Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6065, del 18 dicembre 2013
Urbanistica.Illegittimità diniego di sanatoria edilizia per difetto di motivazione
E’ illegittimo il diniego di sanatoria edilizia per difetto di motivazione allorché si fa riferimento sia a caratteristiche dei materiali utilizzati per la realizzazione del manufatto, genericamente definiti “inadeguati”, sia a caratteristiche estetiche delle forme del manufatto, definite “rozze”; per altro verso, si sottolinea la (mera) ubicazione dell’opera che contribuirebbe a renderne intollerabile la presenza. Ambedue i profili richiamati, tuttavia, non contribuiscono a definire le ragioni ostative alla sanatoria, rappresentando essi, nel primo caso, mere valutazioni non circostanziate da elementi di fatto volti a supportare il giudizio negativo formulato; nel secondo caso, una semplice descrizione di luoghi, in relazione ai quali il concreto contrasto del manufatto non risulta reso evidente. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 06065/2013REG.PROV.COLL.
N. 06906/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6906 del 2005, proposto da:
Ogliari Raffaella, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Montarsolo, con domicilio eletto presso Armando Montarsolo in Roma, via Silvio Pellico, 42;
contro
Comune di Orbetello;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE III n. 00999/2005, resa tra le parti, concernente diniego di sanatoria edilizia
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Armando Montarsolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame, la signora Raffaella Ogliari impugna la sentenza 8 marzo 2005 n. 999, con la quale il TAR per la Toscana, sez. III, ha rigettato il suo ricorso, proposto, in particolare, avverso il provvedimento di diniego di sanatoria emesso dal Sindaco di Orbetello.
La sentenza appellata – dopo avere negativamente esaminato i motivi di ricorso afferenti al difetto di motivazione ed alla natura del vincolo - afferma che, ai fini del diniego di sanatoria, “è irrilevante la data di introduzione del vincolo paesaggistico, dovendo la compatibilità con l’interesse tutelato dal vincolo medesimo essere verificata nell’ambito del procedimento attivato dall’istanza di condono”.
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di impugnazione:
a) error in iudicando, stante il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, posto che una domanda di sanatoria non può “essere rigettata sulla scorta di generiche valutazioni che facciano riferimento al degrado estetico apportato dal manufatto, o al generico contrasto con lo stato dei luoghi”, essendo peraltro necessario indicare “espressamente in motivazione le norme urbanistiche o paesaggistiche ritenute in contrasto o violate”;
b) error in iudicando, poiché sussiste la violazione del principio del giusto procedimento, atteso che “il Comune prima di pronunciarsi rigettando l’istanza con generico riferimento al contrasto estetico avrebbe dovuto preliminarmente valutare la possibilità di imporre prescrizioni adeguatrici al fine di rendere l’opera compatibile con il contesto urbano e con le costruzioni vicine”;
c) error in iudicando, poiché non si è valutato che l’amministrazione “era stata chiamata a esprimere un parere su un manufatto che quando era stato realizzato non ricadeva all’interno di un’area vincolata e che pertanto di tale circostanza doveva inevitabilmente tenersi conto”;
d) error in iudicando, poiché non si è considerato che la struttura da sanare “è esistente fin dal 1970”, ma di tale preesistenza da lungo tempo l’amministrazione non ha tenuto alcun conto.
Il Comune di Orbetello non si è costituito in giudizio.
All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, in relazione al primo motivo di impugnazione (sub a) dell’esposizione in fatto), con il quale si è lamentato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in I grado.
Orbene, tale provvedimento si fonda sul parere reso dalla Commissione beni ambientali, secondo la quale il manufatto soggetto a sanatoria sarebbe realizzato “con forme rozze e materiali inadeguati per un contesto urbano” e tale aspetto negativo sarebbe reso vieppiù intollerabile dalla “posizione del manufatto”, tra vecchio edificio scolastico, chiesa di Sant’Antonio e la centrale via Roma, in modo tale da rendere “ancora più grave la presenza di esso”, acuendo il contrasto “tra esso e gli edifici che lo circondano”.
Il Collegio – ribaditi i limiti del sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni tecnico discrezionali dell’amministrazione, tali da evitare che il giudice invada il cd. “merito amministrativo” – ritiene, nel caso di specie, che il provvedimento impugnato effettivamente presenti il lamentato difetto di motivazione.
Ed infatti, per un verso, si fa riferimento sia a caratteristiche dei materiali utilizzati per la realizzazione del manufatto, genericamente definiti “inadeguati”, sia a caratteristiche estetiche delle forme del manufatto, definite “rozze”; per altro verso, si sottolinea la (mera) ubicazione dell’opera che contribuirebbe a renderne intollerabile la presenza.
Ambedue i profili richiamati, tuttavia, non contribuiscono a definire le ragioni ostative alla sanatoria, rappresentando essi, nel primo caso, mere valutazioni non circostanziate da elementi di fatto volti a supportare il giudizio negativo formulato; nel secondo caso, una semplice descrizione di luoghi, in relazione ai quali il concreto contrasto del manufatto non risulta reso evidente.
Tale difetto di motivazione è stato, peraltro, pur senza conseguenze - come rilevato anche dall’appellante - riscontrato dalla stessa sentenza impugnata, che sul punto ha rilevato:
- sia che i riferimenti alle forme rozze e ai materiali inadeguati, contengono “intrinsecamente elementi di imprecisione”;
- sia che i contrasti con i luoghi potrebbero essere, in concreto, “contrasti inesistenti” (pur non ritenendo gli stessi “connotazioni generiche”).
Per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto in relazione al primo motivo proposto (con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi), e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso instaurativo del giudizio di I grado, in relazione al lamentato vizio di difetto di motivazione del provvedimento impugnato con il medesimo ricorso.
Resta fermo il potere dell’amministrazione di nuova valutazione della domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Ogliari Raffaella (n. 6906/2005 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso instaurativo del giudizio di I grado, con conseguente annullamento del provvedimento con il medesimo impugnato.
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)