 Cass. Sez. III n. 39796 del 25 settembre 2013 (Cc 10 apr 2013)
Cass. Sez. III n. 39796 del 25 settembre 2013 (Cc 10 apr 2013)
Pres. Teresi Est. Andronio Ric.Maduli 
Urbanistica.Installazione di cartelloni pubblicitari 
La sistemazione di un cartellone pubblicitario richiede il rilascio del preventivo permesso di costruire quando, per le sue rilevanti dimensioni, comporti sotto il profilo urbanistico ed edilizio un sostanziale mutamento del territorio rispetto al suo contesto preesistente (conforme a 39797/2013, non massimata). (In motivazione, la Corte ha osservato che non vi è rapporto di specialità tra la disciplina sanzionatoria penale in materia urbanistica e auto sismica del d.P.R. n. 380 del 2001 e quella amministrativa del D.Lgs. n. 507 del 1993).
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. TERESI   Alfredo           - Presidente  - del 10/04/2013
 Dott. FRANCO   Amedeo            - Consigliere - SENTENZA
 Dott. ROSI     Elisabetta        - Consigliere - N. 979
 Dott. GRAZIOSI Chiara            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO Alessandro   - rel. Consigliere - N. 41613/2012
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 MADULI DOMENICO N. IL 03/04/1973;
 avverso l'ordinanza n. 138/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del  03/07/2012;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA  ANDRONIO;
 sentite le conclusioni del PG Dott. Salzano Francesco, rigetto del  ricorso.
 udito il difensore avv. Durante Olga di Vibo Valentia.  RITENUTO IN FATTO
 1. - Con ordinanza del 3 luglio 2012, il Tribunale di Catanzaro ha  rigettato il ricorso proposto dall'indagato avverso il decreto di  sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 1  giugno 2012, avente ad oggetto un impianto pubblicitario consistente  in una struttura a cornice in ferro di m 3 x 2, bifacciale, ancorata  al suolo mediante pilastro tubolare in ferro, oltre a 12 plinti  costituenti le basi per l'istallazione di 6 cartelloni pubblicitari  ottenuti con scavo e posa in opera di calcestruzzo lavorato, in  relazione ai reati di cui all'art. 81 c.p., comma 2, D.P.R. n. 309  del 1990, art. 44, comma 1, lett. b), artt. 93, 94 e 95.
 2. - Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il  difensore, ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione  del D.Lgs. n. 507 del 1993, del D.Lgs. n. 285 del 1992, del D.P.R. n.  495 del 1992. Secondo la ricostruzione difensiva, spetta ai Comuni  determinare, con proprio regolamento e piano particolareggiato, la  quantità e la tipologia degli impianti pubblicitari che possono  essere installati nel territorio comunale, nonché le modalità e le  procedure per ottenere l'autorizzazione all'installazione.  Il sistema sanzionatorio per l'inosservanza delle disposizioni del  D.Lgs. n. 507 del 1993, del regolamento comunale e del piano generale  degli impianti è contenuto nell'art. 24 di tale decreto legislativo.  A tale regime si aggiunge quello previsto dall'art. 23 C.d.S. (D.Lgs.  n. 285 del 1992) e art. 53 del relativo regolamento di attuazione  (D.P.R. n. 495 del 1992). Per la difesa, il regolamento e il piano  sono gli strumenti attraverso i quali l'amministrazione comunale  esprime le scelte compiute al fine di garantire un'equilibrata  protezione della variegata trama di molteplici interessi, di natura  urbanistica, edilizia, economica, culturale, viaria, tra loro  interferenti, che in diversa misura vengono in rilievo nell'attività  pubblicitaria. Ne conseguirebbe che detta normativa avrebbe carattere  speciale rispetto a quella generale in materia edilizia contenuta nel  D.P.R. n. 380 del 2001, ivi compresa la disciplina antisismica. Il  ricorrente giunge a tale interpretazione in considerazione del  disposto del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 168, il quale prevede che la  collocazione di cartelli o mezzi pubblicitari in violazione delle  disposizioni a tutela del paesaggio è punita con le sanzioni  amministrative previste dal richiamato art. 23 C.d.S..  A tali considerazioni la difesa aggiunge che, con deliberazione del  22 luglio 2011, la giunta regionale della Calabria ha catalogato gli  impianti pubblicitari come opere minori, sottraendoli alle leggi  nazionali e regionali in materia di edilizia sismica. Nel caso in  esame - prosegue la difesa - la società della quale il ricorrente è  legale rappresentante è titolare di regolare autorizzazione  all'installazione dell'impianto oggetto di sequestro, che appartiene  alla tipologia maggiormente diffusa a livello nazionale ed è infisso  al suolo senza uso di calcestruzzo, mediante pilastro tubolare in  ferro.
 Con un secondo motivo di doglianza, si rileva la violazione dell'art.  125 c.p.p., comma 3, e art. 321 c.p.p., comma 1, perché non vi  sarebbe nel provvedimento impugnato una sufficiente motivazione in  ordine al concreto ed attuale pericolo della libera disponibilità  dell'impianto pubblicitario sottoposto a misura cautelare. La  motivazione sul punto concernerebbe - secondo la difesa -  esclusivamente i plinti, che non appartengono alla società  dell'indagato, ma ad altro soggetto che ha proposto autonoma istanza  di riesame; con la conseguenza che il provvedimento di sequestro  avrebbe dovuto essere dichiarato nullo dal giudice del riesame.  CONSIDERATO IN DIRITTO
 3. - Il ricorso non è fondato.
 Le pur pregevoli argomentazioni poste dal ricorrente a sostegno del  primo motivo di doglianza si scontrano con l'orientamento di questa  Corte secondo cui la sistemazione di un'insegna o tabella  pubblicitaria richiede il rilascio del preventivo permesso di  costruire quando per le sue rilevanti dimensioni comporti mutamento  territoriale; atteso che soltanto un sostanziale mutamento del  territorio nel suo contesto preesistente, sia sotto il profilo  urbanistico che edilizio, fa assumere rilevanza penale alla  violazione del regolamento edilizio, con conseguente integrazione del  reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b),  (sez. 3, 15 gennaio 2004, n. 5328, rv. 227402; sez. 3, 22 ottobre  2010, n. 43249, rv. 248724; sez. 4, 18 gennaio 2007, n. 6382, rv.  236104). Deve rilevarsi, in particolare, che non vi è rapporto di  specialità tra la disciplina sanzionatoria penale dettata in materia  urbanistica e antisismica dal D.P.R. n. 380 del 2001 e quella,  amministrativa pecuniaria, dettata dal decreto legislativo n. 507 del  1993, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche  affissioni, in quanto si tratta di sanzioni poste a tutela di  interessi giuridici diversi, presidiando la prima la pubblica  incolumità e l'altra il controllo sulle pubbliche affissioni, in  relazione al loro contenuto, alla loro natura commerciale,  all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
 Nè a tale ricostruzione vale obiettare, come fa il ricorrente, che  il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 168 richiama, per l'apposizione di  cartelli con mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni  poste a tutela del paesaggio, le stesse sanzioni amministrative  previste dal codice della strada, perché la tutela del paesaggio  rappresenta un interesse diverso e ulteriore rispetto al corretto  assetto dei territorio e soprattutto, alla tutela dell'incolumità  pubblica nelle zone sismiche.
 Correttamente, dunque, nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto  sussistente il fumus commissi delicti, in presenza di opere di nuova  costruzione, realizzate in zona sismica, stabilmente ancorate al  suolo e determinanti una sensibile e durevole trasformazione del  territorio.
 Quanto al periculum in mora, oggetto del secondo motivo di doglianza,  la motivazione adottata dal Tribunale risulta, del pari, pienamente  adeguata, perché prende le mosse dalla constatazione che la libera  disponbilità dei beni sequestrati potrebbero determinare una  protrazione delle conseguenze dannose del reato, in particolare sotto  il profilo sismico, ed evidenzia che l'uso dei plinti,  indipendentemente dalla proprietà degli stessi, potrebbe consentire  all'indagato di impiantare intelaiature per sorreggere altri  tabelloni pubblicitari, che potrebbero rappresentare potenziali  pericoli per la pubblica incolumità, in ragione della dichiarata  sismicità della zona e della vicinanza al ciglio stradale.  4. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al  pagamento delle spese processuali.
 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  			processuali.
 Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013.
 Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2013
 
                    




