TAR Campania (NA), Sez. I, n. 4712, del 4 settembre 2014
Urbanistica.La destinazione agricola possiede valenza conservativa dei valori ambientali

Va sottolineato che la presenza di un diffuso fenomeno di antropizzazione giustifica la scelta operata di destinare a “zona E” suoli posti nell’ambito di aree già interessate dalla realizzazione di vari insediamenti. La scelta appare improntata ad un razionale disegno di tutela del territorio, in quanto diretta a salvaguardare la conservazione dei residui spazi verdi esistenti. La destinazione agricola possiede anche una valenza conservativa dei valori ambientali ed assolve ad una funzione di riequilibrio nel rapporto tra aree edificate e spazi liberi e, quindi, delle condizioni di vivibilità della popolazione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04712/2014 REG.PROV.COLL.

N. 07935/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7935 del 2004, proposto da: 
C.D.A. – Centro Direzionale Aversa S.r.l., cui è subentrata in corso di giudizio la AGRIDELGA di Della Gatta Vincenzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via Santa Brigida, n. 39;

contro

- Comune di Aversa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Palma, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, (da ultimo) alla via G. G. Orsini, n.30; 
- Provincia di Caserta, in persona del Presidente p.t. della Giunta, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferraiuolo, con domicilio eletto in Napoli, alla piazza Municipio, presso la Segreteria del T.A.R.; 
Regione Campania, non costituita;

per l'annullamento

del P.R.G. di Aversa, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 155 del 9.3.2004 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 13 del 22.3.2004;

e per ottenere il risarcimento del danno ingiusto sofferto per effetto dell’attività amministrativa in contestazione.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aversa e dell’Amministrazione provinciale di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con l’atto introduttivo del giudizio, la società Centro Direzionale Aversa S.r.l. (d’ora innanzi C.D.A.), nella qualità di proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Aversa – individuato in catasto al foglio di mappa 8, particella n. 457, avente un’estensione di mq. 18.000 – ha impugnato il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 155 del 9.3.2004 con cui è stato approvato il piano regolatore generale del Comune di Aversa, pubblicato sul B.U.R.C. n. 13 del 22.3.2004.

La ricorrente ha precisato che il suddetto suolo era classificato come zona di espansione C3 nella previgente disciplina del Programma di Fabbricazione, approvato con decreto n. 1497 del 22.2.1975, e che nel nuovo strumento urbanistico gli è stata conferita la destinazione a zona E agricola.

A sostegno della domanda giudiziale ha formulato un unico, articolato motivo, così rubricato:

eccesso di potere – violazione del principio di ragionevolezza e del principio di imparzialità – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – illogicità manifesta.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Aversa e l’Amministrazione Provinciale di Caserta, con memorie ove hanno difeso la legittimità delle determinazioni assunte, concludendo con richiesta di reiezione del gravame.

Il ricorso è stato dichiarato perento con decreto presidenziale n. 249/2014; tale decreto, tuttavia, a seguito di atto di opposizione e di rituale dichiarazione di permanenza di interesse, depositato dalla parte ricorrente in data 26.2.2014, è stato revocato con decreto n. 592 del 5.3.2014.

Le parti hanno depositato memorie difensive e documenti.

In particolare, la difesa attorea – nell’insistere nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, ha depositato atto per notaio G. Reccia, repertorio n. 30089, raccolta n. 6855, in cui si dà atto della trasformazione della s.r.l. C.D.A. in società semplice agricola denominata “Agridelga di Della Gatta Vincenzo”.

All’odierna pubblica udienza del 9 luglio 2014, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La società ricorrente ha impugnato il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania con cui è stato approvato il piano regolatore generale del Comune di Aversa, pubblicato sul B.U.R.C. n. 13 del 22.3.2004, lamentando, con un unico, articolato motivo:

- il difetto di motivazione delle determinazioni assunte dal Consiglio comunale sia in sede di adozione del piano (deliberazione n. 4 del 24.1.2001 con cui è stato approvato l’emendamento n. 11, che ha conferito la destinazione a zona E agricola ai suoli di sua proprietà), che in occasione del rigetto delle osservazioni formulate al riguardo (deliberazione n. 28 del 29.7.2003), tenuto conto anche dell’aspettativa maturata per effetto della presentazione di un’istanza (in data 7.1.1993) diretta all’approvazione di un piano di lottizzazione convenzionata;

- l’illogicità della nuova destinazione rispetto alla precedente classificazione come zona C3 di espansione, operata dal previgente P. di F. del 1975, considerato anche che la vocazione edificatoria del terreno, oltre ad essersi consolidata nel corso degli anni con la realizzazione di vari insediamenti nella aree vicine, era stata confermata dallo stesso progettista del piano (prof. Vittorini), che l’aveva originariamente configurato come zona L – verde attrezzato – strutture alberghiere e residenze, con un indice di 0,65 mc/mq ;

- l’erroneità del dimensionamento abitativo in quanto alcuni insediamenti residenziali non potranno più essere realizzati alla stregua di quanto rilevato dal CTR, che, in difetto della procedura di deroga stabilita dall’art. 338 del T.U.L.S. del 1934, ha reputato tuttora vigente l’estensione di 200 mt. della fascia di rispetto cimiteriale (illegittimamente arretrata a 100 mt. in sede di adozione del piano);

- la mancata acquisizione del parere del CTR sulla nuova classificazione sismica assegnata al Comune di Aversa (passata da S=6 a S=9 con deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002).

Il ricorso è infondato.

Non meritano accoglimento, anzitutto, le doglianze con le quali si prospettano il difetto di motivazione e l’irrazionalità della suindicate determinazioni.

Al riguardo, va anzitutto richiamato il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, che ha costantemente affermato – anche dopo l’entrata in vigore dell’art.3 della l. 7 agosto 1990 n.241, che non richiede la motivazione per gli atti a contenuto generale, come il piano regolatore – che le scelte urbanistiche costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiati da errori di fatto o da abnormi illogicità. In particolare, si ritiene pacificamente che le scelte discrezionali circa la destinazione delle singole aree non necessitano di apposita motivazione oltre a quella che si può evincere dai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano (cfr. ex plurimis, T.A.R. Campania, Sezione I, 7 giugno 2001, n.2632 e 20.7.2006, n. 7600, quest’ultima riferita proprio al P.R.G. del Comune di Aversa) Sezione II, 25 febbraio 2009, n.1058 e 25 settembre 2008, n.890; Consiglio di Stato, Ad. Pl., 22 dicembre 1999 n.24; Sezione IV, 20 marzo 2001, n.1679), fatti salvi i casi in cui si reputa necessaria una puntuale motivazione, come ad esempio quando la nuova destinazione incida su aspettative che derivino da un atto formalmente assunto dall’amministrazione, quale un piano di lottizzazione debitamente approvato e convenzionato (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 22 dicembre 1999, n.24; T.A.R. Campania, Sezione VIII, 6.10.2011- n. 4630).

Tale ultima fattispecie è insussistente nel caso concreto atteso che, come rappresentato dalla stessa ricorrente, l’istanza lottizzatoria proposta è stata respinta in data 22.1.2001 ossia ancor prima della stessa adozione del nuovo piano regolatore generale.

Inoltre, le ragioni poste a base della scelta operata dal Consiglio comunale di Aversa, con l’adozione dello strumento urbanistico, sono complessivamente desumibili dalla discussione che ha preceduto la votazione della deliberazione n. 4 del 24.1.2001, nel corso della quale è stato evidenziato da più parti come la situazione urbanistica del territorio comunale si sia aggravata proprio negli ultimi mesi con il rilascio di numerose concessioni edilizie, di cui non si è tenuto conto in sede di progettazione del piano, con conseguente necessità di limitare le nuove edificazioni e di ampliare le aree a verde (cfr., in particolare, interventi dei consiglieri Pascale, Capone, Trasacco, e dell’assessore Iannucci).

Quanto all’asserito difetto di motivazione della deliberazione n. 28 del 29.7.2003, con cui sono stati respinti i rilievi critici formulati dall’istante, va considerato che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, le osservazioni prodotte dai proprietari interessati al piano regolatore generale o alle sue varianti costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore o della sua variante (cfr. in termini, per tutte, Consiglio Stato, Sezione IV, 19 marzo 2009, n.1652 e 28 settembre 1998, n.1224; T.A.R. Campania, Sezione II, 5 maggio 2010, n.2682). Nella specie, va poi precisato che – come può evincersi dalla relazione svolta dal prof. Vittorini – le osservazioni (n. 8 del 2.4.2001) presentate da CDA sono state raggruppate con altre dirette ad eliminare le modifiche apportate con l’emendamento n. 11 e ad ottenere il ripristino dell’edificabilità di tipo misto prevista dall’originario progetto per la zona L e che il loro accoglimento avrebbe comportato, tra l’altro, un aumento di volumetria residenziale pari a 7.400 mq. (ossia circa il 20% del totale). Ciò posto, come può desumersi dal resoconto dei lavori consiliari (in particolare, cfr. pagina 20), il suddetto gruppo di osservazioni è stato respinto all’unanimità in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Commissione consiliare urbanistica, diretti a consentire l’accoglimento delle sole osservazioni relative ad errori cartografici e/o materiali ed a respingere tutte le altre, ivi comprese quelle volte a ridurre le aree a verde di riequilibrio ecologico. E’ stata così confermata la scelta di fondo operata in sede di adozione del piano finalizzata evitare un’ulteriore saldatura delle edificazioni esistenti e i conseguenti fenomeni degrado e congestione urbana.

Si palesa poi infondata, oltre che del tutto generica e priva di adeguato supporto probatorio, l’ulteriore argomentazione che paventa presunti vizi di logicità e di difetto di istruttoria nella scelta di destinare a zona E suoli posti nell’ambito di aree già interessate dalla realizzazione di vari insediamenti. Al riguardo, posto che non è in discussione l’integrità dei suoli di proprietà della società ricorrente, va sottolineato che proprio la presenza di un diffuso fenomeno di antropizzazione giustifica la scelta operata, che appare improntata ad un razionale disegno di tutela del territorio, in quanto diretta a salvaguardare la conservazione dei residui spazi verdi esistenti. Va difatti aggiunto che la destinazione agricola possiede anche una valenza conservativa dei valori ambientali ed assolve ad una funzione di riequilibrio nel rapporto tra aree edificate e spazi liberi e, quindi, delle condizioni di vivibilità della popolazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 11 febbraio 2004 n.548). Nel caso di specie, come si evince dalla stessa rubrica dell’art. 34 delle N.T.A. le aree in questione sono state significativamente denominate come “Aree agricole di riequilibrio ecologico ambientale” in quanto, come precisato al primo comma, “Sono destinate all’esercizio dell’agricoltura, inteso non soltanto con funzione produttiva ma anche con funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico e naturale.”.

Le considerazioni che precedono consentono di superare anche la successiva doglianza, riferita agli effetti della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale sul complessivo dimensionamento del piano. Invero, ad avviso del Collegio, la prescrizione formulata dal Comitato Tecnico Regionale (nella seduta del 12.1.2004), con la sostituzione dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 53 per le zone F1, non è tale da stravolgere, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, l'impostazione fondamentale dell'atto pianificatorio, tenuto anche conto che la stessa va compensata con la non aggiornata analisi del fabbisogno abitativo, effettuata sulla base dei dati acquisiti al 30.12.2000, senza calcolare n. 69 concessioni edilizie rilasciate nel mese di gennaio 2001, pari a circa 68.000 mc. di volumetria residenziale (cfr. pag. 14 del resoconto della discussione relativa alla già citata delibera n. 28 del 2003).

Non merita accoglimento neppure l’ultimo rilievo prospettato.

Invero, in disparte ogni considerazione sull’ammissibilità della censura in rapporto all’interesse fatto valere in giudizio, l’assunto attoreo è smentito in fatto dalla documentazione versata in giudizio, dalla quale si evince (cfr. relazione del dirigente del Settore Patologia del territorio della Provincia di Caserta datata 30.6.2004) che la documentazione tecnica allegata al P.R.G. comprende, tra l’altro, al punto B.3.), uno “studio geologico di verifica ed adeguamento alla nuova categoria sismica delle indagini già predisposte ai sensi dgli artt. 11, 12, 13 della L.R. 9/1983 […]”. Consta, infatti, che, a seguito di richiesta del suindicato ufficio, il Comune di Aversa ha integrato l’originaria documentazione (il 9.12.2003, il 22.12.2003 ed il 7.1.2004) con nuovi elaborati – tra i quali sono indicati, tra l’altro: “relazione geologica integrativa (sismica e geomorfologica con sezioni)”, “carta geologica”, “carta della stabilità”, “carta della zonizzazione sismica” – e che lo strumento ha successivamente conseguito il parere favorevole (con prescrizioni) del CTR (in data 12.1.2004) ed il visto di conformità, di cui alla L.R. n. 14/1982, da parte della Regione Campania (in data 21.1.2004).

In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso va respinto siccome infondato.

In relazione alla natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese e gli onorari di causa, fatto salvo il contributo unificato, che resta definitivamente a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Angela Fontana, Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)