Nuova pagina 1

Cass. Sez. III sent.. 41675 del 21-11-2005 (ud. 23 settembre 2005)

Pres. Lupo Est. Postiglione Ric. P.M. in proc. Bigi

Alimenti – Modalità di campionamento

Le modalità di campionamento di prodotti alimentari deteriorabili, una volta assicurata la suddivisione tra soggetto interessato ed organo di controllo, devono assumere la rappresentatività come principio generale, mentre è lasciata alla discrezionalità tecnica della P.A. stabilire il numero di confezioni da suddividere nelle due aliquote di base

Nuova pagina 1

Svolgimento del processo

Il giudice di Tempio Pausania, Sezione Distaccata di Olbia, con sentenza del 3 marzo 2005 assolveva Bigi Fabrizio, titolare di una ditta esercente ven­dita di molluschi, perché [in relazione ad una par­tita di 50 kg . di cozze contenenti cariche microbi­che notevolmente superiori ai limiti regolamentari, 900 MPH , come accertato il 27 marzo 2001] il campione di mitili prelevato venne suddiviso in due, anziché in quattro aliquote, in violazione dell'art. 2 D.M. 16 dicembre 1993 e dell'art. 4 del D.L.vo 3 marzo 1993 n. 123, sicché il fatto-reato ex art. 5 lettera C leg­ge 283/62 era da ritenere non sussistente.

Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, sia il Pro­curatore Generale presso la Corte di Appello di Sassari.

Il primo ricorrente lamenta violazione di legge, posto che l'art. 4 del D.L.vo 123/93 non prescrive la suddivisione del campione in quattro aliquote, ma solo in tre (di cui la prima è destinata alla pre-analisi ed è dettata da motivi di mera opportu­nità, onde evitare la convocazione dell'interessato se il campione risulta subito conforme a legge).

Sostiene il ricorrente che il D.M. 16 dicembre 1993 co­stituisce atto amministrativo e, come tale, non è idoneo a modificare la legge. In ogni caso tale De­creto è stato superato dal D.P.R. 14 luglio 1995, contenente l'atto di indirizzo alle Regioni sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e delle be­vande. Sui molluschi bivalvi vivi la Regione Sarde ­gna ha ritenuto sufficiente l'utilizzo nel prelievo del campione di due aliquote, stante la facile de­peribilità degli stessi.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Sassari, senza entrare nel me­rito della regolarità o meno del prelievo e delle analisi, deduce che la questione relativa alle for­malità delle analisi ex art. 223 Disp. Artt. c.p.p. non fu sollevata dalla difesa tempestivamente, con conseguente decadenza ex art. 182 cpp della eventuale nullità a regime intermedio.

Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania è fondato.

Dal verbale di prelevamento in atti della Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 di Sassari del 27 marzo 2001 risulta che vigili sanitari si recarono presso l'esercizio di vendita di molluschi bi­valvi vivi, appartenente alla ditta Bigi Fabrizio, per un controllo sanitario e alla presenza del di­rettore e del capo reparto della ditta prelevarono, da una partita di 50 kg . di cozze, sei confezioni suddivise in due aliquote. Una delle aliquote fu consegnata al capo reparto presente all'ispezione, contestualmente all'avviso che le analisi sarebbero state eseguite il 28 marzo 2001, alle ore 10,30 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sassari, Via Duca degli Abruzzi n. 6 e che era in facol­tà degli interessati assistervi con l'eventuale as­sistenza dì un consulente tecnico. Nel verbale, sot­toscritto anche dal capo reparto della ditta, si precisava che il campione era altamente deteriorabile e da sottoporsi ad analisi non ripetibile.

La stessa legge n. 123 del 1993, di attuazione del­la direttiva 89/387/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, richiama l'art. 223 delle norme di attuazione del cpp (vedi art. 4, 2° comma) per le analisi dei campioni e le garanzie dell'interessato, nel senso che tali garanzie non riguardano l'attività amministrativa del campiona­mento, ma quello di eventuale verifica del risulta­to attraverso le analisi.

Le modalità di campionamento, una volta assicurata la suddivisione tra soggetto interessato e organo di controllo, devono assumere la rappresentatività come principio generale (ad esempio nel trasporto al laboratorio ad una data temperatura), mentre è lasciata alla discrezionalità tecnica della P.A. stabilire il numero di confezioni da suddividere nelle due aliquote di base (una all'interessato, una all'organo pubblico). Nel caso in esame trattavasi di 6 confezioni suddivise nelle due aliquote, sufficienti ad assicurare una eventuale ripetizione immediata delle analisi (concetto diverso dalla revisione ex art. 1 l . 283/62).

Il ricorso del Procuratore Generale della C.A. di Sassari, [pur richiamando correttamente la mancata

deduzione tempestiva della dedotta nullità dalle analisi] è da ritenere assorbito.

Da quanto sopra esposto risulta che il diritto di difesa, nella forma riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 28 luglio 1983 n. 248, è stato garantito, perché l'interessato è stato messo in condizione di partecipare, presenziando con l'assistenza di un tecnico di fiducia, alla fase di apertura del campione.

Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che in materia di controlli microbiologici sui prodotti alimentari deteriorabili, previsti dal D.L.vo 123 del 1993, nessuna violazione può ravvi­sarsi, quando l'interessato abbia ricevuto copia del verbale di prelevamento e rituale avviso della data di inizio delle operazioni di analisi, che abbiano rilevato la non conformità del prodotto, pur in ca­renza della c.d. pre-analisi di carattere esclusiva­mente amministrativo, essendo questa finalizzata ad evitare inutili incombenze processuali nel caso in cui non sia evidenziata alcuna irregolarità del prodotto, sicché questa pre-analisi non costituisce presupposto giuridico per la successiva fase dell'analisi garantita (Cass. Sez. III n. 13881 del 11 aprile 2002, Mimma Danesi; Cass. Sez. III, n. 8152 del 23 giugno 1999, Murciano).

La Corte ha anche precisato che per i prodotti alimentari deteriorabili non è prevista la revisione delle analisi stabilita in via generale dell'art. 1 legge 30 aprile 1962 n. 283, (tipica di prodotti che possono essere esaminati dopo un certo lasso di tempo [Cass. Sez. III, n. 10237 del 27 settembre 2000, Vizzotto].

In conclusione le considerazioni che sono state sopraindicate, impongono l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame.