TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 4986 del 29 dicembre 2010
Urbanistica. Permanenza degli illeciti
Gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, pertanto il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere. In altri termini, l'Autorità non emana un atto "a distanza di tempo" dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica ancora sussistente
N. 04986/2010 REG.SEN.
N. 01341/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2009, proposto da:
Rubens Travaglia, Morris Ornato, rappresentati e difesi dagli avv. Serenella Nicola, Enrico Rabino, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Comune di Marmirolo, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Zirelli, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
per l'annullamento
delle ordinanze di ingiunzione di demolizione per opere abusive n. 80/09/prot. n. 15438 del 22/10/2009, e n. 81/09 prot. N. 15439 del 22/10/2009 nonchè di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marmirolo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2010 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso cumulativo notificato il 23.12.2009 e depositato presso la Segreteria della Sezione il medesimo giorno, Travaglia Rubens e Ornato Morris si gravano avverso le determinazioni del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Marmirolo, con le quali è stata ordinata la demolizione di opere edilizie realizzate abusivamente
I ricorrenti articolano le seguenti doglianze:
1) Violazione di legge in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990; Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà, illogicità, sviamento.
2) Violazione di legge in relazione all’art. 31 del DPR n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà, illogicità, sviamento.;
3) Violazione di legge in relazione agli artt. 10 e 31 del DPR n. 380/2001, nonché agli artt. 3 e 8 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 77; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/i insufficienza di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà, illogicità, sviamento.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Marmirolo, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla Camera di consiglio del 13.1.2010 (ord. N. 33/10) la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 24.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame, Travaglia Rubens e Ornato Morris impugnano le determinazioni (la n. 80/09 assunta nei confronti di Ornato Morris, la n. 81/09 di Travaglia Rubens) con le quali è stata ordinata la demolizione di opere edilizie realizzate senza titolo in zona agricola.
Le opere realizzate consistono in:
- n. 2 roulottes;
- casetta in legno di m. 5.61x3.98;
- manufatto in lamiera ad uso wc di m. 1.05x0.94;
- manufatto in lamiera ad uso doccia m. 1.08x1.10;
- pergolato in legno m. 5.09x3.10;
-casetta in legno ad uso pollaio m. 2.33x2.60
- vialetto d’ingresso all’area e alle roulottes, realizzato con ghiaia;
- opere di urbanizzazione quali lampioncini di illuminazione, allacciamento a quadri elettrici, fossa biologica;
- pavimentazione in autobloccanti delimitata con cordololatura;
- lavatoio su struttura in muratura.
Con il primo motivo viene sostenuto che il lungo lasso di tempo decorso dalla commissione dell’abuso e il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione avrebbero generato in capo al privato una posizione di affidamento, con onere di una specifica motivazione al riguardo.
La doglianza va disattesa.
Gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, pertanto il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere. In altri termini, l'Autorità non emana un atto "a distanza di tempo" dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica ancora sussistente (cfr. Cons. Stato sez. IV, 16 aprile 2010 n. 2160).
Con la seconda doglianza si contesta la circostanza che il Comune anziché eseguire d’ufficio le precedenti ordinanze nn. 132 e 133/2006, ha rinotificato le ordinanze di demolizione con riferimento alle stesse opere, anziché provvedere ad acquisire i manufatti e le aree di sedime.
Al riguardo, basti rilevare che le suddette ordinanze riguardavano solo una parte ( recinzione dell’area, posa di n. 2 roulotte, una struttura in lamiera e un lavatoio in muratura) delle opere poi riscontrate con il sopralluogo effettuato dal Responsabile dell’Area Tecnica in data 21 settembre 2009, sicchè, in presenza di nuovi ulteriori costruzioni, legittimamente l’Amministrazione ha iniziato una nuova procedura sanzionatoria.
Va soggiunto che le ulteriori opere realizzate, che astrattamente potrebbero non rilevare ai fini urbanistici ed edilizi qualora singolarmente considerate in ragione della relativa modestia, determinano invece, nel loro complesso, un utilizzo duraturo del territorio quale area attrezzata per roulotte in contrasto con la destinazione di zona prevista dal PRG.
Con il terzo motivo, i ricorrenti affermano che i manufatti realizzati (roulotte, tettoie, ecc.) si configurano come strutture mobili solo provvisoriamente poggiate sul terreno, non soggette quindi a permesso di costruire ma solo a D.I.A. sicché non sarebbe applicabile la sanzione demolitoria. Inoltre, il Comune non avrebbe tenuto conto di quanto disposto dalla L.R: 22.12.1989 n. 77, in tema di realizzazione di campi di sosta o di transito per nomadi.
La censura non risulta fondata.
La giurisprudenza ha invece rilevato che il deposito di una roulotte all'interno di un suolo privato debba qualificarsi quale costruzione urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della installazione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 5 maggio 2003, n. 4435; T.A.R. Catanzaro n. 530 del 27 aprile 1999; T.A.R. Liguria n. 202 del 3 maggio 1999).
La stessa giurisprudenza amministrativa ha poi chiarito da tempo che la precarietà di un manufatto, tale per cui esso non necessiti di concessione edilizia, va esclusa se il manufatto stesso è destinato a recare un'utilità prolungata e perdurante nel tempo. In tal caso, infatti, esso produce una trasformazione urbanistica perché altera in modo rilevante e duraturo lo stato del territorio, senza che rilevino i materiali impiegati, l'eventuale precarietà strutturale e la mancanza di fondazioni, se tali elementi non si traducano in un uso contingente e limitato nel tempo, con l'effettiva rimozione delle strutture (cfr: Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2001 n. 343; id., 30 ottobre 2000 n. 582; T.A.R. Veneto, Sez. II, 10 febbraio 2003, n. 1216).
Con riguardo al secondo profilo, va osservato che nessuna disposizione della L. R. n. 77 del 1989 autorizza iniziative individuali contrastanti con la normativa edilizia ed urbanistica in funzione degli obiettivi che essa si propone e delle finalità che persegue, neppure in caso di inerzia o inadempienze degli enti coinvolti nell’azione di tutela che della legge stessa costituisce il tratto specifico.
Inoltre, con riferimento agli insediamenti abitativi abusivamente posti in essere da componenti della comunità nomade, la giurisprudenza ha evidenziato come le esigenze di tale parte della popolazione trovino unicamente soddisfazione nelle specifiche iniziative di spettanza dell’Amministrazione pubblica, ovvero nell’apprestamento di aree di sosta nei campi attrezzati, non certamente in iniziative autonome od individuali in contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia, neppure in caso di inerzia o inadempienza degli enti coinvolti dalla legge nella tutela delle etnie nomadi (cfr. TAR Emilia-Romagna, Sez. II, 9 luglio 2008 n. 3306, TAR Parma, 28.4.2009 n. 165).
Conclusivamente il ricorso va rigettato, ma sussistono giusti motivi, attesa la natura della controversia, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Mario Mosconi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2010