TAR Campania (Napoli) Sez. II sent. 10343 del 1 dicembre 2006
Urbanistica. Vincoli

n. 10343/06 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – NAPOLI - SEZIONE SECONDA composto dai Magistrati:
Dr. Antonio Onorato - Presidente
Dr. Anna Pappalardo - Consigliere rel.
Dr. Umberto Maiello - I Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 746/2006 RG, proposto da :
soc. Immobiliare LA VILLA s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Scherillo con cui elett.te dom. in Napoli via S. Tommaso d’Aquino n. 36
contro
il Comune Casalnuovo di Napoli, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall’avv. Alberto Galia presso cui elett. dom. in Napoli Piazzetta Mondragone n. 13;
per l'annullamento
- del provvedimento capo settore area tecnica del 7.12.2005 con cui è stato disposto il diniego della richiesta di permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di un edificio polifunzionale ad uso collettivo in via Casa dell’Acqua sul fondo al NCT foglio 4 mappale 1110;
- di ogni altro atto preordinato connesso e conseguenziale
Visto il ricorso con i relativi allegati
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Visti i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Udita, all'udienza del 9 novembre 2006, la relazione del Consigliere Anna Pappalardo, e uditi altresì i difensori, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
La ricorrente società espone:
- di essere proprietaria di un suolo in Casalnuovo ricadente in zona F4 del vigente PRG, in cui è consentita la realizzazione di attrezzature ad uso collettivo;
- che in data 10 marzo 2004 presentava richiesta di rilascio permesso di costruire un ostello della gioventù; che l’istanza riceveva parere favorevole del 21.6.20904, per cui procedeva al pagamento degli oneri di urbanizzazione, depositando anche il parere di conformità del Comanda prov.le VV.FF. per attività di autorimessa;
- che con successiva nota del 17.11.2005 il Comune ai sensi dell’art. 7 legge 241/90, la informava sull’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di diniego, motivato sul fatto che l’area sarebbe oggetto di intervento per opera pubblica, costituita da un oratorio per la nuova parrocchia di Tavernanova ( intervento inserito nel piano triennale Opere pubbliche giusta delibera di CC n. 6 del 30.3.2005);
- che con atto del 7.12.2005 interveniva il diniego sulla istanza, motivato come sopra.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1- violazione e falsa applicazione DPR 327/2001 e legge 109/94, difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto vari profili, non potendo l’amministrazione negare il permesso di costruire sia in difformità dal precedente parere favorevole del UTC, sia in ragione della mera programmazione finanziaria della realizzazione di un’opera pubblica, in assenza di un concreto procedimento espropriativo. Invero, sul suolo di proprietà di essa ricorrente non era apposto alcun vincolo preordinato all’esproprio (piano urbanistico generale, o variante allo stesso che preveda la realizzazione di opera pubblica o di p.u.)
Nel caso di specie non sussistevano i presupposti per la dichiarazione di p.u.,mancando l’ approvazione di un progetto definitivo, di un piano esecutivo. Sull’immobile sussiste solo un vincolo conformativo, di natura F4, che peraltro non è un vincolo di inedificabilità assoluta, in quanto consente la edificazione di strutture collettive anche ad iniziativa privata; neppure è stata disposta la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 DPR 327/80.
Violazione e falsa applicazione legge 109/94 ed eccesso di potere per sviamento: non risultando emessa una dichiarazione di p.u., non si è verificato l’affievolimento del diritto soggettivo di proprietà: la dichiarazione stessa consegue implicitamente solo all’approvazione di un progetto definitivo dell’opera pubblica, mentre nella specie il Comune aveva fatto riferimento ad un piano triennale per le opere pubbliche, in cui non vi è alcuna traccia degli elementi essenziali della p.u. (fissazione dei termini iniziali e finali per gli espropri e i lavori) .
Il Comue di Casalnuovo si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della domanda, rilevando che la dichiarazione di p.u. sarebbe da identificarsi nella delibera di CC n. 6 del 30.3.2005 che approva un progetto per la costruzione di un oratorio presentato il 1.2.2005 dalla associazione di volontariato Il Salice ONLUS, e nella stessa delibera è stato approvato l’inserimento dell’opera nel piano triennale delle opere pubbliche; nonché nella delibera di GM n. 90 del 23.2.2006 che approvava il progetto preliminare dell’opera pubblica, in relazione alla precedente presentazione in data 1.2.2005. Afferma il Comune che successivamente all’attuale diniego era in programma la emissione della dichiarazione di pubblica utilità e l’avvio della procedura di esproprio.
In data 21 giugno 2006 la società ricorrente depositava nota Capo settore ufficio espropri del 5 aprile 2006 che comunica l’avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di p.u. indifferibilità ed urgenza dell’opera.
All’udienza pubblica del 9 novembre 2006 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
Il provvedimento comunale di diniego del permesso di costruire è fondato sul motivo della previsione della realizzazione di opera pubblica o di pubblica utilità, e consistente nella realizzazione di un oratorio su istanza di una associazione di volontariato.
Osserva il Collegio che tale motivazione può considerarsi rispettosa dei principi di legalità qualora sul suolo in oggetto risulti gravante, in virtù di atti emessi prima di quello impugnato di diniego, un vincolo di inedificabilità giusta atti generali programmatorio del Comune ( piano urbanistico generale, sua variante), ovvero sia stata emanata una dichiarazione di pubblica utilità –espressa o implicita.
Sotto il primo aspetto, va rilevato che in ragione della intrinseca destinazione conseguente alla zonizzazione del PRG sul suolo in questione non gravava un vincolo di inedificabilità assoluta, atteso che in zona F4 le attrezzature di interesse collettivo sono realizzabili anche ad iniziativa privata ( tanto che l’UTC aveva espresso in prima battuta parere favorevole al progetto presentato dalla società ricorrente).
Invero, alla luce dei criteri individuati dalla Corte Costituzionale (cfr., da ultimo, sentenza 20 maggio 1999, n.179), i vincoli di piano regolatore, ai quali si applica il principio della decadenza quinquennale, ai sensi dell’art.2 L. 19 novembre 1968 n.1187, sono soltanto quelli che incidono su beni determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che ne comportano l’inedificabilità e, dunque, svuotano il contenuto del diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero diminuendone in modo significativo il suo valore di scambio.
Invece, la previsione di una determinata tipologia urbanistica non configura un vincolo preordinato all’espropriazione né comportante l’inedificabilità assoluta, trattandosi di una prescrizione diretta a regolare concretamente l’attività edilizia, in quanto inerente alla potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale, la cui validità è a tempo indeterminato, come espressamente stabilito dall’art.11 L. 17 agosto 1942, n.1150.
Nel caso di specie la destinazione ad attrezzature di interesse collettivo, contenuta nel citato PRG, è suscettibile di dar luogo ad edificazione, sia pure con limitazioni, in relazione alle tipologie di intervento ivi consentite, che, in assenza di espressa esclusiva riserva alla mano pubblica, possono essere attuate anche ad iniziativa privata. Invero, rileva il Collegio, la locuzione contenuta nel testo della norma (attrezzature di interesse collettivo) , lungi dall’attribuire soltanto all’intervento pubblico la realizzazione delle opere, appare evidenziarne piuttosto il profilo funzionale ed oggettivo dell’idoneità a soddisfare i bisogni della collettività.
In tale prospettiva, si è affermato in giurisprudenza che le opere di interesse generale costituiscono una categoria logico-giuridica distinta rispetto a quella delle opere pubbliche, comprendendo quegli impianti ed attrezzature che, sebbene non destinati a scopi di stretta cura della P.A., siano idonei a soddisfare bisogni della collettività, ancorché vengano realizzati e gestiti da soggetti privati, come, a titolo esemplificativo, nel caso di un istituto di credito (cfr. T.A.R. Sardegna, 27.4.1984 n.233, confermata da C.d.S., Sezione V, 27.4.1988 n.268), di una discoteca (cfr. T.A.R. Piemonte, Sezione I, 29.10.1984 n.321), di una struttura sanitaria-assistenziale (cfr. T.A.R. Campania, IV Sezione, 18 marzo 2004, n.3021) o di un centro polifunzionale per lo sviluppo sociale, culturale ed assistenziale (cfr. T.A.R. Campania, IV Sezione, 20 giugno 2002, n.3628).
Ne discende che, nella fattispecie in esame, non si è in presenza di un vincolo urbanistico di localizzazione preordinato all’esproprio ma di un vincolo di destinazione a carattere conformativo della proprietà privata, come tale posto al di fuori dello schema ablatorio e delle connesse garanzie costituzionali (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 6 ottobre 2000, n.5326; T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 5 marzo 2001, n.600 e 11 gennaio 2002, n.162; T.A.R. Campania, IV Sezione, 5 aprile 2004, n.4037).
Sotto un secondo aspetto, va rilevato che l’amministrazione comunale a erroneamente fondato il diniego sul presupposto che il mero inserimento dell’opera nel piano triennale delle opere pubbliche 2005- 2007 possa costituire dichiarazione di pubblica utilità, ovvero valido inizio del procedimento espropriativo. Il mero programma triennale delle opere pubbliche è un piano finanziario, e non conteneva la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Osserva in proposito il Collegio che la disciplina della programmazione dei lavori pubblici è contenuta nell’art. 14 della L. 109/1994, il cui primo comma indica che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a € 100.000,00 si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all’art. 2, co. 2, lett. a (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici, compresi quelli economici, enti ed amministrazioni locali, loro associazioni e consorzi nonché altri organismi di diritto pubblico), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.
Il programma triennale, ai sensi del secondo comma, costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al precedente comma predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicando le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
Il sostanza il principio di programmazione dei lavori pubblici è finalizzato a rendere concreti in tale delicata materia i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., responsabilizzando l’attività delle singole pubbliche amministrazioni ed evitando che, in assenza di un quadro di riferimento, le decisioni circa l’effettuazione dei lavori possano essere assunte al di fuori di reali esigenze pubbliche.
L’atto di programmazione triennale, ha quindi natura di atto di pianificazione e di indirizzo ( TAR NA sez. II,17641/2004).
Appare pertanto evidente in considerazione della natura e delle finalità del piano triennale per le opere pubbliche,che lo stesso non possa in alcun modo essere considerato una sorta di equipollente della dichiarazione di pubblica utilità, né possa valere in alcun modo ad anticiparne gli effetti tipici nei confronti dei privati incisi dalla potestà ablatoria.
In definitiva, alla data di emanazione del diniego impugnato, la dichiarazione di pubblica utilità non era stata ancora emessa, tanto che solo successivamente alla proposizione del presente gravame è stato inoltrato alla società ricorrente un avviso di avvio del procedimento espropriativo ex art. 7 legge 241/90; sì che né al momento di presentazione della domanda di permesso di costruire, né al momento del diniego esisteva una dichiarazione di pubblica utilità.
Il ricorso merita pertanto accoglimento, con annullamento dell’atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
accoglie la domanda e per l’effetto:
a) annulla il provvedimento capo settore area tecnica Comune di Casalnuovo del 7.12.2005 con cui è stato disposto il diniego della richiesta di permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di un edificio polifunzionale ad uso collettivo in via Casa dell’Acqua sul fondo al NCT foglio 4 mappale 1110;
b) condanna l’amministrazione comunale alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 2000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2006.
Il Presidente- dott. Antonio Onorato
Il Cons. est.- dott. Anna Pappalardo