TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2004, n.82
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2004), convertito, senza modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 141 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 19), recante: «Proroga di termini in materia edilizia».
Gazzetta Ufficiale N. 125 del 29 Maggio 2004
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
Art. 1.§
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate dalle seguenti modifiche:
a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: «31 marzo 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2004»;
b) nell'allegato 1, le parole: «30 giugno 2004» e «30 settembre
2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata» sono
sostituite, rispettivamente, salle seguenti: «30 settembre 2004» e
«30 novembre 2004».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dei commi 15 e 32
dell'art. 32 della legge n. 269/2003 (Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici):
«Art. 32. Misure per la riqualificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione
dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio,
nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle
occupazioni di aree demaniali.
Commi 1-14 (Omissis).
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad
ottenere la disponibilita' dello Stato alla cessione
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il
riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul
suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile
dello Stato deve essere presentata, entro il 31 luglio
2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente, corredata dell'attestazione
del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di
indennita' per l'occupazione pregressa delle aree,
determinata applicando i parametri di cui alla allegata
tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque
non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale
domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione
relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35.
Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve essere allegata
copia della denuncia in catasto dell'immobile e del
relativo frazionamento.
Commi 16-31 (Omissis).
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito
edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e
dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al
comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 luglio
2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello
allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
Commi 33-50 (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'allegato 1 annesso
al citato decreto legge n. 269/2003:
«Allegato 1
Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle
condizioni di cui all'art. 32.
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in
difformita' del titolo abilitativo edilizio e non conformi
alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici.
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in
difformita' del titolo abilitativo edilizio, ma conformi
alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come
definite dall'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
realizzate in assenza o in difformita' dal titolo
abilitativo edilizio.
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento
conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo
abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'art.
2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento
conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo
abilitativo edilizio.
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come
definite all'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
realizzate in assenza o in difformita' dal titolo
abilitativo edilizio; opere o modalita' di esecuzione non
valutabili in termini di superficie o di volume.
Procedura per la sanatoria edilizia.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi da
presentare al comune entro il 31 marzo 2004 deve essere
compilata utilizzando il modello di domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:
a) l'attestazione del versamento del 30 per cento
dell'oblazione, calcolata utilizzando la tabella 1 del
modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella
C. Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque
inferiore a tali importi, l'oblazione va versata per
intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella
misura minima di Euro 1.700,00, qualora l'importo
complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero
qualora l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale
cifra;
b) l'attestazione del versamento del 30 per cento
dell'anticipazione degli oneri concessori, calcolata
utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base
a quanto indicato nella tabella D. Il versamento deve
comunque essere effettuato nella misura minima di
Euro 500,00, qualora l'importo complessivo sia superiore a
tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo
dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a
tale cifra.
L'importo restante dell'oblazione deve essere versato
per importi uguali, entro:
seconda rata, 30 settembre 2004;
terza rata, 30 novembre 2004.
L'importo restante dell'anticipazione degli oneri di
concessione deve essere versato per importi uguali, entro:
seconda rata, 30 settembre 2004;
terza rata, 30 novembre 2004.
L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve
essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le
indicazioni fornite dall'amministrazione comunale con
apposita deliberazione.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve
essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, corredata
dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la
descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori
relativo;
b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una
perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere
e una certificazione redatta da un tecnico abilitato
all'esercizio della professione attestante l'idoneita'
statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale
viene presentata istanza di sanatoria sia stata in
precedenza collaudata, tale certificazione non e'
necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte
del sindaco;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta
con norma regionale.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve
essere integrata entro il 30 settembre 2004 dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di
illecito edilizio e della documentazione relativa
all'attribuzione della rendita catastale e del relativo
frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per
l'occupazione del suolo pubblico.».
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.