TAR Piemonte Torino, Sez. I n. 1289 del 5 dicembre 2012
Urbanistica Autorizzazione edilizia in precario e legittimità diniego di condono
E’ legittimo il diniego di condono di opere eseguite in base ad autorizzazione in precario e non rimosse entro il termine della relativa scadenza, osservando come l'eventuale applicazione del condono edilizio a tale fattispecie avrebbe l'effetto di rendere durevole un'installazione di natura meramente provvisoria, così da snaturare la funzione dell'art. 31 l. 18 febbraio 1983 n. 47 . L'autorizzazione edilizia "in precario" consente la realizzazione di opere edili per un periodo di tempo limitato, l'eventuale abuso edilizio si realizza soltanto con il mantenimento delle opere stesse oltre detto termine assentito, integrando così un'ipotesi d'illegittimità sopravvenuta, che non retroagisce al momento dell'installazione delle opere, né appare assimilabile al caso di concessione edilizia illegittima, decaduta o divenuta inefficace, posto che l'abuso deriva non già da circostanze legate all'esecuzione dei lavori, ma solo dalla mancata rimozione delle opere alla scadenza del termine. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 01289/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00029/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 1997, proposto da:
Mambo S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Montanaro e Giorgio Scanavino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via del Carmine, 2;
contro
Comune Neive;
per l'annullamento
a) del provvedimento 18.10.1996 (prot. n. 4766) con il quale il Comune di Neive, in relazione al "condono edilizio n. 21 del 1.3.95 prot. 1011/1.3.95", comunicava la "improcedibilità al rilascio della concessione edilizia del 1.3.95 prot. 1011 relativa alla installazione di n. 2 tensiostrutture a copertura area da ballo e locale bar";
b) dell'ordinanza n. 97 emessa dal Comune di Neive in data 9.11.96 (n. 5172 di prot.);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) In data 1.3.1995 la MAMBO S.r.l. proponeva istanza di sanatoria, ai sensi della legge 724/1994, relativamente a due tensostrutture, poste a copertura di una pista da ballo e di un locale bar, installate su un terreno sito in Neive, via Tanaro n. 48, censito al F. 3 n. 108.
Con provvedimento del 18.10.1996 il Comune di Neive respingeva l’istanza e, successivamente, con ordinanza del 9.11.1996, ordinava all’istante lo smantellamento e la rimozione in luogo idoneo delle due tensostrutture.
I due provvedimenti sono stati impugnati con il presente ricorso, sulla base dell’asserita violazione dell’art. 39 L. 72471994, della contraddittorietà della motivazione espressa a loro fondamento nonché dell’incongruenza della sanzione applicata ai sensi dell’art. 7 L. 47/1985.
Il Comune di Neive non si è costituito in giudizio.
A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, il procedimento è pervenuto a decisione all’udienza del 22.11.2012.
2) Il Comune ha respinto l’istanza di sanatoria rilevando come “le due tensostrutture, alla data del 31.12.1993, non potessero essere ritenute abusive, perché legittimate a posteriori da un’autorizzazione edilizia in sanatoria, rilasciata ai sensi dell’art. 13 L. 47/1985” (autorizzazione n. 4 del 28.01.94).
In dissenso da questa motivazione, la parte ricorrente, con i primi due motivi di ricorso, rileva come l’art. 39 L. 724/1994 imporrebbe che alla data del 31.12.1993 le opere siano ultimate, non già che le stesse risultino, al contempo, abusive.
Nel caso di specie, inoltre, costituirebbero dati pacifici sia l’avvenuta ultimazione delle opere alla data del 31.12.1993, sia, a quella stessa data, la loro natura abusiva, atteso che ad una prima autorizzazione temporanea rilasciata il 28.06.93 e scaduta il 15.10.93, aveva fatto seguito una seconda autorizzazione temporanea rilasciata il 28.01.94 e scaduta il 15.10.94. Quindi, alla data del 31.12.1993, non risultava sussistere alcun titolo autorizzativo.
3) La tesi esposta dalla ricorrente non persuade.
L’art. 39, comma 1, L. 724/1994 prevede, per quanto di interesse ai fini della presente decisione, che “ le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993”.
La disposizione introduce, quindi, il duplice requisito del carattere abusivo dell’opera e della sua ultimazione entro la data del 31 dicembre 1993.
D’altra parte risponde ad un criterio di logica che la concessione in sanatoria possa disporsi solo a fronte di opere non dotate di un titolo abilitante. Verrebbe meno, altrimenti, il quid consistam della sanatoria.
4) Nel caso in esame non pare potersi sostenere che alla data del 31.12.93 l’opera fosse abusiva, stante il titolo abilitativo rilasciato dal Comune in data 28.01.1994, che è valso a sanare l’abuso, sia pure in via transitoria.
Se è vero, infatti, che l'autorizzazione edilizia "in precario" consente la realizzazione di opere edili per un periodo di tempo limitato, l'eventuale abuso edilizio si realizza soltanto con il mantenimento delle opere stesse oltre detto termine assentito, integrando così un'ipotesi d'illegittimità sopravvenuta, che non retroagisce al momento dell'installazione delle opere, né appare assimilabile al caso di concessione edilizia illegittima, decaduta o divenuta inefficace, posto che l'abuso deriva non già da circostanze legate all'esecuzione dei lavori, ma solo dalla mancata rimozione delle opere alla scadenza del termine (cfr. Cons. St., sez. V, 03 ottobre 1995, n. 1372).
Per la stessa ragione non pare possibile sostenere l’abusività dell’opera assumendo come rilevante a tal fine il periodo compreso tra la scadenza della prima autorizzazione temporanea (15.10.93) e il rilascio della successiva autorizzazione temporanea (28.01.94): ciò in quanto l’autorizzazione temporanea in sanatoria vale a sanare l’opera per il periodo pregresso e per tutto il lasso temporale compreso entro il suo termine di scadenza.
Sulla base delle premesse di principio sin qui esposte, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il diniego di condono di opere eseguite in base ad autorizzazione in precario e non rimosse entro il termine della relativa scadenza, osservando come l'eventuale applicazione del condono edilizio a tale fattispecie avrebbe l'effetto di rendere durevole un'installazione di natura meramente provvisoria, così da snaturare la funzione dell'art. 31 l. 18 febbraio 1983 n. 47 (cfr. Cons. St., sez. V, 03 ottobre 1995, n. 1372)
5) Sempre con riguardo alla rilevanza che deve attribuirsi all’autorizzazione temporanea ai fini dell’esclusione del carattere abusivo dell’opera, si osserva, in adesione alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che le norme del condono edilizio, di cui all'art. 31 l. 28 febbraio 1985 n. 47, nel definire le opere sanabili, si riferiscono alla realizzazione di fabbricati in assenza di un qualunque provvedimento astrattamente abilitativo all'edificazione, e non già a vicende in cui quest'ultima è stata effettuata in forza di un atto autorizzativo formalmente rilasciato dal Comune, ancorché reputato non appropriato alla tipologia delle opere realizzate. Pertanto, non si può definire abusiva (e non è, quindi, condonabile) l'opera edilizia realizzata in base ad un'autorizzazione "in precario", a nulla rilevandone neppure l'eventuale illegittimità, sia perché quest'ultima non interferisce con la sua efficacia, sia perché, secondo l'art. 31 legge n. 47 del 1985, la condonabilità di opere compiute in forza di concessione edilizia illegittima o di dubbia legittimità è subordinata all'annullamento della concessione medesima o, se del caso, nell'attivazione di un procedimento amministrativo o giudiziario d'annullamento (cfr. Cons. St., sez. V, 03 ottobre 1995, n. 1372).
6) Con un’ulteriore censura la parte ricorrente rileva come, anche a voler ritenere l’opera non assentibile, la fattispecie avrebbe giustificato l’applicazione della sanzione di cui all’art. 10 della L. 47/1985 (riferito alle opere eseguite in difetto di autorizzazione edilizia), e non già di quella prevista dall’art. 7 della medesima legge (riferito alle opere realizzate in carenza di concessione).
L’argomentazione appare involuta e non conferente.
A fronte di un’opera non abusiva alla data del 31.12.93, la concessione in sanatoria, come detto, non poteva essere rilasciata.
Scaduta poi l’autorizzazione temporanea, si è integrato, come già esposto, un abuso edilizio, conseguente al mantenimento dell’opera stessa oltre detto termine assentito. A questo punto nessuna rilevanza poteva assumere l’autorizzazione scaduta (in funzione di un’eventuale applicazione dell’art. 10) e a tutti gli effetti l’opera risultava soggetta all’applicazione dell’art. 7.
Tanto risulta espresso nella stessa autorizzazione temporanea, richiamata nell’ordinanza del 09.11.1996, ove si specifica che le due tensostrutture sono state “autorizzate “a titolo temporaneo”, con l’obbligo dello smantellamento stabilito al 15 ottobre, prorogabile se non interviene revoca”.
Per i motivi esposti, il ricorso non può trovare accoglimento.
Stante la mancata costituzione della parte resistente, nulla si dispone in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Roberta Ravasio, Primo Referendario
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)