Rifiuti. Raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali
- Dettagli
- Categoria principale: Rifiuti
- Categoria: Cassazione Penale
- Visite: 2986
Cass. Sez. III n. 48397 del 24 ottobre 2018 (CC 26 set 2018)
Pres. Savani Est. Cerroni Ric. PM in proc. Trasi
Rifiuti. Raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali
Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lettera f), effettuate con le modalità ed alle condizioni indicate dall'art. 182, comma 6-bis non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti, non costituendo smaltimento, e non integrano alcun illecito. Al di fuori di tali modalità e condizioni non opera alcuna deroga e divengono applicabili le sanzioni previste dall’art. 256 d.lgs. 152 del 2006 per l’illecita gestione di rifiuti.
Leggi tutto: Rifiuti. Raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali
Rifiuti.Abbandono e doveri per la P.A. e per il proprietario dell’area
- Dettagli
- Categoria principale: Rifiuti
- Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
- Visite: 2919
TAR Campania (NA) Sez. V n. 5775 del 3 ottobre 2018
Rifiuti.Abbandono e doveri per la P.A. e per il proprietario dell’area
In base al D.Lgs. n. 152/2006, la P.A. non può imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità, né diretta, né indiretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari o gestori o addirittura in ragione della mera collocazione geografica del bene, l'obbligo di bonifica di rimozione e smaltimento di rifiuti ed, in generale, della riduzione al pristino stato dei luoghi che è posto unicamente in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare. Ai fini della responsabilità in questione è perciò necessario che sussista e sia provata, attraverso l'esperimento di adeguata istruttoria, l'esistenza di un nesso di causalità fra l'azione o l'omissione ed il superamento — o pericolo concreto ed attuale di superamento — dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile, meramente in ragione di tale qualità
Leggi tutto: Rifiuti.Abbandono e doveri per la P.A. e per il proprietario dell’area
accia e animali.Differenze tra uccellagione e caccia con mezzi vietati
- Dettagli
- Categoria principale: Caccia e Animali
- Categoria: Cassazione Penale
- Visite: 1904
Cass. Sez. III n. 49703 del 30 ottobre 2018 (Ud 5 lug 2018)
Pres. Savani Est. Di Stasi Ric. Zubani
Caccia e animali.Differenze tra uccellagione e caccia con mezzi vietati
La linea di demarcazione tra l'uccellagione e la caccia con mezzi vietati è, quindi, rappresentata dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalità dell'esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati
Leggi tutto: accia e animali.Differenze tra uccellagione e caccia con mezzi vietati
Rifiuti.Valutazione di impatto ambientale
- Dettagli
- Categoria principale: Rifiuti
- Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
- Visite: 3013
TAR Campania (NA) Sez. V n. 5819 del 8 ottobre 2018
Rifiuti.Valutazione di impatto ambientale
Il principio dell’autonoma lesività ed impugnabilità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale non può essere messo in discussione, risultando addirittura codificato all’art. 27, comma 1, D.Lgs. 152/06 a seguito della modifica introdotta dall’art. 4, comma 2, D.L. 16.1.2008, n. 4, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 giungo 2017 n. 104 - applicabile ratione temporis al presente giudizio - in base al quale il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è soggetto a pubblicazione dalla quale “decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati (segnalazione e massima Avv. M. BALLETTA)
Acque.Escherichia Coli: Regione Veneto modifica PTA di cui alla DGRV n. 107/2009 DGRV 1023 del 17.7.2018 pubblicato su BUR 14.8.2018
Acque.Escherichia Coli: Regione Veneto modifica PTA di cui alla DGRV n. 107/2009 DGRV 1023 del 17.7.2018 pubblicato su BUR 14.8.2018
di Cinzia SILVESTRI
Danno Ambientale.Associazioni ambientaliste
- Dettagli
- Categoria principale: Danno Ambientale
- Categoria: Cassazione Penale
- Visite: 2390
Cass. Sez. III n. 46699 del 15 ottobre 2018 (UP 6 apr 2018)
Pres. Cavallo Est. Zunica Ric. Monaco
Danno Ambientale.Associazioni ambientaliste
Le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili iure proprio nel processo per reati ambientali, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale, anche per i reati commessi in occasione o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell’ambiente e del territorio.
- Beni Ambientali.Vincolo paesaggistico e requisiti di operatività
- Rumore.Accertamenti fonometrici
- Rifiuti.Terre e rocce da scavo e successione di leggi penali nel tempo
- Rumore.Strepiti degli animali
- Rifiuti.Il pile è un prodotto di recupero?
- Aria. Disposizione transitoria di cui all’art. 281, comma 3, d.lgs. 152 del 2006
- presentazione rivista
- Urbanistica.Sanatoria ed operatività "in executivis"
Pagina 598 di 600