Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Il riordino del codice delle comunicazioni elettroniche, l’equa ripartizione dello spazio elettromagnetico e i nuovi limiti per i campi elettromagnetici
The reorganization of the electronic communications code, the equitable distribution of electromagnetic space and the new limits for electromagnetic fields
di Settimio PAVONCELLO, Daniele FRANCI, Tommaso AURELI, Maila STRAPPINI - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio
TAR Lazio (LT) Sez. II n. 400 del 30 maggio 2024
Urbanistica.Vincolo di inedificabilità decennale sulle aree boschive interessate dal passaggio del fuoco
Il vincolo di inedificabilità decennale sulle aree boschive interessate dal passaggio del fuoco è escluso quando, unitamente alla compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti, si accompagni un quid pluris, ravvisabile almeno nella circostanza che l’intervento fosse programmato o che vi fosse stata una localizzazione dell’opera prima del passaggio del fuoco. Se dunque dopo la riforma del 2003 (modifica legislativa operata dall’art. 4, comma 173, della L. n. 350 del 2003 sulla legge 353\2000, art. 10) è stato eliminato, al primo comma della norma, la necessità ai fini dell'edificazione del rilascio, in data precedente l'incendio, della relativa autorizzazione o concessione edificatoria e non è più sostenibile per evitare l’applicazione del divieto posto dalla norma l’ipotesi di un effettivo rilascio della “relativa autorizzazione o concessione” prima dell’incendio, si reputa necessario che vi sia traccia almeno di un “programmato intervento” nei sensi detti, oltre alla mera compatibilità urbanistico-edilizia dell’opera.
Cass. Sez. III n. 24060 del 18 giugno 2024 (CC 29 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Iaconisi
Beni ambientali.Livellamento del terreno
Integra il reato di cui all'art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'abusiva esecuzione, in area paesaggisticamente vincolata, di lavori, consistenti tra l'altro nel livellamento del terreno, essendo soggetto ad autorizzazione ogni intervento modificativo. Tanto in virtù del principio, persistente anche alla luce della disciplina di cui al Dlgs. 42/04, secondo il quale in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, la necessità di preventiva autorizzazione riguarda ogni attività comportante una modificazione dell'assetto territoriale, ivi compresa la conformazione dei luoghi.
TAR Lazio (LT) Sez. I n. 389 del 28 maggio 2024
Rifiuti.Obblighi di bonifica e distinzione tra responsabile dell’inquinamento e proprietario del sito.
L'Amministrazione non può imporre al proprietario di un'area inquinata, che non sia l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, di cui all'art. 240, comma 1, lettere m) e p) del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario "incolpevole" restano limitati a quanto espressamente previsto dall'articolo 253 del medesimo decreto legislativo in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari.
Cass. Sez. III n. 24257 del 19 giugno 2024 (UP 15 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Bruschelli
Caccia e animali.Somministrazione di farmaci senza specifiche necessità terapeutiche
Il benessere animale, tutelato attraverso la fattispecie ex art. 544 ter cod. pen., evoca il concetto di qualità della vita del singolo animale come da esso percepita e presuppone che l'animale goda di buona salute. In altri termini, il benessere animale nel suo complesso, oltre a ricomprendere la salute e il benessere fisico, esige che l'animale, in quanto essere senziente, goda di un benessere psicologico e sia in grado di poter esprimere i suoi comportamenti naturali. Ne consegue che la somministrazione, ad opera dell'uomo, di farmaci senza specifiche necessità terapeutiche non può rientrare nel concetto di garanzia del benessere animale, anche perché, in realtà, tale azione intende perseguire ben altra finalità. La somministrazione di farmaci antidolorifici al cavallo espone l’animale, perché in buona salute ab origine, a situazioni di stress (assolutamente comuni nelle competizioni) e rischi ulteriori che possono pregiudicarne il suo stato psico-fisico. Ben si spiega allora, come questa Corte abbia stabilito, sull’ulteriore presupposto in ragione del quale per “doping equino, al pari del doping umano, si intende l'utilizzazione di qualsiasi agente esogeno (farmacologico, endocrinologico, ematologico, etc.) ovvero di manipolazione clinica che, in assenza di idonee e necessarie indicazioni terapeutiche, sia finalizzata al miglioramento delle prestazioni”, che la sottoposizione di un animale a doping, così ampiamente inteso, costituisce di per sé danno per l'animale alla sua salute e quindi maltrattamento
Buona fede, affidamento ed invalidità dell’atto amministrativo in materia urbanistica ed edilizia
di Nicola DURANTE
Pubblicazione Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa
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