DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007
Istituzione del Parco nazionale dell'appennino Lucano - Val D'Agri-Lagonegrese.
(GU n. 55 del 5-3-2008)
L PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che
attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare
le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su
cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394,
e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1 che ne
definisce finalita' e ambito di applicazione;
Considerato che l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, definisce di rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che
prevede l'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e
Lagonegrese;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002,
n. 287 e dall'art. 1, comma 13-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000»
e del relativo progetto italiano «Bioitaly», la regione Basilicata
con la delibera di giunta n. 978 del 4 giugno 2003 ha proposto tra
gli altri i siti di importanza comunitaria aventi i codici IT9210035,
IT9210115, IT9210240, IT9210205, IT9210180, IT9210170, IT9210005,
IT9210143, IT9210110, IT9210195, IT9210200, IT9210045;
Considerato che l'istruttoria svolta dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ha consentito di verificare la
presenza sul territorio di valori naturalistici, paesaggistici e
storico-culturali di rilievo nazionale ed internazionale meritevoli
di gradi di tutela differenziati;
Considerato che l'art. 8, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, consente che con il provvedimento istitutivo del parco nazionale
siano introdotte misure di salvaguardia anche ad integrazione delle
analoghe misure eventualmente adottate ai sensi dell'art. 6 della
medesima legge;
Considerato che nell'ambito della suddetta istruttoria tecnica sono
stati consultati gli enti locali interessati;
Acquisita l'intesa con la regione Basilicata sull'istituzione del
Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese,
espressa con deliberazione del consiglio regionale n. 552 del
23 dicembre 2002;
Visti gli esiti delle riunioni della Conferenza unificata in sede
tecnica del 5 giugno 2003, del 20 ottobre 2003, del 10 gennaio 2005 e
del 19 gennaio 2006 e, in sede politica, del 15 dicembre 2005 e del
26 gennaio 2006;
Acquisita l'intesa della regione Basilicata, di cui alla delibera
di giunta regionale n. 809 del 5 giugno 2006;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2006,
che istituisce il Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val
d'Agri-Lagonegrese;
Vista la nota n. 66/17 in data 7 settembre 2006 della Corte dei
conti, con la quale l'organo di controllo non ha ammesso al visto di
registrazione il predetto decreto del Presidente della Repubblica
25 luglio 2006, osservando, in particolare, la mancanza del parere
favorevole della Conferenza unificata, nonche' l'imperfetto
raggiungimento dell'intesa con la regione Basilicata, in
considerazione della non completa conformita' della citata delibera
della regione Basilicata alla proposta del Ministero proponente.
Ritenuto necessario adeguarsi alle citate osservazioni della Corte
dei conti e pertanto di riacquisire nel procedimento gli atti oggetto
di rilievo da parte dell'organo di controllo;
Acquisita l'intesa con la regione Basilicata sull'istituzione del
Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese,
espressa con deliberazione della propria giunta regionale n. 537 del
17 aprile 2007;
Sentita la Conferenza unificata che, ai sensi dell'art. 77,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in data
20 settembre 2007 ha espresso parere favorevole;
Ritenuto necessario predisporre un nuovo provvedimento che
sostituisca il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituito il Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val
d'Agri-Lagonegrese.
2. E' istituito l'ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val
d'Agri-Lagonegrese che ha personalita' di diritto pubblico ed e'
sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
3. All'ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val
d'Agri-Lagonegrese si applicano le disposizioni di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa
allegata.
4. Il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val
d'Agri-Lagonegrese e' delimitato in via definitiva dalla
perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala
1:50.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte
integrante, e depositata in originale presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in copia
conforme presso la regione Basilicata e la sede dell'ente Parco
nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese.
5. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto, fino all'entrata in vigore del
piano del Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, da adottarsi sentito il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, si applicano direttamente le misure di salvaguardia
riportate nell'allegato A al presente decreto del quale costituisce
parte integrante.
6. La pianta organica dell'ente Parco e' determinata ed approvata
entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio direttivo,
osservate le procedure di cui all'art. 6, e seguenti, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano -
Val d'Agri-Lagonegrese:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunita' del Parco.
2. La nomina degli organi di cui al comma 1 e' effettuata secondo
le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6
e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni.
3. Il consiglio direttivo dell'ente Parco dell'Appennino Lucano -
Val d'Agri-Lagonegrese individua all'interno del territorio del Parco
la sede legale ed amministrativa dell'ente stesso, entro sessanta
giorni dalla data del suo insediamento.
4. L'ente Parco puo' avvalersi di personale in servizio, nonche' di
mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalla
provincia, dai comuni e dalle comunita' montane interessati, nonche'
da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
Art. 3.
1. Costituiscono entrate dell'ente Parco da destinare al
conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di
cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive
modificazioni;
e) eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi
dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti
dai servizi resi;
g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle
norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita'
dell'ente Parco.
2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
Art. 4.
Fino alla costituzione dell'Ente Parco le autorizzazioni previste
nella disciplina di tutela vengono rilasciate dai competenti uffici
della regione Basilicata, secondo le modalita' previste dall'art. 10
dell'allegato A.
Art. 5.
L'ente Parco puo' avvalersi, previa stipula di apposita
convenzione, degli enti strumentali della regione, per tutte le
attivita' che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento
delle finalita' dell'area protetta di cui all'art. 2 dell'allegato A.
Art. 6.
Al fine di favorire uno sviluppo ecosostenibile attraverso il
mantenimento e la promozione delle attivita' agro-silvo-pastorali
tradizionali, il recupero dei nuclei rurali e la creazione di nuova
occupazione, saranno attivate opportune forme di incentivazione
attraverso le concessioni di sovvenzioni a privati ed enti locali,
cosi' come previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre
1991, n. 394.
Art. 7.
1. Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a
favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti
all'interno del parco, l'ente Parco puo' concedere l'uso del proprio
nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino
requisiti di qualita' e che soddisfino le finalita' del Parco.
2. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le
disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi' 8 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 107
Allegato A
(previsto dall'art. 1, comma 5)
DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE
DELL'APPENNINO LUCANO - VAL D'AGRI-LAGONEGRESE
Art. 1.
Zonizzazione interna
1. L'area del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val
d'Agri-Lagonegrese, cosi' come delimitata nella cartografia allegata
al presente decreto, e' suddivisa nelle seguenti zone:
zona 1, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con
inesistente o limitato grado di antropizzazione;
zona 2, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e
culturale con limitato grado di antropizzazione;
zona 3, di rilevante valore paesaggistico, storico e culturale
con elevato grado di antropizzazione.
Art. 2.
Tutela e promozione
1. Nell'ambito del territorio di cui all'art. 1, sono assicurate:
a) la conservazione di specie animali o vegetali, di
associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarita'
paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di processi
naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri
ecologici;
b) la tutela del paesaggio;
c) l'applicazione di metodi di gestione del territorio idonei a
favorire una integrazione tra uomo e ambiente mediante il
mantenimento e lo sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
tradizionali;
d) la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura tradizionale e
biologica attraverso opportune forme di incentivazione per la
riconversione delle colture esistenti e di assistenza tecnica alle
imprese;
e) la conservazione del bosco e la gestione delle risorse
forestali attraverso interventi che non modifichino le
caratteristiche fondamentali dell'ecosistema;
f) la promozione di attivita' di educazione, di formazione e di
ricerca scientifica anche interdisciplinare;
g) le attivita' turistiche e ricreative compatibili;
h) il supporto e la valorizzazione delle attivita' produttive
compatibili;
i) la tutela e la valorizzazione degli usi e costumi, delle
consuetudini e delle attivita' tradizionali delle popolazioni
residenti sul territorio, nonche' delle espressioni culturali proprie
e caratteristiche dell'identita' delle comunita' locali;
l) il rispetto degli usi civici delle collettivita' locali che
sono esercitate secondo le consuetudini locali.
Art. 3.
Divieti generali
1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale
dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese, le seguenti
attivita':
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo
delle specie animali ad eccezione di quanto eseguito per fini di
ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco e salvo gli
eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri
ecologici accertati dall'ente Parco ai sensi dell'art. 11, comma 4,
legge 6 dicembre 1991, n. 394; per quanto riguarda le specie ittiche
si applica la normativa vigente salvo quanto previsto alla successiva
lettera c);
b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, fatte
salve le attivita' agro-silvo-pastorali, nonche' la raccolta di
funghi, tartufi e degli altri prodotti del bosco nel rispetto delle
vigenti normative e degli usi civici;
c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie
vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona;
d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e
paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e
di studio previa autorizzazione dell'ente Parco;
e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di
discariche, nonche' l'asportazione di minerali, fatte salve le
rispettive attivita' gia' in atto, esclusivamente finalizzate al
ripristino ambientale dei siti, previa autorizzazione dell'ente
Parco;
f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi,
qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge
11 febbraio 1992, n. 157;
g) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo
ed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo
autorizzato;
h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita'
secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina
del volo e dall'ente Parco per quanto attiene alle necessita' di
tutela delle aree di cui all'art. 1;
i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali, comunali, vicinali gravate da servitu' e fatta eccezione
per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle
attivita' agro-silvo-pastorali;
l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di
recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle
abitazioni e degli impianti tecnologici, di quelle accessorie alle
attivita' agro-silvo-pastorali, purche' realizzate utilizzando
tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee
a protezione delle attivita' zootecniche;
m) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori dei
centri urbani, non autorizzate dall'ente Parco;
n) l'attivita' di estrazione e di ricerca di idrocarburi
liquidi e relative infrastrutture tecnologiche;
o) la realizzazione di opere che comportino la modifica del
regime delle acque, fatte salve quelle necessarie alla sicurezza
delle popolazioni e le opere minori legate all'esercizio delle
attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali che comunque non incidono
sugli alvei naturali.
2. In riferimento alla lettera n) del comma 1 e' fatta salva la
realizzazione di opere e l'esercizio delle attivita' connesse che
hanno gia' ottenuto il giudizio positivo di compatibilita' ambientale
ai sensi della vigente normativa in materia di valutazione di impatto
ambientale, nonche' quelle relative agli interventi per i quali alla
data di approvazione della proposta di intesa da parte del consiglio
regionale siano state avviate le procedure di valutazione di impatto
ambientale.
Art. 4.
Divieti in zona 1
1. Nelle aree di zona 1 di cui all'art. 1 vigono in particolare i
seguenti ulteriori divieti:
a) l'uso dei fitofarmaci;
b) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di
destinazione d'uso di quelli esistenti, fatte salve le strutture di
servizio agli impianti turistici e sportivi esistenti, e fatte salve,
altresi', le previsioni dei piani paesistici di ambito laddove
vigenti e/o in fase di approvazione;
c) le utilizzazioni boschive non previste nei piani di
assestamento forestale approvati dall'ente Parco, fatti salvi gli
interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli interventi
fitosanitari, le cure colturali e gli interventi selvicolturali
ritenuti dall'ente Parco opportuni per la salvaguardia dei boschi;
d) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore;
e) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e nuove opere
di mobilita', ad eccezione di quelle di servizio per le attivita'
agro-silvo-pastorali;
f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di
qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica informativa
del parco e della segnaletica esistente, purche' conforme a quella
del C.A.I.;
g) le opere tecnologiche ad eccezione degli impianti di
approvvigionamento idrico e di depurazione di modesta entita' ed
antincendio, previa autorizzazione dell'ente Parco.
Art. 5.
Divieti in zona 2
1. Nelle aree di zona 2 di cui all'art. 1 vigono oltre ai divieti
generali di cui all'art. 3 i seguenti divieti:
a) la circolazione di natanti a motore nei bacini lacustri ad
eccezione delle attivita' di sorveglianza e di soccorso;
b) le utilizzazioni boschive su territori di proprieta'
demaniale non previste nei piani di assestamento forestale gia'
vigenti e/o in fase di approvazione o approvati dall'ente Parco,
fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi,
gli interventi fitosanitari, le cure colturali e gli interventi
selvicolturali ritenuti dall'ente Parco opportuni per la salvaguardia
dei boschi; nonche' i progetti e le istanze di taglio, redatti ai
sensi della legge della regione Basilicata 10 novembre 1998, n. 42, e
della D.G.R. n. 956/2000 art. 1, comma 2, per i quali le
amministrazioni comunali hanno gia' avviato le procedure
amministrative fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 6.
Regime autorizzativo generale
1. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e delle
loro varianti generali e parziali, per la parte ricadente nell'area
del Parco, deve essere preceduta da intesa con l'ente Parco.
2. Le utilizzazioni boschive su territori ricadenti all'interno
del perimetro del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val
d'Agri-Lagonegrese vengono autorizzate dall'autorita' competente
territorialmente, secondo le normative nazionali e regionali vigenti
in materia.
Art. 7.
Regime autorizzativo in zona 1
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono sottoposti ad
autorizzazione dell'ente Parco i seguenti interventi:
a) le opere tecnologiche, fatte salve le competenze del
Ministero delle comunicazioni;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia cosi' come definiti dall'art. 31, primo
comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
c) i piani di assestamento forestale.
2. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria cosi' come definiti dall'art.
31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457,
dandone comunicazione all'organismo di gestione.
Art. 8.
Regime autorizzativo in zona 2
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 5 sono sottoposti ad
autorizzazione dell'ente Parco i seguenti interventi:
a) opere che comportino modificazione del regime delle acque al
fine della sicurezza delle popolazioni;
b) opere tecnologiche quali elettrodotti con esclusione delle
opere necessarie alla elettrificazione rurale, gasdotti con
esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione
delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;
c) realizzazione di' piste ed impianti per lo sci di fondo;
d) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di nuove opere
di mobilita';
e) interventi di restauro e di risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia, cosi' come definiti dalle lettere c) e d)
del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, cosi' come definiti dalle
lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della suddetta legge
5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'ente di gestione.
3. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio
che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono
all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo
art. 10, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione
dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del
luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di
mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di
gestione provvedera' ad ordinare in via cautelativa la sospensione
dei lavori.
Art. 9.
Regime autorizzativo in zona 3
1. Nelle aree di zona 3 di cui all'art. 1 sono fatte salve le
previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, in corso di
adozione, di programmazione, e comunque entro il 31 dicembre 2007.
Art. 10.
Modalita' di richiesta delle autorizzazioni
1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'ente
Parco, per quanto disposto agli articoli 6, 7, 8 e 9 e' subordinato
al rispetto da parte del richiedente delle seguenti condizioni:
a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte
dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i
pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti
istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto
dalla normativa vigente;
b) l'autorizzazione e' rilasciata per le opere non ricadenti in
zona 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione
richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potra' essere
prorogato di ulteriori trenta giorni per necessita' di istruttoria;
decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata.
2. Le autorizzazioni dell'ente Parco relative agli strumenti di
pianificazione e agli interventi soggetti rispettivamente a
conferenza di pianificazione e conferenza di localizzazione e
relativi accordi di cui agli articoli 25, 26, 27, 28 della legge
11 agosto 1999, n. 23, sono rese nelle medesime sedi dal
rappresentante dell'ente Parco convocato a norma delle suddette
procedure.
Art. 11.
Norma transitoria
1. Nelle more dell'entrata a regime dell'ente Parco, i pareri per
i progetti e gli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 6,
7 e 8 sono ricompresi nelle rispettive procedure autorizzative
espletate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 8 <----