Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5769, del 4 dicembre 2013
Urbanistica.Ripubblicazione dei PRG solo in caso di stravolgimento dello strumento adottato
In linea di principio, l'iter di formazione dei piani regolatori deve essere interpretato alla luce del principio generale del “non aggravamento” di cui alla L. n. 241 del 1990. La Sezione, al riguardo, è infatti da tempo orientata nel senso che una ri-pubblicazione del piano regolatore generale, è necessaria solo in caso di modifiche che comportano uno stravolgimento dello strumento adottato, ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, e non anche per variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l'impianto originario, anche quando queste sono numerose sul piano quantitativo ovvero incidono in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
N. 05769/2013REG.PROV.COLL.
N. 04837/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4837 del 2009, proposto da:
Comune di Toritto, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Mongelli, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Saulle Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
nei confronti di
Regione Puglia;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00602/2009, resa tra le parti, concernente diniego rilascio permesso di costruzione
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Mongelli e Paccione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame il Comune di Toritto appella la sentenza con cui sono stati annullati:
-- il diniego del permesso di costruire prot. n. 12668 del 13.8.2008, sul rilievo per cui l’area, oggetto della richiesta, insisteva nell’ambito del comparto edificatorio n. 1 del vigente PRG in zona tipizzata C4, per cui sarebbe stata necessaria la preventiva “approvazione di strumento urbanistico che impegni tutta l’area perimetrata come comparto di minimo intervento e, in ogni caso, preveda la necessità della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e di cessione delle aree a standards ex D.M. 1444/68”;
-- la nota prot. n. 7336 del 6.5.2008;
-- le presupposte deliberazioni del Consiglio Comunale n. 63 del 28.12.2000, nella parte concernente la perimetrazione dei comparti “C” in abitato di Quasano, e della Giunta Regionale Puglia n. 585/2000 e n. 45 del 12.2.2002.
La sentenza è laconicamente affidata alla considerazione per cui :
“il suolo del ricorrente non è stato oggetto di osservazioni, né di prescrizioni, da parte della Regione Puglia, e insiste, perciò, in zona di completamento B4 secondo le originarie indicazioni della deliberazione commissariale n. 1/1992, perché la sua classificazione quale zona C4, conseguente all’inserzione nell’ambito del comparto 1, è avvenuta su iniziativa del Comune successiva all’adozione del prg, al di fuori del particolare regime di pubblicità degli atti di programmazione urbanistica e nel corso del procedimento di formazione del prg in violazione dell’art. 15, terzo comma, della L.R. 12 febbraio 1979, n. 6, che ha invece riservato ai piani attuativi degli strumenti urbanistici generali la possibilità di delimitare i comparti edificatori.
L’appello, senza l'intestazione di specifiche rubriche di gravame, è sostanzialmente affidato alla denuncia dell'erroneità della decisione per violazione dei principi in materia di pubblicazione dei piani regolatori e per violazione della norma di cui all'articolo 15 della L.R. Puglia 12 febbraio 1979 n. 6 e dell'articolo 16 della L.R. n. Puglia n. 56/1980 L.R. .
Il controinteressato ha depositato gli atti impugnati in primo grado e, con la memoria di costituzione, ha analiticamente contestato le tesi di controparte con le medesime argomentazioni poi riprese con la nota per la discussione.
Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
L’appello è fondato.
Per il Comune appellante la sentenza sarebbe erronea perché:
-- l’adeguamento degli elaborati grafici e normativi era stata un’esclusiva conseguenza, ed esecuzione, delle prescrizioni introdotte con la delibera di G.R. n. 585 del 9 maggio 2000 sul PRG adottato con la delibera del commissario ad acta n. 1 del 2 marzo 1992;
-- non si era dunque affatto trattato di un’autonoma scelta progettuale del compilatore del PRG fatta poi propria dal Consiglio Comunale in sede di approvazione definitiva;
-- l’estensione dell’area in questione al comparto n.1 era stata determinata dalle prescrizioni restrittive che avevano fatto rivivere il vecchio PDF.
Il ripristino grafico-normativo delle previsioni del preesistente PDF ri-tipizzava il comparto edificatorio ma non aveva comportato sostanziali modifiche della maglia già individuata in precedenza nel settore residenziale della zona turistica di Quasano che era individuato edificabile come Zona B in sede di prima approvazione e poi come Zona C in sede di approvazione definitiva.
Non vi sarebbe stata alcuna violazione dei diritti di partecipazione dei cittadini al procedimento di approvazione del P.R.G. in quanto la giurisprudenza avrebbe sempre escluso che, in sede di approvazione definitiva del P.R.G., andasse sottoposto al nuovo vaglio partecipativo dei cittadini.
L'obbligo di ripubblicazione non ricorrerebbe nel caso in cui le modifiche sono obbligatorie, cioè dirette ad assicurare il rispetto dei criteri di zonizzazione, la razionale sistemazione delle opere degli impianti di interesse, la tutela del paesaggio e l'adozione di standard urbanistici minimi.
Del tutto legittimo sarebbe stato il diniego del permesso di costruire motivato con la necessità di uno strumento attuativo obbligatorio per la zona "C4" prevista dal PRG approvato dal Consiglio Comunale. Né il mero richiamo, di cui alla lettera L) della delibera D.G.R. n. 45/2002 ed agli elaborati grafici allegati alla deliberazione CC n. 63/2003 n. 44/2000, avrebbero potuto inficiare il diniego di permesso.
Infine l'amministrazione comunale lamenta l'incongruità della condanna alle spese in conseguenza dell’obbligatorietà per il Comune di recepire le indicazioni regionali e sottolinea come, quando il ricorrente di primo grado lamenta che le prescrizioni adottate sarebbero state recepite in spregio al proprio diritto a partecipare all'iter formativo, implicitamente riconosce che tali indicazioni sussistevano ed erano comunque vincolanti per il Comune.
L’assunto è fondato nei sensi che seguono.
Si deve ricordare che la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 585/2000 aveva richiesto al Comune di adottare un autonomo provvedimento di adeguamento, ai sensi dell’art. 17, 11° co. della L.R. Puglia L.R. 31-5-1980 n. 56 “Tutela ed uso del territorio”.
Il Consiglio comunale aveva adottato le proprie decisioni sulle modifiche di cui al comma precedente con la delibera n.28.12.2000 n.63, poi confermata ed integrata con successiva deliberazione n.44 del 16.10.2001.
Quindi qui non vi è stata alcuna violazione dell’art. 16, 10. co. della ricordata L.R. Puglia n. 56 in quanto le modifiche che la delibera della Giunta Regionale impugnata n. 45 del 12.2.2002 aveva apportato al P.R.G. sono “…conseguenti all'accoglimento delle osservazioni di cui al precedente quarto comma e quelle necessarie per coordinare le scelte del P.R.G. con quelle operate da altri Piani territoriali e con le prescrizioni della presente legge”.
A tal riguardo si deve ricordare che, se la norma è manifestamente diretta ad evitare che in sede regionale siano apportati veri e propri stravolgimenti della pianificazione operata dall’ente locale, non può affermarsi in via generale, che qui vi sia stata una violazione della predetta normativa, sia perché le prescrizioni conseguivano alle osservazioni dei privati (es. riduzione zona di rispetto, e lo stralcio degli agriturismi ecc. ecc.), sia perché il Comune le ha comunque totalmente ed integralmente fatte proprie ed accettate. Ciò appare risolvente in quanto, in tale sede conclusiva, il Consiglio comunale ben avrebbe potuto negare -- in parte o in toto -- di far proprie le osservazioni regionali. Sotto il profilo formale, peraltro, l’avvenuta definitiva approvazione del P.R.G. da parte del Consiglio comunale supera ogni possibile profilo di invalidità a tal proposito.
Nè vi era alcuna necessità di un’apposita prescrizione regionale per la riconduzione del suo terreno da Zona B4 in zona C dato che le modifiche in questione costituivano le legittime e necessarie conseguenze della necessità di far luogo all’integrazione, ed alla coordinazione, della disciplina urbanistica dell’area in esame alle scelte generali di sviluppo del territorio.
In sostanza la G.R., nella delibera n. 45 del 12.2.2002, aveva legittimamente rilevato:
-- la libera accettazione da parte del Comune del suggerito ripristino, per la Zona Turistica di Quasaro, delle previsioni edificatorie del P.d.F. inizialmente eliminate (lett. E - punto 6.1.) e, di conseguenza,
-- la necessità di verificare la sufficienza degli standard (lett. F –punto 6.2) in sede di adozione degli strumenti di attuazione.
E’ quindi irrilevante che il suolo dell’odierno controinteressato non fosse stato specificamente oggetto di osservazioni, dato che era comunque allocato in un comparto edificatorio non sufficientemente dotato di infrastrutture.
Il Comune aveva infatti l’inderogabile obbligo di assicurare comunque il rispetto degli standards urbanistici.
Sotto il profilo oggettivo, il ripristino delle altre indicazioni del precedente P.d.F. -- implicando la necessità di aggiornare in conseguenza gli standards urbanistici -- non dava affatto luogo ad una sostanziale ri-tipizzazione dell’area che era edificabile prima, e rimaneva tale dopo la modifica.
Pertanto l’insinuazione che si trattasse di un ampliamento frutto di un’arbitraria, ed estemporanea iniziativa dal progettista fatta propria dal Consiglio Comunale è del tutto fuori luogo. Una volta ripristinata in un'unica zona “C” la maglia edificatoria del vecchio P.d.F. su prescrizione della Regione condivisa dal Comune, il mantenimento dell’edificabilità del terreno del Saule non poteva che avvenire nell’ambito del relativo comparto edificatorio.
Legittimamente il Consiglio Comunale aveva dunque fatto luogo alla razionale omogeneizzazione dell’area dell’appellato alla disciplina urbanistica dei suoli vicini ed in conseguenza la delibera di G.R. n. 45 del 12.2.2002, proprio a proposito della Zona Turistica di Quasaro (cfr. pag. 5 righe 13-15) aveva dato atto della correttezza degli “…adempimenti operati dall’Amministrazione Comunale sia normativi (destinazioni d’uso,indici e parametri urbanistici) e sia cartografici(nei limiti e nei termini contenutinella citata prescrizione regionale”.
Nell’economia generale del P.R.G., le modifiche di carattere normativo e cartografico, apportate su relativi elaborati del Comune erano di dettaglio e costituivano il mero adeguamento alle prescrizioni regionali accettate dal Comune.
Esse comunque non comportavano alcuna necessità di far luogo alla ripubblicazione del P.R.G. .
In linea di principio, l'iter di formazione dei piani regolatori deve essere interpretato alla luce del principio generale del “non aggravamento” di cui alla L. n. 241 del 1990 (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 13 luglio 2010 n. 4546).
La Sezione, al riguardo, è infatti da tempo orientata nel senso che una ri-pubblicazione del piano regolatore generale, è necessaria solo in caso di modifiche che comportano uno stravolgimento dello strumento adottato, ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, e non anche per variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l'impianto originario, anche quando queste sono numerose sul piano quantitativo ovvero incidono in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 30 luglio 2012 n. 4321, Consiglio di Stato sez. IV 27 dicembre 2011 n. 6865, Consiglio di Stato sez. IV 05 settembre 2003 n. 4984, Consiglio di Stato sez. IV 17 novembre 1984 n. 865).
Deve dunque concludersi per la legittimità in linea generale delle predette delibere regionali.
In conseguenza non vi sono dubbi della legittimità del diniego.
In definitiva l’appello del Comune deve dunque essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve respinto il ricorso di primo grado.
Le spese tuttavia, in considerazione della particolarità della questione, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando:
___ 1. accoglie l'appello, come in epigrafe proposto, e, per l'effetto annulla la sentenza impugnata.
___2. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)