Consiglio di Stato Sez. IV n. 4405 del 17 maggio 2024
Urbanistica.Impianti distributori di carburanti

In materia di impianti distributori di carburanti, con il d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 si è proceduto alla sostituzione del regime di concessione con quello di autorizzazione, in quanto ritenuto più idoneo a consentire il libero esercizio dell'attività di installazione e di gestione degli impianti sulla base della sola autorizzazione comunale subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Detto passaggio al regime autorizzatorio configura un potere conformativo di tipo particolare rispetto all'ambito esclusivamente urbanistico, essendo affidato ai Comuni il compito di definire i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree su cui possono essere istallati gli impianti, con un apposito atto di raccordo con la disciplina urbanistica, in modo da consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private. Al riguardo il d.lgs. 32/1998 pone due principi: il primo, che è contenuto nell’art. 1, comma 2, per cui l'autorizzazione all’esercizio dell’impianto di carburante è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni; il secondo (art. 2, comma 1 -bis) per cui la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. Quanto a questa seconda disposizione (art. 2, comma 1 - bis, d.lgs. 32/1998) occorre premettere che il mero adeguamento cui fa riferimento la disposizione sta ad intendere che trattasi di una modifica degli strumenti di pianificazione che non richiede la procedura della variante. L'art. 2, comma 1 - bis, d.lgs. 32/1998 va interpretato nel senso che consente la localizzazione e l'installazione degli impianti di distribuzione di carburante in ogni zona del territorio comunale senza necessità di ricorrere ad apposite procedure di variante, ma ciò non impedisce ai Comuni di opporre alla presentazione delle istanze tese alla installazione di impianti di carburanti, in una zona diversa da quella di tipo A, l'incompatibilità dell'intervento con le disposizioni edilizie del piano regolatore, le prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, le disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico delle Regioni.

Pubblicato il 17/05/2024

N. 04405/2024REG.PROV.COLL.

N. 03948/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3948 del 2020, proposto da Borghese Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

contro

Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Andrea Camarda, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 1041/2020, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati delle parti come da verbale.


FATTO e DIRITTO

1. La questione controversa riguarda la disposizione dirigenziale del SUAP del Comune di Napoli n. 358 del 29 settembre 2019 recante il rigetto dell'istanza presentata dall’appellante per il rilascio di titolo unico comprensivo di permesso di costruire avente ad oggetto l'intervento di realizzazione di nuovo impianto stradale di distribuzione di carburante.

Tra gli atti presupposti, oggetto di impugnativa, rientra anche il “Piano di Razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti” (di seguito Piano Carburanti) del Comune di Napoli adottato con delibera di C.C. n. 1230 del 3 marzo 2000.

Va richiamato che il SUAP, verificata la completezza formale della pratica, aveva inoltrato la stessa agli Uffici preposti al rilascio dei relativi pareri di competenza e, segnatamente, al Servizio Sportello Unico Edilizia Privata, quale ufficio competente al rilascio del permesso di conformità urbanistica, il quale, con nota prot. PG/2019/433230 del 16 maggio 2019, aveva richiesto al SUAP di “verificare preliminarmente la conformità dell’intervento richiesto al Piano per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti del Comune di Napoli e, segnatamente, di chiarire se l’impianto rientrasse nelle aree di opportunità del suddetto Piano”.

Detto Servizio aveva comunicato al SUAP che, qualora l’area non fosse rientrata nelle “aree di opportunità” individuate dal Piano Carburanti del Comune di Napoli, l’istruttoria in corso sarebbe stata interrotta in quanto l’intervento non sarebbe stato conforme alla normativa urbanistica in vigore nel Comune di Napoli.

A seguito della richiesta di chiarimenti in parola, il SUAP, con nota del prot. n. G/2019/466281 del 28 maggio 2019, aveva rilevato che l’area in questione non rientrava nelle cc.dd. “aree di opportunità” del Piano Carburanti del Comune di Napoli, costituendo ciò motivo ostativo al rilascio del titolo unico richiesto.

Con successiva nota prot. n. 541586 del 20 giugno 2019, il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale del Comune di Napoli aveva comunicato al SUAP che “l’intervento non è assentibile in quanto in contrasto con la disciplina urbanistica della “Variante al P.r.g. per la Zona Occidentale” e non ricompreso nelle aree di opportunità di cui al Piano per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburante della città di Napoli”. Infine, con disposizione dirigenziale n. 358 del 29 settembre 2019 ora impugnata, il SUAP ha rigettato l’istanza presentata dalla ricorrente per il rilascio di titolo unico comprensivo di permesso di costruire per intervento di realizzazione di nuovo impianto stradale di distribuzione di carburante, in quanto “l’area per cui è stata avanzata richiesta da codesta società non rientra tra le aree di opportunità individuate dal Piano stesso” e l’intervento non era assentibile in quanto “non […] conforme alla normativa urbanistica in vigore in quanto per l’area oggetto d’intervento non è consentita la realizzazione di nuove volumetrie come nel caso in esame”.

Il SUAP ha altresì rilevato che l’area oggetto dell’intervento rientrava:

a) nella zona nB – agglomerati urbani di recente formazione disciplinata dall’art. 8 delle norme di attuazione della variante per la zona occidentale;

b) nell’ambito “8 Nato” disciplinato dall’art. 30;

c) nel perimetro dell’area di interesse archeologico;

d) nell’area della Pianificazione di Emergenza per il rischio vulcanico Campi Flegrei – Zona Rossa di cui al DPCM del 24/06/2016.

Il SUAP ha altresì evidenziato che l’area ricadeva nella prima perimetrazione del sito potenzialmente inquinato di interesse nazionale di Bagnoli – Coroglio, modificato con DM 08/08/2014 G.U. n. 195 del 23/08/2014 e che qualora l’area fosse ricaduta nei siti individuati nel Piano regionale di bonifica di cui alla delibera del Consiglio Regionale della Campania n. 777 del 25/10/2013 (adottato con DGRC n. 129 del 27/05/2013 – BURC 30/2013) avrebbe dovuto essere applicata la procedura di cui all’art. 242 d.lgs. 152/2006.

Avverso detto provvedimento gli odierni appellanti hanno proposto ricorso innanzi al Tribunale ammnistrativo regionale della Campania, sezione quarta, che lo ha rigettato.

2. Propongono ora appello per i seguenti motivi.

I Error in iudicando sul secondo e terzo motivo di ricorso: sulle “aree di opportunità” del “piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti” del Comune di Napoli: violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 32 del 11.2.1998 – violazione e falsa applicazione degli artt. 9,10, 17 e 18 della l.r. Campania 30/7/2013 n. 8 - 7 violazione dell’art. 41 della Costituzione e del principio di libertà dell’iniziativa economica privata - motivazione erronea su un punto decisivo della controversia.

II Ancora sul secondo e terzo motivo di ricorso e sul mancato inserimento del fondo nelle “aree di opportunità”: ulteriore error in iudicando per motivazione erronea su un punto decisivo della controversia.

III Error in iudicando sul quarto motivo di ricorso: sulla illegittimità e/o inefficacia sopravvenuta del piano carburanti. violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 32 del 11.2.1998 – violazione e falsa applicazione degli artt. 9,10, 17 e 18 della l.r. Campania 30/7/2013 n. 8 – motivazione erronea su un punto decisivo della controversia.

IV Error in iudicando sul quinto motivo di ricorso: ancora sulla illegittimità e/o inefficacia sopravvenuta del piano carburanti. Violazione e falsa applicazione del regolamento regionale n. 1/2012 - Violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 32 del 11.2.1998 e ss.mm. ii. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 9,10, 17 e 18 della l.r. Campania 30/7/2013 n. 8 - Motivazione erronea su un punto decisivo della controversia.

V Sul sesto motivo di ricorso: sugli ulteriori motivi di inaccoglibilità dell’istanza: Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 30 delle n.t.a. della variante zona occidentale al p.r.g. del Comune di Napoli - Violazione e falsa applicazione del d.P.C.M del 24/6/2016 - Violazione e falsa applicazione del dm. 8/8/2014 – Violazione e falsa applicazione della delibera del consiglio regionale della Campania n. 777 del 25/10/2013 - Violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 32 del 11.2.1998 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 9,10, 17 e 18 della l.r. Campania 30/7/2013 n. 8 – Motivazione erronea su un punto decisivo della controversia.

VI Error in iudicando sul settimo motivo di ricorso: sulla disparità di trattamento - Violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 32 del 11.2.1998 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 9,10, 17 e 18 della l.r. Campania 30/7/2013 n. 8 - Eccesso di potere per disparità di trattamento – Violazione dell’art. 41 della Costituzione e del principio di libertà dell’iniziativa economica privata – Motivazione erronea su un punto decisivo della controversia.

2.1 Gli odierni appellanti hanno proposto ricorso in primo grado avverso i richiamati provvedimenti di diniego del Comune di Napoli che è stato rigettato.

L’appello si fonda principalmente sul fatto che, ad avviso dell’appellante, il mancato inserimento dei suoli di interesse nelle “aree di opportunità” - previste dal Piano Carburanti ai fini dell’installazione degli impianti di distribuzione - non può essere motivo per giustificare l’incompatibilità urbanistica dell’intervento con la disciplina urbanistica di riferimento.

Questa Sezione ha disposto incombenti istruttori con ordinanza collegiale n.6229 del 26 giugno 2023 con la quale ha ordinato al Comune di Napoli di depositare il Piano Carburanti nella formulazione vigente all’epoca del provvedimento oggetto di ricorso e le eventuali modifiche successivamente intervenute; ha, altresì, ordinato di depositare una dettagliata e documentata relazione sull’istruttoria compiuta in relazione agli altri permessi rilasciati dall’Ente nelle zone di opportunità nonché sui permessi per i due impianti su suoli non ricompresi nelle “aree di opportunità” del Piano Carburanti, secondo quanto dichiarato da parte appellante (Roti Fuel, Via Nuova Casoria - San Pietro a Patierno Napoli; Union Fuel, Via Limitone di Arzano.

Il Comune di Napoli, in data 3 ottobre 2023, ha adempiuto depositando agli atti di causa la relativa documentazione.

2.2 Con il primo motivo (rubricato: Error in iudicando sul secondo e terzo motivo di ricorso: sulle “aree di opportunità” del “piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti” del Comune di Napoli: violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 32 del 11.2.1998 – violazione e falsa applicazione degli artt. 9,10, 17 e 18 della l.r. Campania 30/7/2013 n. 8 - 7 violazione dell’art. 41 della Costituzione e del principio di libertà dell’iniziativa economica privata - motivazione erronea su un punto decisivo della controversia), l’appellante ritiene che il mancato inserimento dei suoli della appellante nelle “aree di opportunità” del vigente Piano Carburanti non può essere motivo per giustificare l’incompatibilità urbanistica dell’intervento con la disciplina urbanistica di riferimento del Comune di Napoli, né può voler significare l’incompatibilità dell’intervento con lo strumento urbanistico generale.

Ciò in quanto i distributori di carburanti sono ricompresi fra le opere di urbanizzazione secondaria, pertinenti la sede stradale e realizzabili su qualunque zona urbanistica ad eccezione delle Zone A e di quelle vincolate; a tal fine richiama l’art. 2, comma 1- bis, d.lgs. 32/1998 sulla scorta del quale ritiene che la natura dell’impianto di distribuzione non soffre delle limitazioni opposte dall’ordinamento urbanistico alle altre realizzazioni edili, derogando alla regola della piena valenza della destinazione urbanistica quale limite insuperabile nella facoltà di trasformazione.

Con il secondo motivo (rubricato: Ancora sul secondo e terzo motivo di ricorso e sul mancato inserimento del fondo nelle “aree di opportunità”: ulteriore error in iudicando per motivazione erronea su un punto decisivo della controversia) l’appellante basa la propria censura sull’articolo 2, comma 1 bis, d.lgs.32/1998 e art.1 n.t.a al fine di sostenere la possibilità di realizzazione di nuovi impianti in qualsiasi zona, a prescindere dall’individuazione delle zone di opportunità.

In particolare, sostiene l’appellante che il piano carburanti non varia il p.r.g. e non avrebbe natura pianificatoria ma conformativa in materia di impianti ed accessori; a tal proposito, richiama un testo diverso dall’art.1 n.t.a (si veda ricorso di appello, pag. 13) da quello riportato alla sentenza gravata; quest’ultimo testo è analogo a quello acquisito mediante la richiamata ordinanza collegiale.

Entrambi i motivi possono essere scrutinati insieme.

I motivi non sono fondati.

Va premesso che in materia di impianti distributori di carburanti, con il d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 si è proceduto alla sostituzione del regime di concessione con quello di autorizzazione, in quanto ritenuto più idoneo a consentire il libero esercizio dell'attività di installazione e di gestione degli impianti sulla base della sola autorizzazione comunale subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni (cfr. in tal senso Consiglio di Stato sez. V – 1 marzo 2003, n. 1124).

Detto passaggio al regime autorizzatorio configura un potere conformativo di tipo particolare rispetto all'ambito esclusivamente urbanistico, essendo affidato ai Comuni il compito di definire i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree su cui possono essere istallati gli impianti, con un apposito atto di raccordo con la disciplina urbanistica, in modo da consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 5 ottobre 2015, n. 4624)

Al riguardo il d.lgs. 32/1998 pone due principi:

- il primo, che è contenuto nell’art. 1, comma 2, per cui l'autorizzazione all’esercizio dell’impianto di carburante è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni;

-il secondo (art. 2, comma 1 -bis) per cui la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

Quanto a questa seconda disposizione (art. 2, comma 1 - bis, d.lgs. 32/1998) occorre premettere che il mero adeguamento cui fa riferimento la disposizione sta ad intendere che trattasi di una modifica degli strumenti di pianificazione che non richiede la procedura della variante.

Come già evidenziato dalla giurisprudenza, l'art. 2, comma 1 - bis, d.lgs. 32/1998 va interpretato nel senso che consente la localizzazione e l'installazione degli impianti di distribuzione di carburante in ogni zona del territorio comunale senza necessità di ricorrere ad apposite procedure di variante, ma ciò non impedisce ai Comuni di opporre alla presentazione delle istanze tese alla installazione di impianti di carburanti, in una zona diversa da quella di tipo A, l'incompatibilità dell'intervento con le disposizioni edilizie del piano regolatore, le prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, le disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico delle Regioni (cfr. Consiglio di Stato sez. V - 13/11/2009, n. 7096).

Quindi, nella sostanza, si tratta di leggere le due disposizioni in questione (l’articolo 1 che richiama i vincoli urbanistici e l’art 2, comma 1 - bis, che invece fa riferimento al mero adeguamento senza variante degli strumenti urbanistici) in modo coordinato senza che sia possibile pervenire alla conclusione - prospettante dall’appellante - per cui gli impianti sarebbero collocabili in qualsiasi zona senza dovere rispettare i limiti del p.r.g.; diversamente opinando non sussisterebbe una qualche ratio a fondamento della previsione dell’art. 1 che richiama la conformità urbanistica.

Ed infatti in giurisprudenza si è ritenuto che in materia di distribuzione di carburanti si configura un potere conformativo di tipo particolare rispetto all'ambito esclusivamente urbanistico, affidandosi ai Comuni il compito di definire i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree su cui possono essere istallati gli impianti, con un apposito atto di raccordo con la disciplina urbanistica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 5 ottobre 2015, n. 4624).

2.3 Va ancora detto che l’art. 1 n.t.a. del Piano per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti nel testo acquisito in sede di verificazione e riportato dalla decisione di primo grado - corrispondente a quello - dispone:

“Le zone individuate nella cartografia individuano “opportunità” di destinazione ad impianto di distribuzione carburante. Tutte le zone individuate in cartografia non costituiscono varianti né grafiche né normative rispetto agli strumenti urbanistici vigenti o in corso di approvazione, risultando la localizzazione della rete di distribuzione solo un’ulteriore possibilità tecnica e normativa soprapposta e concomitante con le previsioni urbanistiche.

Le installazioni di nuovi impianti in zone sottoposte a vincolo o in centro storico, zona omogenea A, richiedono variante urbanistica.

Oltre le suddette zone rimangono consentite le installazioni di nuovi impianti in tutte le zone e sottozone del P.R.G., nel rispetto della normativa regionale e dei pareri dei competenti Servizi del Comune”.

Dalla lettura della richiamata norma del piano carburanti emerge che:

- per le zone “opportune “si può rilasciare l’autorizzazione, senza procedere ad alcuna verifica ulteriore ai fini urbanistici; la collocazione fissata dal piano carburanti è una ulteriore possibilità che si sovrappone - secondo la formulazione dell‘art. 1 n.t.a - a quella urbanistica;

- per le zone sottoposte a vincolo o in zona A vale il divieto assoluto di installazione di impianti di carburanti, salvo variante (cfr. art 1, comma 2, n.t.a);

- per le restanti zone, come evidenziato dal Comune appellato in sede di adempimento alla richiamata ordinanza collegiale (cfr. PG/2023/785926 del 2/10/2023, pag. 2, non numerata), non sussiste un divieto di installazione ma detta installazione deve essere conforme ai limiti del p.r.g.

Nella sostanza il richiamato art. 1 n.t.a. dispone che per le zone di opportunità è sufficiente detto inserimento anche ai fini urbanistici senza richiedere varianti; mentre per quelle non rientranti tra le zone di “opportunità” l’installazione è condizionata al rispetto dei vincoli del p.r.g. ed alle sue eventuali varianti.

Da quanto sin qui evidenziato emerge che la norma dell’art. 1 n.t.a del piano è legittima in quanto nel creare le zone di opportunità, attua, con il primo comma, l’art. 2, comma 1-bis d.lgs. 32/1998; mentre lascia inalterato il rispetto del vincolo del p.r.g. per quelle espressamente vincolate e per quelle altre zone per le quali richiede il rispetto della normativa regionale e dei pareri dei competenti Servizi del Comune (che, ovviamente, non possono dare parere in senso contrario allo strumento urbanistico).

In conclusione l’istituzione delle zone di opportunità non comporta l’esclusione di ogni altra localizzazione ove questa sia compatibile con i vincoli del p.r.g.

In ogni caso, per completezza, va rilevato che è vietata l’individuazione di zone specifiche su cui installare gli impianti perché è proprio questo tipo di disciplina urbanistica che la riforma si è posto il fine di evitare (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 14 marzo 2023 n. 2647); nel caso specifico l’art. 1 n.t.a oltre alle aree di opportunità consente l’utilizzazione di zone sottoposte a vincolo previo variante (comma 2) e delle altre aree (comma 3) previo il rispetto dei pareri dei servizi del Comune e della Regione.

Da ciò ne consegue che non vi è alcuna restrizione all’esercizio dell’attività di impresa atteso che si tratta piuttosto di conciliare - come già detto - quanto prevede l’art. 1 d.lgs. 32/1998 (conformità al p.r.g.) e quanto dispone l’art. 2, comma 1 - bis (la localizzazione come mero adeguamento); ossia di trovare un punto di equilibrio tra i diversi interessi rappresentati, ossia l’esercizio dell’attività economica e la pianificazione urbanistica.

3. Con il terzo motivo (rubricato: illegittimità del piano carburanti per mancato adeguamento dopo art 17, l.r. 8/2013) l’appellante rileva che la decisione di primo grado sarebbe erronea atteso che il Piano Carburanti del Comune di Napoli, risalente al 2000, deve ritenersi inefficace per il mancato adeguamento alla disciplina regionale sopravvenuta ossia alla l.r. 8/2013; inoltre, l’appellante ritiene che sulla scorta della natura di opera di urbanizzazione secondaria (cfr. invero in tal senso Consiglio di Stato, sez. IV del 18 febbraio 2016, n. 651) la legge regionale dovrebbe consentire la loro installazione non aumentando la volumetria e la superficie.

Il motivo è infondato.

Preliminarmente va rilevato che l’art. 17, comma 3, l.r. 8/2013 dispone che: i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree, già individuati dal Comune ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 32/1998, sono adeguati dallo stesso Comune alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione previsto nell' articolo 20, se non conformi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.

Il successivo comma 4 dispone altresì: Per i Comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione non hanno fissato i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo 32/1998, o non hanno provveduto all'adeguamento entro il termine stabilito dal comma 3, si applicano le norme vigenti.

Nella sostanza la nuova legge richiede una attuazione da parte dei Comuni mediante l’adeguamento della normativa locale alla legge regionale ma anche al regolamento, che non è stato adottato.

Il successivo comma 4 dispone la sopravvivenza della normativa previgente - tra cui è da annoverare il piano dei carburanti del 2000 - in caso di mancato adeguamento; e quindi non può ipotizzarsi una abrogazione - come prospetta l’appellante - del richiamato piano e la sopravvivenza del precedente regolamento 1/2012 di cui al successivo motivo di ricorso.

Se infatti la legge regionale dispone la sopravvivenza della normativa precedente in mancanza di adeguamento del Comune alla legge ed al regolamento, a maggior ragione detta sopravvivenza deve ritenersi sussista nel caso - come quello in esame - in cui sia mancata l’adozione del regolamento regionale.

Peraltro, come condivisibilmente evidenziato dal giudice di primo grado in altra controversia (Tar 610/2019), la volontà del legislatore regionale (richiamata dalla memoria del Comune appellato del 15/2/24) è stata quella di non lasciare privo di regole il settore della regolamentazione comunale sino alla completa definizione delle norme a livello legislativo e regolamentare.

Conseguentemente il piano carburanti del Comune di Napoli del 2000, nel caso specifico, è efficace compresa la previsione delle aree di opportunità.

4. Con il quarto motivo di ricorso (rubricato: Error in iudicando sul quinto motivo di ricorso: ancora sulla illegittimità e/o inefficacia sopravvenuta del piano carburanti. Violazione e falsa applicazione del regolamento regionale n. 1/2012 - Violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 32 del 11.2.1998 e ss.mm. ii. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 9,10, 17 e 18 della l.r. Campania 30/7/2013 n. 8 - Motivazione erronea su un punto decisivo della controversia) rileva l’applicabilità del previgente regolamento regionale n. 1/2012 sulla scorta del quale venivano individuate delle zone ove l’installazione di impianti di distribuzione di carburanti era incompatibile in modo assoluto e delle zone ove era prevista una incompatibilità relativa, soggetta a valutazione da parte dell’amministrazione comunale.

Il motivo è infondato.

Come sopra evidenziato, in primo luogo, va rilevato che si è ritenuto ancora vigente il Piano del Comune di Napoli.

Inoltre, in ogni caso l’art. 25 del previgente r.r. 1/2012 si riferisce agli impianti esistenti nei confronti dei quali le amministrazioni comunale devono svolgere delle verifiche circa l’incompatibilità della loro collocazione; non a caso il comma 4 dell’art 25 in questione dispone che: Nei casi in cui i suddetti interventi di adeguamento e di eliminazione delle incompatibilità relative, non siano possibili, gli impianti sono sottoposti a provvedimento comunale di chiusura.

5. Con il quinto motivo (rubricato: Sul sesto motivo di ricorso: sugli ulteriori motivi di inaccoglibilità dell’istanza: Violazione e falsa applicazione dell’artt. 22 e 30 delle n.t.a. della variante zona occidentale al p.r.g. del Comune di Napoli - Violazione e falsa applicazione del d.P.C.M del 24/6/2016 - Violazione e falsa applicazione del dm. 8/8/2014 – Violazione e falsa applicazione della delibera del consiglio regionale della Campania n. 777 del 25/10/2013 - Violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 32 del 11.2.1998 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 9,10, 17 e 18 della l.r. Campania 30/7/2013 n. 8 – Motivazione erronea su un punto decisivo della controversia) l’appellante ritiene che la sentenza di primo grado non ha esaminato le censure proposte avverso i molteplici vizi del provvedimento di diniego; vizi che ripropone, in primo luogo, facendo riferimento alla possibilità di realizzare attrezzature di quartiere tra le quali rientrano gli impianti di carburante

Il motivo è infondato.

Preliminarmente va rilevato che il diniego in questione riguarda, come emerge dal testo del provvedimento impugnato, la realizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante in zona non rientrante in quelle definite di opportunità; in relazione a detto motivo si è rilevato che è infondato sulla scorta di quanto sopra evidenziato e pertanto detto profilo è assorbente.

In ogni caso, va evidenziato che nella nozione di attrezzature di quartiere non rientrano, sulla scorta di quanto dispone il d.m. 1444/68, gli impianti di distribuzione di carburante.

In considerazione della infondatezza della richiamata censura vanno considerati assorbite le restanti censure relative alla zona archeologica, zona evacuazione nonché alle questioni ambientali che comunque non possono assumere rilievo prevalente rispetto al thema decidendum.

6. Con il sesto motivo l’appellante rileva altri due impianti che non sono collocati nelle aree di opportunità e che conseguentemente versano in situazioni identiche a quelle dell’appellata.

Il motivo non è fondato.

Sulla scorta di ciò in sede di ordinanza istruttoria, come sopra evidenziato, sono stati chiesti elementi al Comune appellato.

Dall’adempimento all’ordinanza istruttoria del Comune (prot.874497 del 30 ottobre 2023) emerge la conformità edilizia degli impianti richiamati dall’appellante.

In particolare sono stati rilasciati i seguenti pareri positivi nonché, successivamente i relativi permessi di costruire:

1.Parere PG/167424 del 15.03.2011 e Disposizione Dirigenziale n.216 del 23.05.2014 (PE722/2012) - Impianto distribuzione carburanti in via detta Nuova Casoria s.n.c. (NCT — Foglio 40, Part. 520 e 559) — richiedente Roti s.a.s. di lorio Giovanni &C.;

2.Parere PG/187707 del 24.03.2011 e Disposizione Dirigenziale n.68/2014 - Impianto distribuzione carburanti alla via Limitone D'Arzano (NCT — Foglio 4, Part.193 e 324) - richiedente Soc. D'Angelo di D'Angelo Vincenzo & C.

In merito al secondo permesso di costruire n.68/2014, con Disposizione Dirigenziale n.182 del 8.02.2018 il Servizio Sportello Unico Edilizia, è stata successivamente rigettata l'istanza di variante presentata in data 2.11.2017 (PE1651/2017) finalizzata all'ampliamento delle attività commerciali ed impermeabilizzazione dell'area esterna, e con Disposizione Dirigenziale n.168 del 11.02.2019 è stata disposta l'inefficacia della successiva SCIA PG/592822 del 28.06.2018 avente ad oggetto analoghi interventi di completamento in quanto "l'area in questione ricade in zona E Componenti strutturanti la conformazione naturale del territorio, sottozona Ea, Aree Agricole, della Variante Generale al PRG, disciplinata dagli artt.39 e 40, per i quali sono consentiti solo interventi connessi all'attività agricola, ed è posta al di fuori delle aree di opportunità di cui al Piano di razionalizzazione dei carburanti licenziato dal Comune di Napoli nel 2000, pertanto l'intervento è da valutare con lo strumento urbanistico generale (cfr. sentenza Tar Campania n.05614/2016) rispetto al quale, si sottolinea, risulta difforme".

Da quanto sin qui rilevato gli interventi richiamati dall’appellante, per i quali è stato rilasciato il permesso di costruire, sono intervenuti in epoca antecedente al 2015, ossia all’epoca in cui è formato l’orientamento giurisprudenziale del giudice di primo grado che ritiene necessaria la conformità urbanistica; ciò si ritiene dimostrato dalla data dei richiamati provvedimenti sub 1) e 2) nonché dalla Disposizione Dirigenziale n.168 del 11.02.2019 (richiamata in sede di adempimento all’ordinanza collegiale) che ha disposto l'inefficacia della SCIA PG/592822 del 28.06.2018 per determinati interventi in quanto "l'area in questione ricade in zona E … della Variante Generale al PRG, disciplinata dagli artt.39 e 40, per i quali sono consentiti solo interventi connessi all'attività agricola, ed è posta al di fuori delle aree di opportunità di cui al Piano di razionalizzazione dei carburanti licenziato dal Comune di Napoli nel 2000…”.

7. In ultimo, per completezza si rileva che nella memoria di parte appellante di discussione per l’udienza del 1° giugno 2023 è riportato un motivo nuovo relativo al primo motivo di ricorso, non riportato nell’atto di appello; detto motivo è pertanto inammissibile atteso che le memorie sono solo esplicative e non introduttive di nuovi motivi.

8. In considerazione di quanto sin qui esposto l’appello è respinto e pertanto viene confermata la sentenza di primo grado.

9. In considerazione della complessità della fattispecie si ritiene sussistono giusti motivi per una compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere

Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore