MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
ORDINANZA 18 dicembre 2008
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
GU n. 13 del 17-1-2009
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u);
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice
penale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modifiche;
Visto l\'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l\'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6
ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell\'Amministrazione, al
Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Considerando il dilagare del fenomeno di uccisione di animali
mediante l\'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito
urbano, che extraurbano nonche\' le sempre piu\' frequenti morti tra la
fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate
volontariamente nell\'ambiente, con conseguenti rilevanti danni al
patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via
di estinzione;
Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul
territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi,
rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per
l\'ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, che
indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale;
Ordina:

Art. 1.

Finalita\'
1. La presenza nell\'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni
o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute
dell\'uomo, degli animali e per l\'ambiente.
2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e
dell\'incolumita\' delle persone, degli animali e dell\'ambiente e\'
vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare
e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze
tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e\' vietato,
altresi\', la detenzione, l\'utilizzo e l\'abbandono di qualsiasi
alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o
lesioni al soggetto che lo ingerisce .
3. Il proprietario o il responsabile dell\' animale deceduto a causa
di esche o bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorita\'
competenti.
4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da
ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalita\' tali da
non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e
pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone
interessate con almeno cinque giorni lavorativi d\'anticipo. La
tabellazione dovra\' contenere l\'indicazione della presenza del
veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento,
la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.


                               Art. 2.

Compiti del medico veterinario
1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia
conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene a
conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie
animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al
sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale
territorialmente competente.
2. In caso di decesso dell\'animale il medico veterinario deve
inviare le spoglie e ogni altro campione utile all\'identificazione
del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all\'Istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati
da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica.
A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di
avvelenamento confermato dall\'Istituto zooprofilattico sperimentale,
il medico veterinario, ove ritenga, puo\' emettere diagnosi autonoma,
senza l\'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.


                               Art. 3.

Istituti Zoooprofilattici Sperimentali
1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono sottoporre ad
autopsia l\'animale ed effettuare le opportune analisi sui campioni
pervenuti o prelevati in sede autoptica.
2. L\'Istituto di cui al comma 1, deve eseguire le analisi entro
trenta giorni dall\'arrivo del campione e comunicarne gli esiti al
medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario
dell\'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e, qualora
positivo, all\'Autorita\' giudiziaria.


                               Art. 4.

Compiti del sindaco
1. Il sindaco, a seguito della segnalazione di cui all\'art. 2,
comma 1, deve dare immediate disposizioni per l\'apertura di una
indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorita\'
competenti.
2. Il sindaco, qualora venga accertata la violazione dell\'art. 1,
provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica
dell\'area interessata.
3. Il sindaco, entro 48 ore dall\'accertamento della violazione
dell\' art. 1, provvede, in particolare, ad individuare le modalita\'
di bonifica del terreno e del luogo interessato dall\'avvelenamento,
prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonche\' ad
intensificare i controlli da parte delle Autorita\' preposte.
4. Per garantire una uniforme applicazione delle attivita\' previste
dal presente articolo, e\' attivato, presso ciascuna Prefettura, un
«Tavolo di coordinamento» per la gestione degli interventi da
effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
5. Il Tavolo di cui al comma 4, coordinato dal Prefetto o da un suo
rappresentante, e\' composto da un rappresentante della provincia, dai
sindaci delle aree interessate e da rappresentanti dei Servizi
veterinari delle Aziende sanitarie locali, del Corpo forestale dello
Stato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per
territorio, delle Guardie zoofile e delle Forze di polizia locali.


                               Art. 5.

Obblighi per i produttori
1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti
fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei
topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico,
civile ed agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante che
lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso
in cui la forma commerciale sia «un\'esca», deve essere previsto un
contenitore con accesso solo all\'animale bersaglio.
2. Nell\' etichetta dei prodotti di cui al comma 1 devono essere
indicati le modalita\' d\'uso e di smaltimento del prodotto stesso.


                               Art. 6.

Entrata in vigore
1. La presente Ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la
registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia di
dodici mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.
Roma, 18 dicembre 2008
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 242