Urbanistica.Differenza tra pergolato e tettoia
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TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I n. 143 del 23 maggio 2022
Urbanistica.Differenza tra pergolato e tettoia
Il pergolato non può essere coperto nella parte superiore in quanto struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Di norma quindi il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa.
La gestione dei rifiuti deve conciliarsi con la normativa Seveso
La gestione dei rifiuti deve conciliarsi con la normativa Seveso
di Mauro SANNA
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Urbanistica.Condono edilizio e onere della prova sulla ultimazione delle opere
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 3481 del 16 maggio 2022
Urbanistica.Condono edilizio e onere della prova sulla ultimazione delle opere
In materia di condono edilizio, l’onere della prova circa l’effettiva ultimazione delle opere entro la data utile grava integralmente sulla parte privata, senza possibilità alcuna di inversione, dovendosi negare rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è applicabile nell'ambito del processo amministrativo, in quanto la stessa, sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, non possiede alcun valore probatorio e può, al più, costituire soltanto un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l'attività istruttoria dell'Amministrazione. Non può il richiedente il condono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferendo il suddetto onere di prova contraria in capo all'amministrazione
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Ambiente in genere.Screening o Valutazione di impatto ambientale
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TAR Emilia Romagna (BO) Sez. I n. 512 del 13 giugno 2022
Ambiente in genere.Screening o Valutazione di impatto ambientale
L’art. 26 c. 6, del d.lgs. n. 152/2006 nella formulazione “pro tempore” vigente in tema di efficacia quinquennale della valutazione di impatto ambientale non si applica anche alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening) di cui all’art. 19 d.lgs. 152/2006 dal momento che anche l’art. 8-bis, comma 6, della Direttiva 2011/92 non impone agli Stati membri la fissazione di un termine di efficacia alla stessa VIA.
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Acque.Primi appunti su una legge che salva poco il mare
Primi appunti su una legge che salva poco il mare
di Gianfranco AMENDOLA
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Rifiuti.Ordinanza di rimozione e persona giuridica
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TAR Umbria Sez. I n.325 del 23 maggio 2022
Rifiuti.Ordinanza di rimozione e persona giuridica
Quando il destinatario dell’emanando provvedimento ex art. 192 del codice dell’ambiente non sia una persona fisica, ma una persona giuridica pubblica o privata, deve essere esclusa una concezione “antropomorfica” dell’elemento soggettivo, rilevando soprattutto il dato oggettivo della disfunzione della struttura organizzativa e il dato in sé – quando si tratti della gestione di un bene – della obiettiva trascuratezza ed incuria della gestione. Ma ciò non toglie che, prima dell’adozione dell’ordine di rimozione di cui all’art. 192, c. 3, del codice dell’ambiente, la colpevolezza, anche nella forma “non antropomorfizzata” della disfunzione organizzativa ovvero della trascuratezza e dell’incuria della gestione del bene, deve essere oggetto di accertamento in contraddittorio con il soggetto interessato.
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