Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4941, del 24 ottobre 2015
Beni Culturali.Legittimità autorizzazione della Soprintendenza per destinazione del locale con vincolo storico - artistico a deposito di rifiuti

L’autorizzazione riguarda in grande parte rifiuti differenziati non percolanti, quindi una serie di inerti come vetro, plastiche, metalli e carta ed inoltre residui naturali, come residui di potatura e sfalci, legno ed indumenti usati. Inoltre l’autorizzazione ha carattere temporaneo, poiché l’uso permesso dovrà essere limitato a quattro anni nell’attesa del reperimento di altro locale idoneo. Il provvedimento è condizionato dal restauro delle scale di accesso al complesso monumentale sovrastanti il deposito, che resta comunque un vano di 14 m²., area del tutto minimale rispetto alla grandezza del complesso. La nuova destinazione comporterà la ripulitura e la tinteggiatura di tutte le parti esterne antistanti al locale in parola, dunque la sparizione dei cassonetti di raccolta oggi presenti e di eventuali versamenti abusivi. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04941/2015REG.PROV.COLL.

N. 00917/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 917 del 2015, proposto dal Comune di Capri in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lembo, con domicilio eletto presso i dott. Alfredo e Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria n. 2; 

contro

La Marco Polo Srl in persona del rappresentante legale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Lamberti, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, viale dei Parioli, 67; 

e con l'intervento di

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI n. 3998/2014, resa tra le parti, concernente nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Marco Polo Srl;

Visto l’intervento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2015 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti l’avvocato Oronzo Caputo su delega dell'avv. Antonio Lembo, l’Avvocato dello Stato Mario Capolupo, l’avvocato Antonio Lamberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il 15 aprile 2013 il Comune di Capri richiedeva alla competente Soprintendenza l’autorizzazione ad eseguire alcune opere di manutenzione straordinaria ai fini della temporanea utilizzazione come sito per la raccolta differenziata dei rifiuti di un piccolo deposito della superficie di mq. 14, facente parte di un complesso immobiliare denominato ex Convento delle Teresiane, sottoposto a vincolo storico - artistico dal 21 novembre 1926 e condotto in locazione dal Comune.

Interveniva dapprima il 10 settembre 2013 il preavviso di rigetto da parte della Soprintendenza per incompatibilità della pretesa destinazione con i valori storico - artistici dell’intero monumento e la mancata presentazione da parte dei proprietari di un progetto di restauro più volte sollecitato; dopo i chiarimenti comunali della previsione del risanamento delle scale di accesso del convento sovrastanti il deposito, la sua chiusura per tutto il giorno e la rimozione del punto di raccolta di rifiuti attualmente ubicato a ridosso delle scale di accesso, la soprintendenza autorizzava l’esecuzione dei lavori prescrivendo la realizzazione di opere di restauro e la ripulitura dell’area antistante il locale dai cassonetti.

L’autorizzazione veniva impugnata davanti al Tar della Campania dalla Marco Polo s.r.l. proprietaria di parte dell’ex Convento, sostenendo l’incompatibilità dell’autorizzata destinazione del locale a deposito di rifiuti con il vincolo architettonico gravante sull’intero immobile.

Con sentenza n. 3998 del 17 luglio 2014 il Tar accoglieva il ricorso, rilevando la distonia tra la destinazione funzionale che si intendeva imprimere al bene e la sua vocazione di bene culturale, visto che tale destinazione era in aperto conflitto con l’art. 20 comma 1 del Codice dei beni culturali, secondo cui “I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione”.

Con appello notificato il 16 gennaio 2015 il Comune di Capri impugnava la sentenza in questione, sostenendo l’erroneità della pronuncia, la quale aveva ignorato che il vano in questione aveva sempre posseduto la destinazione di deposito e non si comprendeva perché la protrazione potesse essere ontologicamente incompatibile con le esigenze del bene, visto che si trattava di rifiuti non percolanti e non maleodoranti, privi di portata lesiva ed equivalenti in pratica a qualsiasi altro materiale stipabile in un magazzino, comunque esterno all’immobile principale; non veniva dato alcun conto delle ragioni della Soprintendenza che aveva mutato avviso sulla compatibilità delle opere, ritenendo soddisfacenti le precisazioni del Comune le quali avevano chiarito che il Comune medesimo avrebbe, altresì, eliminato il punto raccolta dei rifiuti che attualmente è ancora esterno e che il deposito resterà chiuso per tutta la giornata, presidiato da un operatore ecologico che riceverà i rifiuti differenziati in orari predeterminati.

L’appellante concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

La S.r.l. appellata si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto, mentre si è costituita ad adiuvandum l’Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione dei Beni Culturali, sostenendo le ragioni del Comune di Capri.

Alla odierna udienza del 13 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Si deve dapprima rilevare l’inammissibilità dell’intervento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, costituitosi in giudizio per sostenere le ragioni dell’appellante Comune di Capri.

Infatti il provvedimento che ha dato origine alla controversia è stata la nota autorizzativa della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia emessa a vantaggio del Comune di Capri conduttore in locazione di parte del bene immobile consistente nell’ex Convento delle Teresiane e davanti alla quale è insorta la proprietaria del bene immobile Società Marco Polo: è pacifico che la Soprintendenza era parte resistente nel giudizio di primo grado ed a fronte dell’accoglimento del ricorso e del conseguente annullamento della nota autorizzativa sopraindicata, la stessa era tenuta a proporre appello avverso la sentenza del Tar napoletano nella qualità di pubblica amministrazione che aveva emesso l’atto impugnato e non poteva intervenire nel processo in adesione alle tesi del Comune, il quale era direttamente interessato al rilascio dell’autorizzazione, ma doveva rivestire esclusivamente le vesti di parte principale nella qualità di appellante.

Nel merito il Collegio ritiene di poter aderire alle tesi del Comune di Capri.

Ad una attenta e complessiva lettura del provvedimento in origine impugnato si rileva che sussistono le condizioni per ritenere la legittimità del comportamento della Soprintendenza e ciò anche alla luce delle condizioni attuali del complesso monumentale e della situazione venutasi a creare nelle sue adiacenze.

In primo luogo l’autorizzazione riguarda in grande parte rifiuti differenziati non percolanti, quindi una serie di inerti come vetro, plastiche, metalli e carta ed inoltre residui naturali, come residui di potatura e sfalci, legno ed indumenti usati; in secondo luogo l’autorizzazione ha carattere temporaneo, poiché l’uso permesso dovrà essere limitato a quattro anni nell’attesa del reperimento di altro locale idoneo; in terzo luogo il provvedimento è condizionato dal restauro delle scale di accesso al complesso monumentale sovrastanti il deposito, che resta comunque un vano di 14 m²., area del tutto minimale rispetto alla grandezza del complesso; in quarto luogo va considerato che la nuova destinazione comporterà la ripulitura e la tinteggiatura di tutte le parti esterne antistanti al locale in parola, dunque la sparizione dei cassonetti di raccolta oggi presenti e di eventuali versamenti abusivi; in quinto luogo si deve tenere conto che il vincolo storico-artistico imposto nel 1926 ai sensi della legge di giugno 1909 n. 364, ricade oggi su un complesso architettonico che ha nonostante tutto subito trasformazioni e manipolazioni, diventando da convento comprensivo di chiesa ad una somma di plurime destinazioni, tra le quali segnatamente quella abitativa, le quali hanno forzosamente comportato una serie di trasformazioni che hanno reso il bene alquanto diverso dall’epoca di apposizione del vincolo.

Per le suesposte considerazioni l’appello deve essere dunque accolto con la conseguente riforma della sentenza impugnata.

Sussistono tuttavia le condizioni per compensare le spese di giudizio tra le parti, vista anche la peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

Sabato Guadagno, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)