TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008, n. 172

Testo del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 del 6 novembre 2008), coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 1), recante «Misure straordinarie per fronteggiare l\'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche\' misure urgenti di tutela ambientale».

GU n. 2 del 3-1-2009
   Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e\' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell\'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull\'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche\' dell\'art. 10, commi 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l\'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratterini corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))
A norma dell\'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell\'attivita\' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1.

Misure per incentivare il conferimento di rifiuti
ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio
(( 1. Fino al termine dello stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all\'articolo 19
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, )) al fine di
incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e
il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di
imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di
100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree
di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati
all\'uopo autorizzati. Per tale attivita\' al soggetto conferente il
materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio
nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo
stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei
rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con
l\'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1
ed in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti
ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il
servizio di raccolta a domicilio e\' esentato dal pagamento degli
oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla
concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e
liquidati dall\'amministrazione comunale ((a valere sulle
disponibilita\' iscritte nell\'apposita contabilita\' speciale istituita
ai sensi dell\'articolo 17 )) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
3. Con una o piu\' ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell\'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono disciplinate
le modalita\' attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo.


                               Art. 2.

Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed
impianti di gestione dei rifiuti
1. (( Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, )) allo scopo
di fronteggiare il fenomeno dell\'illecito abbandono dei rifiuti sul
territorio della regione Campania (( e fermo restando il rispetto
della normativa comunitaria vigente in materia, i soggetti pubblici
competenti, informando le competenti strutture sanitarie, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a
legislazione vigente, )) dispongono la rimozione ed il trasporto di
cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o
private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli
abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese
quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con
l\'assistenza dell\'Agenzia regionale per la protezione ambientale
della Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela
della salute pubblica e dell\'ambiente, nonche\' anche in deroga alle
procedure di cui all\'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, e\' consentito
l\'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della
necessaria idoneita\' tecnica ai sensi della normativa vigente. I
soggetti pubblici competenti individuano, anche in deroga alla
vigente normativa, nel rispetto dei principi generali in materia di
tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare
quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia
dell\'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo
necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonche\'
all\'attribuzione dei codici CER ai fini dell\'avvio delle successive
fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di
tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.
2. I rifiuti provenienti dalle aree di cui al comma 1 sono
destinati ad attivita\' di recupero, ovvero di smaltimento secondo
quanto previsto dalla parte IV e relativi allegati del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
(( 2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, in collaborazione con l\'Agenzia regionale per la
protezione ambientale della Campania, nell\'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilita\' dei
rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti
stessi.
2-ter. All\'articolo 121, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo la lettera g) e\' inserita la seguente:
«g-bis) i dati in possesso delle autorita\' e agenzie competenti
rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate
e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e
periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente,
da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini». ))
3. Le autorita\' competenti autorizzano l\'attivazione e la gestione
dei siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici
giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il
Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede in via sostitutiva, con oneri a carico dell\'autorita\'
inadempiente, su proposta del Sottosegretario di cui al decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123.
4. All\'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
dopo il comma 1, e\' inserito il seguente: «1-bis. Il Sottosegretario
di Stato dispone, (( previa motivata verifica di un\'effettiva
esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione
Campania, )) la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il
sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei
rifiuti gia\' prodotti e stoccati per la produzione di energia
mediante l\'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a
salvaguardia della salute della popolazione e dell\'ambiente; a tale
fine il Sottosegretario di Stato individua, (( sentiti gli enti
locali competenti, un sito idoneo nel territorio della regione
Campania. All\'attuazione del presente comma si provvede nell\'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica». ))


                            (( Art. 2-bis

Modifica al comma 4 dell\'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123, in materia di individuazione di aree di interesse strategico
nazionale.
1. All\'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123, dopo le parole. «I siti, le aree» sono inserite le seguenti: «,
le sedi degli uffici». ))


                            (( Art. 2-ter

Interpretazione autentica del comma 2 dell\'articolo 8 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di stoccaggio e
deposito temporaneo di rifiuti.
1. Il comma 2 dell\'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123, si interpreta nel senso che, nelle more del funzionamento a
regime del sistema dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, sono autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di
smaltimento aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01,
19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 e il deposito di essi presso qualsiasi
area di deposito temporaneo.
2. L\'attuazione del comma 2 dell\'articolo 8 del citato
decreto-legge n. 90 del 2008, come interpretato dal comma 1 del
presente articolo, e\' sottoposta all\'autorizzazione comunitaria. ))


                               Art. 3.

Commissariamento di enti locali
1. All\'articolo 142 del testo unico delle leggi sull\'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 1 e\' inserito il seguente: «1-bis. Nei territori
in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in
caso di (( grave inosservanza )) degli obblighi posti a carico delle
province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero
e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla
individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti
di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di (( grave ))
inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti
alla disciplina delle modalita\' del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione
del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e
trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli
197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come
precisati dalle ordinanze di protezione civile, (( il Sottosegretario
di Stato delegato alla gestione dell\'emergenza assegna all\'ente
interessato un congruo termine perentorio per adottare i
provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine,
su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, )) con decreto del
Ministro dell\'interno possono essere rimossi il sindaco, il
presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle
giunte.».


                               Art. 4.

Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti
nella provincia di Caserta
1. Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione
delle societa\' provinciali di cui all\'articolo 20 della legge della
regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i
comuni della provincia di Caserta, anche in forma associata, che si
avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e
di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, avviano le procedure per l\'affidamento del servizio
di raccolta dei rifiuti urbani, (( anche avvalendosi delle deroghe al
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previste
dall\'articolo 18 )) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
purche\' si tratti di bacino di utenza di almeno quindicimila
abitanti. I bandi di gara contengono misure di assegnazione del
personale dipendente dal Consorzio unico, in proporzione alle quote
di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base
alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e comunque
utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai
sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria
Federambiente, nonche\' criteri di preferenza per l\'assorbimento del
personale del Consorzio medesimo.
2. I comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle
province di Napoli e di Caserta limitatamente alla raccolta
differenziata, con le procedure di cui al comma 1, affidano entro
sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
predetto servizio alle societa\' che svolgono il servizio di raccolta
dei rifiuti urbani, con il trasferimento del personale dipendente del
Consorzio utilizzato presso i medesimi comuni ai gestori del
servizio. Nel caso in cui il predetto personale sia utilizzato in
piu\' comuni, la ripartizione del personale avviene in proporzione
alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino
costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio
1993, n. 10.
3. Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la
vigilanza dei prefetti territorialmente competenti che nominano il
presidente della Commissione di gara per l\'affidamento del servizio.
Qualora i comuni non provvedano entro il termine di cui ai commi 1 e
2, i prefetti competenti, previa diffida, nominano un commissario ad
acta per i necessari adempimenti, (( con oneri a carico delle
autorita\' inadempienti e senza nuovi o maggiori oneri )) a carico del
bilancio dello Stato.


                               Art. 5.

Lavoro straordinario del personale militare
(( 1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale
militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal
16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, e\' autorizzata l\'erogazione di un
compenso ulteriore rispetto a quello di cui all\'ordinanza del
Commissario delegato per l\'emergenza rifiuti nella regione Campania
26 febbraio 2008, n. 92. Il compenso e\' da considerarsi remunerativo
anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario
di guardia e dell\'indennita\' di marcia riferiti al medesimo periodo.
Per l\'attuazione del presente comma e\' autorizzata la spesa massima
di 660.000 euro per l\'anno 2008. Al relativo onere si provvede a
valere sulle disponibilita\' iscritte nell\'apposita contabilita\'
speciale istituita ai sensi dell\'articolo 17 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123. ))
2. (Abrogato).
3. All\'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123, dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «, nonche\'
per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti,».


                               Art. 6.

Disciplina sanzionatoria
1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225:
a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati
abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette
nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti
pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di
volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle
dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta
centimetri, e\' punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi;
se l\'abbandono, lo sversamento, il deposito o l\'immissione nelle
acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;
b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che
abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in
modo incontrollato e presso siti non autorizzati o incendiano i
rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee,
sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta
di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque
anni se si tratta di rifiuti pericolosi;
c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con
colpa, il responsabile e\' punito con l\'arresto da un mese ad otto
mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l\'arresto da sei
mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;
d) chiunque effettua una attivita\' di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in
mancanza dell\'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte
dalla normativa vigente e\' punito:
1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni,
nonche\' con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta
di rifiuti non pericolosi;
2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa
da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti
pericolosi;
e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e\'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la
multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della
reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a
centomila euro se la discarica e\' destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla
sentenza pronunciata ai sensi dell\'art. 444 del codice di procedura
penale consegue la confisca dell\'area sulla quale e\' realizzata la
discarica abusiva se di proprieta\' dell\'autore del reato, fatti salvi
gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della
meta\' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o
richiamate nelle autorizzazioni, nonche\' nelle ipotesi di carenza dei
requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o
comunicazioni;
g) chiunque effettua attivita\' di miscelazione di categorie
diverse di rifiuti pericolosi di cui all\'allegato G della parte IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi, e\' punito con la pena di cui
alla lettera d), numero 2), o, se il fatto e\' commesso per colpa, con
l\'arresto da sei mesi a un anno;
h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 2003, n. 254, e\' punito con la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro,
ovvero con la pena dell\'arresto da tre mesi a un anno se il fatto e\'
commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i
quantitativi non superiori a duecento litri o quantita\' equivalenti.
(( 1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente
articolo, poste in essere con l\'uso di un veicolo, si procede, nel
corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del
medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del
veicolo. ))


                               Art. 7.

Campagna informativa
1. Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul
sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, si puo\' far ricorso ad
una campagna informativa e di comunicazione, anche sul sistema
sanzionatorio introdotto dal presente decreto, mediante appositi
comunicati o adeguati spazi all\'interno della programmazione
televisiva e radiofonica.
2. Nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla
enogastronomia la concessionaria del servizio pubblico puo\' garantire
un congruo spazio di approfondimento avente contenuto educativo sulle
tipologie e le corrette modalita\' di conferimento, smaltimento e
recupero dei rifiuti, (( nonche\' sull\'importanza, dal punto di vista
economico, del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta
differenziata. ))
3. Le iniziative di informazione sono attuate dal Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in
collaborazione con il Dipartimento per l\'informazione e l\'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle relative attivita\'
si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle suddette
amministrazioni coinvolte, allo scopo finalizzati e gia\' previsti a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
(( 4. E\' prevista, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, la realizzazione di adeguati spazi informativi
nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali,
satellitari, nonche\' mediante l\'utilizzazione della piattaforma web.
4-bis. Nell\'ambito della relazione di cui all\'art. 19-bis del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Governo, su proposta del
Sottosegretario di Stato di cui al medesimo decreto-legge, informa il
Parlamento circa lo stato di attuazione dell\'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, ovvero circa le ragioni della
mancata revoca della dichiarazione dello stato d\'emergenza per i
singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione
impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.
))


                             Art. 7-bis

Formazione scolastica
(( 1. Al fine di formare i giovani relativamente all\'importanza
della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio,
nonche\' alla realizzazione di tutte le pratiche utili per
l\'attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative
di formazione attraverso l\'inserimento dell\'educazione ambientale nei
programmi scolastici relativi al periodo dell\'obbligo di istruzione,
come definito dall\'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni.
2. Con decreto del Ministero dell\'istruzione, dell\'universita\' e
della ricerca, di concerto con il Ministero dell\'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita\'
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nell\'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. ))


                               Art. 8.

Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi
1. In relazione alle esigenze connesse all\'emergenza rifiuti in
Campania ed al fine di potenziare le capacita\' operative, anche per
gli aspetti antincendi, sono assegnate in posizione di comando, al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, un numero non inferiore a 35 unita\' di personale
operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo non
superiore al termine di cui all\'articolo 19 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123.
2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente
articolo ed in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, e\' rinnovato ogni novanta giorni.
(( 2-bis. Per l\'attuazione dei commi 1 e 2 e\' autorizzata la spesa
di 980.000 euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle
disponibilita\' iscritte nell\'apposita contabilita\' speciale istituita
ai sensi dell\'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. ))
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile e\' autorizzato ad acquistare, (( entro il termine
dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania di cui all\'articolo 19 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, )) anche in deroga alle procedure ordinarie ed
in particolare di quelle di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per
assicurare la piena capacita\' operativa del personale del Corpo
nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. (( Ai relativi oneri, pari a
2.160.000 euro, si provvede a valere sulle disponibilita\' iscritte
nell\'apposita contabilita\' speciale istituita ai sensi dell\'articolo
17 del citato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che a tale fine
sono versate all\'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alla missione e al programma pertinenti del Ministero
dell\'interno. ))
4. Il personale e i mezzi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono impiegati
per compiti comunque rientranti nelle attivita\' istituzionali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle localita\' individuate dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, dandone comunicazione, per i necessari raccordi
operativi, al direttore regionale dei Vigili del fuoco della
Campania.
5. All\'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nella rubrica dopo la parola: «antincendio» sono inserite le
seguenti: «, di protezione civile» ed al comma 1 dopo la parola:
«antincendio» sono inserite le seguenti: «e di protezione civile come
individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su
proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri».
6. Al fine dell\'immediata identificazione durante le operazioni di
emergenza degli aeromobili del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le marche di
immatricolazione da I-DPCA a I-DPCZ, qualora gia\' assegnate ad
aeromobili che siano stati cancellati dal Registro aeronautico
nazionale, possono essere nuovamente assegnate dall\'ENAC
esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento medesimo.


                               Art. 9.

Incentivi per la realizzazione degli inceneritori
1. All\'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come modificato dal comma 7 dell\'articolo 4-bis del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per quelli in costruzione» sono inserite le
seguenti: «o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre
2008»;
b) le parole: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 dicembre
2009»;
c) dopo il primo periodo, e\' aggiunto, in fine, il seguente: «Sono
comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al
secondo periodo del comma 1117 dell\'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte
organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi
connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima
della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
(( 1-bis. All\'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della
definizione delle modalita\' di calcolo, il Gestore dei servizi
elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato
termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data di
emanazione del decreto di cui al periodo precedente, sviluppa e
sottopone all\'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, l\'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la
determinazione della quota di produzione di energia elettrica
imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando
realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti
energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresi\'
identificate le tipologie dei rifiuti per le quali e\' predeterminata
la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai
fini dell\'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della
definizione delle modalita\' di calcolo di cui al periodo precedente,
la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti
rinnovabili riconosciuta ai fini dell\'accesso ai meccanismi
incentivanti e\' pari al 51 per cento della produzione complessiva per
tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:
a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell\'articolo 183
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani». ))


                            (( Art. 9-bis

Altre misure urgenti di tutela ambientale
1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell\'illecito abbandono
di rifiuti e di evitare l\'espandersi dello stato di emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si
applicano le seguenti disposizioni dirette a superare,
nell\'immediato, le difficolta\' riscontrate dagli operatori del
settore del recupero dei rifiuti nell\'applicazione del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:
a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all\'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si
considerano altresi\' conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi
degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59;
b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all\'art. 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in
materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i
soggetti economici interessati o le associazioni di categoria
rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del
comma 4 dell\'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del
2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4,
continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste,
anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purche\' nel
rispetto delle norme comunitarie. ))


                            (( Art. 9-ter

Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani
1 Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento
dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
derivanti dal Protocollo di Kyoto, di incrementare la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili e di contribuire all\'aumento
dell\'occupazione e degli investimenti, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell\'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, d\'intesa con la Conferenza unificata di cui all\'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nel rispetto delle
attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione
dei rifiuti, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano
nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla
raccolta differenziata.
2. Il piano nazionale di cui al comma 1 indica i finanziamenti
pubblici, comunitari e privati disponibili a legislazione vigente per
la realizzazione degli interventi in esso previsti e individua i
contributi compensativi a favore degli enti locali.
3. Al piano nazionale di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell\'articolo 195 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ))


                          (( Art. 9-quater

Misure urgenti in materia di rifiuti
1. Ai fini di una maggiore sostenibilita\' economica e gestionale
dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul
territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da
avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell\'articolo 107 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e\' sostituito dal
seguente:
«3. Non e\' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati,
in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli
scarti dell\'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di
rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili,
previo accertamento dell\'esistenza di un sistema di depurazione da
parte dell\'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura
adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria
delle zone servite da tali sistemi. L\'installazione delle
apparecchiature e\' comunicata da parte del rivenditore al gestore del
servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio».
2. Il comma 8-bis dell\'articolo 2 del decreto legislativo 16
gennaio 2008, n. 4, e\' abrogato.
3. Il comma 19 dell\'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio
2008, n. 4, e\' sostituito dal seguente:
«19. All\'articolo 182, il comma 8 e\' abrogato». ))


                              Art. 10.

Norma di interpretazione autentica
1. Il comma 1 dell\'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123, si interpreta nel senso che per creditori si intendono anche le
societa\' appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi
dell\'articolo 2359 del codice civile, delle societa\' originarie
affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della
realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.


                              Art. 11.

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara\' presentato alle Camere per la conversione
in legge.