenza del TAR Piemonte impugnata, secondo cui l’avvenuta trasformazione dell’edificio acquistato dalla ricorrente in primo grado Alpitour Italia da immobile con destinazione ad uso pubblico – scuola - in uffici privati di impresa, dovrebbe comportare il pagamento degli oneri di urbanizzazione pari alla differenza tra quanto avrebbe dovuto essere pagato per la nuova destinazione e l’onere attribuito alla destinazione originaria, quindi quale mutamento di destinazione d’uso e non come nuova costruzione.
In realtà, a parere delle difese della P.A., la riduzione degli oneri vale solo nei casi in cui le opere di ristrutturazione non siano accompagnate da mutamenti di destinazione oppure laddove queste non comportino aggravi di carico urbanistico in zona - delibera consiliare n. 147/92. Per le ristrutturazioni comportanti modificazioni di destinazione d’uso deve invece applicarsi il punto 4) della stessa delibera, per cui il calcolo degli oneri deve essere computato per differenza tra la nuova destinazione e l’onere attribuito alla destinazione originaria.
L’appello è fondato.
Come rilevato dallo stesso appellante, l’importo degli oneri di urbanizzazione per interventi su edifici preesistenti non deve essere necessariamente inferiore a quello previsto per le nuove costruzioni, poiché gli oneri sono correlati alla carico urbanistico derivante dalla trasformazione che interviene sulle preesistenze; tali conseguenze possono comportare anche variazione degli standard ed in determinati casi causano addirittura impatti superiori a quelli derivanti da nuove costruzioni, ciò soprattutto ove la nuova destinazione abbia un rilievo quantitativamente e qualitativamente del tutto differente, come nel caso di specie.
Infatti si è passati da un edificio destinato a scopi di istruzione per persone diversamente abili con una frequenza pari a poche decine di alunni, ad un immobile sede di uno dei tour operators tra i maggiori in Italia, con un numero di addetti che non può essere paragonato al numero di insegnanti e di scolari del passato - senza smentite si è insinuato un dato di alcune centinaia di unità - con la conseguente necessità della creazione di un parcheggio, elemento questo sufficientemente descrittivo delle modificazioni di carico urbanistico della zona adiacente.
Ma deve essere ancora aggiunto che per la scuola si era fatta applicazione del disposto di cui all’art. 9 lett. f) L. 10/77, ossia dell’esenzione dai contributi concessori previsti per impianti, attrezzature ed opere pubbliche e di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; la gratuità della concessione, ora contenuta negli artt. 6 e 17 d.P.R. n. 380/01, è connessa all’interesse generale perseguito ed è evidente che una scuola per disabili inserita in zona destinata ad attrezzature pubbliche e sociali doveva beneficiare di quella esenzione dal contributo costo di costruzione e dagli oneri di urbanizzazione, ove poi fosse la stessa mano pubblica chiamata a realizzare l’opera, ponendo così a carico della fiscalità generale le spese per l’effettuazione di quelle opere di urbanizzazione accessorie alla nuova costruzione (Cons. Stato, V, 29 settembre 1997 n. 1067; id., 20 novembre 1989 n. 752).
L’attuale destinazione dell’edificio è invece volta a fini tipicamente imprenditoriali ed appare allora del tutto corretto che Alpitour Italia non possa ora giovarsi della gratuità di una concessione edilizia al tempo rilasciata per fini essenzialmente pubblici; è evidente che un abbattimento, sia pure parziale, degli oneri di urbanizzazione verrebbe a costituire una sorta di socializzazione indiretta dei costi derivanti da investimenti privati, la quale non trova copertura alcuna nella normativa urbanistica, sia vigente, sia abrogata.
Per le suesposte considerazioni l’appello deve essere accolto con la conseguente riforma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso proposto al TAR del Piemonte da Alpitour Italia.
Le spese dei due gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti, vista la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore
|
|
|
|
|
|
L'ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)