Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4432 del 3 agosto 2012
Urbanistica.Insanabilità opere su area di rispetto autostradale
Il vincolo di rispetto autostradale previsto dal D.M. n. 1404/1968, comporta dopo la sua imposizione, un divieto di edificabilità di carattere assoluto ex art. 33 (Opere non suscettibili di sanatoria), comma 1 lett. d, della Legge n. 47/1985, differente dalla inedificabilità relativa e rimuovibile, di cui all’art. 32 della legge n. 47/1985. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 04432/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04184/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4184 del 2004, proposto da:
Sandroni Renato, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Canepa, con domicilio eletto presso Arnaldo Tutti in Roma, via Salaria n. 292;
contro
Comune di Pisa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gloria Lazzeri, con domicilio eletto presso Benito Piero Panariti in Roma, via Celimontana, n. 38;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 05739/2003, resa tra le parti, concernente sospensione attività commerciale per irregolarità edilizie;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2012 il Cons. Carlo Schilardi e udito per l’appellante l’avvocato Arnaldo Tutti, su delega dell'avv. Canepa Luciano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. Renato Sandroni è titolare dal 5.12.1991 di una autorizzazione commerciale per la vendita di auto ed imbarcazioni in locali siti in Marina di Pisa, viale D’Annunzio, località Arnovecchio, del Comune di Pisa .
L’autorizzazione era stata rilasciata dal Comune subordinatamente all’impegno da parte del sig. Sandroni di riconsegnare il titolo in caso di esito negativo dell’istanza di condono edilizio, presentato dallo stesso nel 1986, in ordine ai locali utilizzati per l’attività commerciale.
A seguito dell’approvazione da parte del Comune di Pisa, in data 31.12.1994, del piano di gestione del parco San Rossore e Migliarino, veniva disposto il divieto di esposizione e vendita di imbarcazioni nell’area golenale.
Il Comune intimava quindi al sig. Sandroni di sospendere l’attività commerciale (atto n. 4442/1995) e successivamente emanava due distinti provvedimenti (n. 124/1996 e n. 1846/1996), con i quali respingeva l’istanza di condono edilizio.
Infine la stessa Amministrazione, con atto dell’Assessore delegato, emetteva la diffida a demolire le opere abusive indicate nel provvedimento n. 15064/1996.
Avverso i provvedimenti sopra indicati il sig. Sandroni proponeva 4 distinti ricorsi al T.A.R. per la Toscana: il primo ricorso (n. r.g. 2769/1995) avente ad oggetto il provvedimento n. 4442/1995 di sospensione dell’attività commerciale; il secondo ricorso (n. r.g. 1769/1996) avente ad oggetto il provvedimento n. 124/1996 con il quale era stata rigettata la domanda di condono edilizio; il terzo ricorso (n. r.g. 1499/1996) avente ad oggetto il provvedimento n. 1846/1996 con il quale era stata rigettata, in parte qua, l’istanza di condono edilizio; il quarto ricorso (n. r.g. 2314/1996) avente ad oggetto il provvedimento n. 15064/1996 di diffida a demolire le opere abusive.
Il T.A.R., con sentenza del 18 luglio 2003, depositata in data 13 novembre 2003, dichiarava inammissibili i ricorsi n. 2769/1995 e n. 1499/1996 e rigettava i ricorsi n. 1769/1996 e n. 2314/1996.
Avverso la suddetta sentenza con riguardo ai soli capi che hanno respinto i ricorsi n. 1769/1996 e n. 2314/1996, il sig. Renato Sandroni ha proposto appello.
Relativamente al capo della sentenza del T.A.R. che ha rigettato il ricorso n. 1769/1996, l’appellante ha lamentato, con un primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 32 della L. n. 47/1985, la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 1404/1968, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria ed insufficiente motivazione.
Con il secondo motivo l’appellante ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 L. n. 765/1967 e dell’art. 32 L. n. 47/1987, la violazione del D.M. 1404/1968 e della Circolare del Ministro dei LL.PP. del 30.7.1985 n. 3357, eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Con il terzo motivo l’appellante ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 L. n. 765/1967 e la violazione del D.M. 1404/1968.
Con il quarto motivo il sig. Sandroni ha lamentato omessa pronuncia e eccesso di potere e violazione di legge sub specie dell’art. 3 l. 241/1990 per carenza di motivazione e di istruttoria.
Relativamente al capo della sentenza del T.A.R. che ha rigettato il ricorso n. 2314/1996, l’appellante ha lamentato l’illegittimità derivata (quinto motivo d’appello) e la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, L. n. 47/1985 (sesto motivo d’appello).
L’appello è infondato e va rigettato.
1.- L’appellante ha dedotto che le opere oggetto di richiesta di condono erano preesistenti alla data di imposizione del vincolo di cui al D.M. 1.4.2968 ed appartenevano al precedente proprietario sig. Dinamico Pieroni che, nel 1965, provvide a condonarle.
L’appellante sostiene che nel 1976 è “semplicemente intervenuto con opere di manutenzione straordinaria su detti immobili”, conseguentemente l’istanza di condono avrebbe dovuto essere accolta dal Comune di Pisa in quanto la porzione di fabbricato insistente entro la fascia di rispetto stradale risultava già sanata da oltre venti anni e non era oggetto di richiesta sanatoria, mentre per le restanti due porzioni sebbene anch’esse sanate ma di fatto modificate non sussisteva alcun vincolo di inedificabilità trovandosi al di fuori del limite previsto dei 30 metri lineari dal ciglio della strada.
L’assunto è smentito dai fatti perché, come evidenziato dal primo giudice “a corredo della domanda di condono è stato esibito un atto notorio sia sulla data delle stesse (che risulta essere il 1976) che sulla loro natura, consistente in opere nuove, nemmeno ricollegabili a opere preesistenti al 1968, risultando pertanto smentita, per quanto attiene al primo aspetto, l’affermazione che le opere siano state realizzate prima dell’imposizione del vincolo sulle relative aree”.
Invero la domanda di sanatoria è stata prodotta proprio perché non si è trattato di manutenzione ordinaria o interna, non abbisognevole quest’ultima di concessione alcuna (ex art. 26 legge n. 4785) ma di nuovi interventi con relative volumetrie, non assentibili in via di sanatoria, in quanto successivi alla imposizione del vincolo in questione.
2.- Come correttamente ritenuto dal T.A.R., ricadendo la fattispecie in esame nel contesto dell’art. 33, comma 1 lett. d, della Legge n. 47/1985 (opere non suscettibili di sanatoria), l’Amministrazione comunale non era tenuta ad acquisire alcun parere da parte dell’Autorità preposta al vincolo di rispetto stradale che nella specie era l’A.N.A.S.
Il vincolo di rispetto autostradale, previsto dal D.M. n. 1404/1968, comporta infatti un divieto di edificabilità di carattere assoluto dopo la sua imposizione, differentemente dalla inedificabilità relativa e rimuovibile, di cui all’art. 32 della legge n. 46/1985.
3.- L’appellante censura la parte della sentenza del T.A.R. nella quale è stato ritenuto che l’area interessata dalle costruzioni abusive non rientrasse nel centro abitato come individuato dalle tavole di P.R.G., con la conseguenza della piena applicabilità del D.M. del 1968.
Sul punto il sig. Sandroni ha dedotto che, non avendo il Comune di Pisa mai provveduto alla perimetrazione del centro abitato, sarebbe “problematico qualificare il Viale D’Annunzio come strada extraurbana”, dal momento che sullo stesso viale vi sono insediamenti edilizi, destinati ad abitazioni ed a altre attività, ad una distanza dal ciglio stradale inferiore ai 30 metri prescritti dal D.M. 1404/1968.
Tale censura è smentita dalla documentazione prodotta dal Comune di Pisa – Servizio di edilizia privata, da cui si ricava che “la perimetrazione non solo è rappresentata sulla cartografia del P.R.G., approvato nell’anno 1970, ma l’aria su cui insistono i beni oggetto di condono risulta non compresa all’interno dei centri abitati. Inoltre detta esclusione permane anche a seguito della delimitazione dei centri abitati disposta dal Comune con deliberazione di Giunta n. 1621 del 29.6.1993, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada)”.
4.- L’appellante lamenta l’omessa pronuncia del T.A.R. in ordine all’asserito eccesso di potere e violazione dell’art. 3 l.241/1990 per carenza di motivazione e di istruttoria, del provvedimento amministrativo di diniego di condono emesso dal Comune di Pisa.
Tale censura è infondata, atteso che il provvedimento in parola è espressamente motivato con l’indicazione del vincolo di inedificabilità assoluta che non consentiva di determinarsi diversamente e l’appellante trova riferimento proprio in tale sintetica ma chiara motivazione per articolare le proprie impugnative.
5.- Con il quinto motivo (riferito al ricorso n. r.g. 2314/1996), l’appellante deduce la illegittimità derivata del provvedimento comunale di diffida a demolire le opere ritenute abusive, ma appare di tutta evidenza che l’ordinanza di demolizione trova la sua legittimazione nel provvedimento con cui è stata denegata la richiesta di condono edilizio.
6.- L’appellante censura infine il capo della sentenza che ha rigettato l’asserita la violazione dell’art. 7 della legge n. 47/1985, per avere dato l’Amministrazione un termine inferiore ai 90 giorni per l’esecuzione dell’ordine di demolizione.
In merito però, correttamente il T.A.R. ha evidenziato che il provvedimento di diffida a demolire, senza l’ulteriore comminatoria di acquisizione del bene al patrimonio pubblico, non soggiace a tale termine, peraltro di fatto ampiamente trascorso.
In conclusione l’appello deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in €. 4000,00 (quattromila/00) in favore del Comune di Pisa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in €. 4000,00 (quattromila/00) in favore del Comune di Pisa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente FF
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)