Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 26539 del 5 luglio 2024 (CC 4 apr 2024)
Pres. Sarno Rel. Andronio Ric. PM in proc. D'Antoni
Urbanistica.Subordinazione sospensione condizionale alla demolizione
Subordinata la sospensione condizionale della pena all’esecuzione da parte del condannato dell’ordine di demolizione e scaduto il termine concesso all’interessato per osservare il provvedimento concessivo del beneficio, la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione determina inevitabilmente la revoca della sospensione condizionale della pena in quanto, all’inutile scadere del termine previsto per adempiere, il giudice dell’esecuzione, accertato l’avvenuto inadempimento dell’obbligo, deve revocare il beneficio; revoca che opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità maturata prima del termine di scadenza dell’obbligo di adempiere alla demolizione; con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità in proposito, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che, prima della scadenza del termine concesso al condannato per adempiere, lo abbiano reso impossibile
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5154 del 10 giugno 2024
Ambiente in genere. Autonomia tra VIA ed AIA
Il rilascio della V.i.a. non consente di ritenere “autorizzato” il progetto, in caso di mancato rilascio dell’A.I.A. Una valutazione di impatto ambientale negativa preclude, infatti, il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale, poiché solo l’AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto positiva. Il giudizio espresso in sede di VIA può essere superato nel procedimento AIA, trattandosi di procedimenti preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi, tali da legittimare l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi. Inoltre, la circostanza che la valutazione di impatto ambientale e quella sull'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale tendano a formare un 'unicum' non impedisce l'impugnazione separata dei relativi atti (e, quindi, l'autonomia dei due procedimenti), in quanto, se il materiale tecnico è comune, rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali. Il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale e quello per il rilascio dell’AIA sono, infatti, preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un'autonoma efficacia lesiva, che impone l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi.
Cass. Sez. III n. 24246 del 19 giugno 2024 (UP 18 gen 2024)
Pres. Ramacci Rel. Macrì Ric. Buonpasso
Beni ambientali.Elemento soggettivo del reato paesaggistico
L’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, con la pena dell’art. 44, lett. C), d.P.R. n. 380 del 2001. Pertanto, l’elemento psicologico non è escluso dall'ignoranza dell’esistenza del vincolo paesaggistico, trattandosi di reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, ravvisabile nel non aver ottemperato al dovere di informarsi presso la Pubblica Amministrazione prima di intraprendere un'attività rigorosamente disciplinata dalla legge
TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n. 11803 del 11 giugno 2024
Urbanistica.Diritto di accesso in materia edilizia
Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 per legittimare l’istanza di accesso agli atti (distinto dall’interesse richiesto per l’impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento), è sufficiente il requisito della vicinitas, che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l’edificio, che sono direttamente tutelati dai limiti imposti all’esercizio dello ius aedificandi, e che rivestono, pertanto, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività, in ordine al rispetto di tali limiti. Si tratta di situazioni tali da radicare una posizione di interesse differenziato rispetto a quella posseduta dal quisque de populo, non circoscritte, ai fini in questione, all’immobile direttamente confinante o in rapporto di stretta contiguità, ma anche a quello posto nelle vicinanze del manufatto oggetto del permesso di costruire, per le modifiche all’assetto edilizio e urbanistico della zona di riferimento: la vicinitas è concetto evidentemente elastico, riferibile al fatto che l’interessato viva abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell’intervento edilizio o abbia uno stabile e significativo collegamento con esso, da valutare sulla scorta della situazione concreta e caso per caso. Sicché, in dette ipotesi, l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche non risulta meramente emulativo né preordinato ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, non rilevandosi chiari indici di pretestuosità della richiesta di accesso.
Corte costituzionale n. 124 del 5 luglio 2024
Oggetto: Caccia – Esercizio dell’attività venatoria – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998 recante norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia – Previsione che la tortora selvatica (streptopelia turtur) può essere cacciata dal 1° settembre, secondo il piano adottato dalla Conferenza Stato-Regioni.
Ambiente – Polizia giudiziaria – Investigazione sulle cause di incendio nei boschi e nelle campagne – Previsione che il Corpo forestale e di vigilanza ambientale promuove e aggiorna studi sulle cause recenti e sugli autori degli incendi nei boschi e nelle campagne della Sardegna, anche attraverso l'istituzione e la formazione specialistica di nuclei che svolgono funzioni di investigazione giudiziaria sul fenomeno – Previsione che la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale redige un rapporto consuntivo in materia e avanza proposte al Consiglio e alla Giunta regionale sulle misure ritenute necessarie ai fini del controllo e del superamento delle singole cause di incendio.
Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1985 in materia di compiti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale – Previsione che il Corpo forestale e di vigilanza ambientale svolge, nell'ambito del territorio regionale, attività di polizia giudiziaria.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
Corte costituzionale n. 119 del 4 luglio 2024
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Piemonte - Modifiche all'art. 2 della legge reg. n. 16 del 2018 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) - Definizione di edifici o parti di edifici legittimi.
Interventi edilizi - Sostituzione dell'art. 3 della legge reg. n. 16 del 2018 - Ambito di applicazione delle misure per il riuso e la riqualificazione edilizia.
Paesaggio - Previsione che limitatamente ai casi previsti dall' art. 5 del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2011, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla deliberazione comunale - Individuazione dell'ambito dei contenuti della deliberazione e delle relative attribuzioni del Consiglio comunale.
Sostituzione dell'art. 5 della legge reg. n. 16 del 2018 - Ulteriori specificazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia - Previsioni riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia con incrementi di volumetria.
Interventi in deroga agli strumenti urbanistici.
Norme in materia di altezza minima interna e utilizzo di vani e locali interrati e seminterrati dei fabbricati esistenti - Individuazione dei casi in cui è consentita l'azione di promozione del recupero dei vani e locali interrati e seminterrati - Inclusione di vani e locali realizzati alla data di entrata in vigore della legge reg. n. 7 del 2022.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità - estinzione del processo
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