TAR Campania (Napoli) Sez. V sent. 276 del 15 gennaio 2007
Urbanistica. Potere di ordinanza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
Sezione Quinta
Composto dai signori:
Antonio Onorato presidente
Andrea Pannone consigliere
Paolo Carpentieri consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8114 del 2006 proposto da Enrico Petrella, Margherita
Giusti e Raffaelina Petrella, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Antonio Nicola, Marco Scotto Galletta e Nicola Pastore Carbone e presso
il primo elettivamente domiciliati in Napoli alla Carducci n. 18,
contro
il Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco pro
tempore,
avverso e per l’annullamento
previa sospensiva, dell’ordinanza 25 settembre 2006 n. 59551
con la quale il Dirigente del settore dell’area tecnica ha
ordinato ai ricorrenti ed ad altri di , ,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le memorie prodotte dalle parti,
Relatore, alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2007, il
presidente;
Uditi i difensori presenti: come da verbale di udienza;
Ritenuto che – come è stato rappresentato ai
difensori presenti alla camera di consiglio fissata per
l’esame della domanda cautelare – il ricorso
può essere immediatamente definito con sentenza redatta in
forma semplificata.
Constatato che dalla piana lettura dell’ atto impugnato, si
ricava che trattasi di un’ordinanza contingibile e urgente
emanata ai sensi, del pur non menzionato, art. 54 comma 2 del D.L.vo 18
agosto 2000 n. 267, norma che appunto consente di adottare, con atto
motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei
cittadini.
Rilevato, in particolare, che nella specie il provvedimento
è motivato con riferimento alla ,
Ritenuto che, tuttavia, l’adozione di siffatte ordinanze
rientra, anche nel sistema vigente fra i compiti specifici del Sindaco,
quale Ufficiale di Governo e non già negli ordinari poteri
di gestione spettanti ai dirigenti degli Enti locali,
Ribadito, a tal ultimo riguardo, con la giurisprudenza unanime che
l'art. 38 comma 2 l. 8 giugno 1990 n. 142 (al pari del vigente art. 54
comma 2 del D.L.vo 267/2000 cit. ), demandando esclusivamente al
sindaco il potere "extra ordinem" di emanare i provvedimenti
contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene,
edilizia e polizia locale, individua una prerogativa tipica del
sindaco, quale Ufficiale di Governo, non delegabile ad altri (cfr. ad
es. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 3 ottobre 2003, n. 835, T.A.R. Campania
Napoli, sez. 3 maggio 2006 n. 3905, Consiglio Stato sez. IV 24 marzo
2006 n. 1537).
Ritenuto che, pertanto, risulta fondato il primo motivo di ricorso col
quale è stata appunto dedotta l’incompetenza del
Dirigente il quale ha adottato il provvedimento impugnato,
Considerato che tale censura ha carattere assorbente di ogni altra e
che comunque ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti
delle spese di giudizio,
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione V,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe
e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato con
salvezza di ogni altra determinazione che
l’Autorità competente riterrà di dover
adottare.
Spese compensate.
Il contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente deve essere
posto a carico dell’Amministrazione soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio
dell’11 gennaio 2007.
Il PRESIDENTE Est.
(dott. Antonio Onorato)
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