TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 1267 del 24 maggio 2021
Urbanistica.Pronuncia sulle osservazioni al piano urbanistico o accoglimento di pareri di enti sovraordinati

La pronuncia sulle osservazioni al piano adottato da parte dell’organo consiliare o l’accoglimento di pareri di enti sovraordinati non impone una nuova pubblicazione, salvo che vengano assunte modifiche tali da stravolgere il piano e da comportare, nella sostanza, una rielaborazione complessiva analoga a una nuova adozione. Va al contempo osservato che può parlarsi di stravolgimento o rielaborazione complessiva del piano quando fra la fase di adozione e quella di approvazione siano intervenuti mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione. Con specifico riferimento ai piani urbanistici dei Comuni, tale rielaborazione complessiva non può ravvisarsi in modifiche che consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree

Pubblicato il 24/05/2021

N. 01267/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02895/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2895 del 2013, proposto da
Vallese s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Dal Molin e Graziano Dal Molin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Graziano Dal Molin in Milano, via M.A. Bragadino n. 2;

contro

Comune di Macherio e Provincia di Monza e Brianza, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della deliberazione del Consiglio comunale di Macherio n. 53 del 16 maggio 2013 di approvazione del Piano di Governo del Territorio adottato con delibera n. 24 del 30 dicembre 2012;

di ogni atto presupposto e, in particolare, della determinazione dirigenziale n. 626 del 4 marzo 2013 della Provincia di Monza e Brianza;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Tenutasi l’udienza di smaltimento in data 20 aprile 2021, senza discussione orale ai sensi dell’art. 25 d.l. 137/2020, conv. in l. 176/2020, come specificato nel verbale, con relatore la dott.ssa Martina Arrivi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La società Vallese s.s. allega di essere proprietaria di alcune aree site nel Comune di Macherio, le quali, secondo il previgente Piano Regolatore Generale (P.R.G.), erano in parte collocate in zona agricola e in parte destinate ad aree a standard.

1.1. Secondo l’esposizione della società ricorrente, alcune delle aree di sua proprietà erano state cedute, su accordo del Comune, ai cittadini che avevano subito l’esproprio degli immobili interessati dai lavori per la costruzione dell’Autostrada Pedemontana e, nell’agosto del 2011, la società aveva presentato al Comune un atto unilaterale d’obbligo con il quale si era impegnata a realizzare alcune opere di urbanizzazione a fronte della richiesta di inserimento delle aree più vicine all’abitato in un ambito di trasformazione residenziale.

1.2. Il 22 dicembre 2011 è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Monza e Brianza, che ha inserito le aree della ricorrente in parte nella rete verde di ricomposizione paesaggistica e in parte in ambiti destinati ad attività agricole strategiche.

1.3. Successivamente, con delibera del Consiglio comunale n. 24 del 30 ottobre 2012, il Comune di Macherio ha adottato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) confermando la destinazione agricola per la maggior parte delle aree della ricorrente ma al contempo collocandone alcune, tra cui in particolare quella censita al foglio 8, mappale 141, precedentemente classificata come area a standard, in ambito di trasformazione residenziale ATR1.

1.4. Senonché, con determinazione dirigenziale n. 626 del 4 marzo 2013, la Provincia di Monza e Brianza ha espresso una valutazione di compatibilità del P.G.T. con il P.T.C.P. condizionata al recepimento di quanto indicato in apposita relazione istruttoria. In detta relazione, la Provincia ha evidenziato la non conformità dell’ambito ATR1 alla rete verde di ricomposizione paesaggistica osservando che «l’ambito ATR1 genera consumo di suolo in una porzione attualmente agricola e paesaggisticamente di valore ai margini dell’edificato».

1.5. Con delibera n. 53 del 16 maggio 2013, il Comune ha dunque approvato il P.G.T. stralciando, in accoglimento delle osservazioni provinciali, l’ambito ATR1 «in quanto in contrasto con le indicazioni dell’art. 31 delle NTA del PTCP adottato» e destinando l’area della ricorrente censita al foglio 8, mappale, 141, in parte a verde privato, in parte in ambito RC1 (residenziale prevalentemente consolidato) e in parte a servizi pubblici e d’interesse pubblico.

2. Avverso quest’ultimo provvedimento, nonché avverso la determinazione provinciale succitata, è insorta la società lamentando l’illegittimità del P.G.T. per vizi procedurali nonché censurando la scelta di stralciare l’ambito di trasformazione residenziale.

3. Il Comune di Macherio e la Provincia di Monza e Brianza, ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

4. La causa è passata in decisione all’esito dell’udienza pubblica di smaltimento del 20 aprile 2021, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

5. Viene all’esame del Collegio il ricorso in epigrafe, con cui la società Vallese s.s. si duole della delibera di approvazione del P.G.T. di Macherio nella parte in cui, conformemente alla determinazione provinciale n. 626 del 2013 del pari impugnata, ha stralciato l’ambito di trasformazione residenziale ATR1 ove inizialmente era stata collocata l’area di sua proprietà identificata catastalmente al foglio 8, mappale 141.

6. Con il primo motivo di ricorso (VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA L.R. 12/2005. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIZIO DI PROCEDURA) la società lamenta l’illegittimità del P.G.T. poiché questo non è stato oggetto di ripubblicazione all’esito dello stralcio dell’ambito ATR1.

6.1. Il motivo è infondato.

6.2. Innanzitutto, come già osservato dalla giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Milano, Sez. II, 7 giugno 2017, n. 1281; Id., 12 novembre 2020, n. 2139), l’onere di ripubblicazione del P.G.T. non è desumibile dalla l.r. Lombardia 12/2005, la quale all’art. 13 per converso prevede che «entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni» (comma 7), precisando che «la deliberazione del Consiglio comunale di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali o regionali di cui ai commi precedenti non è soggetta a nuova pubblicazione» (comma 9).

Più in generale, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la pronuncia sulle osservazioni al piano adottato da parte dell’organo consiliare o l’accoglimento di pareri di enti sovraordinati non impone una nuova pubblicazione, salvo che vengano assunte modifiche tali da stravolgere il piano e da comportare, nella sostanza, una rielaborazione complessiva analoga a una nuova adozione (Cons. Stato, Sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1503; Id., 13 marzo 2014, n. 1241; T.A.R. Milano, Sez. II, 4 ottobre 2016, n. 1803). Va al contempo osservato che può parlarsi di stravolgimento o rielaborazione complessiva del piano quando «fra la fase di adozione e quella di approvazione siano intervenuti mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione» (cfr., ex plurimis, T.A.R. Milano, Sez. II, 23 settembre 2016, n. 1696; Id., 26 novembre 2018, n. 2677; Id., 12 agosto 2020 n. 1568; Id., 10 febbraio 2021, n. 374). Con specifico riferimento ai piani urbanistici dei Comuni, tale rielaborazione complessiva non può ravvisarsi in modifiche che «consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree» (Cons. Stato, Sez. II, 14 novembre 2019, n. 7839; T.A.R. Milano, Sez. II, 12 agosto 2020 n. 1568).

A ciò si aggiunga che la ripubblicazione del piano è considerata non necessaria quando il Comune provvede al recepimento di prescrizioni obbligatorie di enti sovraordinati. In tal senso, il Consiglio di Stato ha osservato che «occorre distinguere tra modifiche ‘obbligatorie’ (in quanto indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l’adozione di standard urbanistici minimi), modifiche ‘facoltative’ (consistenti in innovazioni non sostanziali) e modifiche ‘concordate’ (conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate dal Comune). Mentre per le modifiche ‘facoltative’ e ‘concordate’, ove superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, sussiste l’obbligo della ripubblicazione da parte del Comune, diversamente, per le modifiche ‘obbligatorie’ tale obbligo non sorge, poiché proprio il carattere dovuto dell’intervento regionale rende superfluo l’apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede regionale e comunale» (Cons. Stato, Sez. II, 14 novembre 2019, n. 7839; cfr., altresì, T.A.R. Milano, Sez. II, 10 febbraio 2021, n. 374).

6.3. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie deve escludersi che il Comune di Macherio dovesse ripubblicare il progetto di P.G.T. Da un lato, lo stralcio dell’ambito ATR1 non può considerarsi da solo, e in difetto di elementi da cui dedurre un’alterazione dell’impianto dei criteri e degli obiettivi originari della pianificazione, idoneo a determinare uno stravolgimento del piano. Dall’altro lato, la modifica è stata disposta in adeguamento a una prescrizione provinciale da intendersi come obbligatoria ai presenti fini, poiché indispensabile per assicurare la conformità del piano alla rete verde di ricomposizione paesaggistica del P.T.C.P., la cui salvaguardia è incompatibile con la permanenza di un ambito di trasformazione che permetta l’ulteriore consumo di suolo.

7. Con il secondo motivo di ricorso (VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13 DELLA L.R. 12/2005 SOTTO UN ULTERIORE PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER ACRITICO RECEPIMENTO DEL PARERE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA. VIOLAZIONE E FALSA VIOLAZIONE DELL’ART. 31 DELLE N.T.A. DEL P.T.C.P. ADOTTATO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ E CONTRADDITTORIETÀ) la società ricorrente sostiene che il Comune non avrebbe potuto aderire acriticamente alle indicazioni provinciali, ma avrebbe dovuto compiutamente motivare le ragioni per le quali ha deciso di stralciare l’ambito ATR1 che aveva invece previsto nel piano adottato, per tre ragioni:

I. il P.G.T. è stato approvato anteriormente al P.T.C.P. (approvato nel luglio 2013 e divenuto efficace dal 23 ottobre 2013) e l’art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.T.C.P. fa salve «le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica vigenti alla data di approvazione del PTCP»;

II. la modifica andrebbe a ledere le legittime aspettative riposte dalla ricorrente nella destinazione delle proprie aree ad un ambito di trasformazione residenziale, così come previsto nell’atto d’obbligo del 2011;

III. la trasformazione urbanistica dell’ambito ATR1 non danneggerebbe l’ambiente, giacché interesserebbe una zona limitrofa all’edificato e adiacente agli insediamenti appena realizzati sulle aree cedute ai soggetti espropriati in conseguenza dei lavori sull’Autostrada Pedemontana.

7.1. Anche questo secondo motivo è destituito di fondamento.

7.2. Premesso che, in linea generale, le determinazioni di pianificazione urbanistica non necessitano di particolare motivazione, salvo che particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti privati (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 2 dicembre 2020, n. 7636; T.A.R. Milano, Sez. II, 16 settembre 2020, n. 1668), nel caso in esame la ragione della modifica è stata esplicitata con la volontà di non ingenerare un contrasto con il P.T.C.P. adottato, dunque in funzione di salvaguardia dello stesso nell’attesa della sua approvazione finale. L’art. 31 delle N.T.A. del P.T.C.P., pur facendo salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’approvazione del piano provinciale, certamente non suggerisce di addivenire a una pianificazione comunale collidente con il P.T.C.P. in corso di approvazione. La vicinanza temporale tra l’approvazione del P.G.T. e del P.T.C.P. rende quindi più che ragionevole adeguare sin da subito il primo al secondo, in un’ottica di leale collaborazione tra istituzioni e di buon andamento dell’amministrazione.

7.3. Con riferimento alla posizione della società ricorrente, non risulta – per converso – che essa potesse nutrire un affidamento qualificato nella collocazione della propria area in un ambito di trasformazione residenziale, giacché una tale posizione è rinvenibile, per costante giurisprudenza, solo nel caso in cui l’aspettativa si sia concretizzata in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato o quantomeno adottato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 agosto 2017, n. 4063; Id., 12 aprile 2018, n. 2204; Id., Sez. II, 6 novembre 2019, n. 7560; Id., 1 agosto 2018, n. 4734) o derivi da precedenti giudicati favorevoli (Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4343; Id., 8 giugno 2020, n. 3632).

Nel caso di specie, viceversa, viene menzionato – e neppure prodotto in giudizio – un atto d’obbligo che, essendo strutturalmente unilaterale, non vincola il Comune a conformarsi ai desiderata in esso contenuti.

7.4. Non ha infine pregio l’osservazione che il lotto della ricorrente si trovi vicino ad aree recentemente urbanizzate, giacché la diversa destinazione urbanistica dell’uno e delle altre è derivata, per l’appunto, dalla sopravvenuta adozione del P.T.C.P., che ha tratteggiato la rete verde di ricomposizione paesaggistica. Non si tratta, quindi, di verificare se un nuovo insediamento possa o meno danneggiare l’ambiente e il paesaggio, bensì di assicurare la preservazione di questi ultimi impedendo, ove possibile, l’ulteriore consumo di suolo nelle aree considerate strategiche ai fini della salvaguardia dell’ecosistema.

8. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto, nulla disponendosi in punto di spese processuali, stante la mancata costituzione delle amministrazioni resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 d.l. 137/2020, conv. in l. 176/2020 e s.m.i., e 4, comma 1, d.l. 28/2020, conv. in l. 70/2020, con l’intervento dei magistrati:

Roberta Ravasio, Presidente

Laura Patelli, Referendario

Martina Arrivi, Referendario, Estensore