Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 25198 del 6 giugno 2019 (CC 7 mag 2019)
Pres. Di Nicola Est. Gai Ric. Pozzolana
Urbanistica.Realizzazione di un pontile galleggiante a carattere stagionale
A partire dal 2011, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio la realizzazione di un pontile galleggiante a carattere stagionale, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari. Ed è proprio l’individuazione dei c.d. servizi complementari che diviene l’elemento di discrimine tra l’opera (pontile galleggiante con le caratteriste indicate dalla lett. c) dell’art. 2 cit.) e l’opera per la quale permane la necessità del permesso a costruire essendo esclusa in forza dell’art. 31 cit.
TAR Pugia (LE) Sez. I n. 755 del 9 maggio 2019
Rifiuti.Inquinamento da discarica e responsabilità
L’imputazione dell’inquinamento a un determinato soggetto può avvenire sia per condotte attive che per condotte omissive e la relativa prova può essere data in forma diretta o indiretta, potendo in quest’ultimo caso la pubblica amministrazione avvalersi anche di presunzioni semplici ex art.2727 c.c., prendendo in considerazione elementi di fatto da cui si traggano indizi gravi, precisi e concordanti: sulla base di tali indizi deve risultare verosimile che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori. L'esistenza di altri fattori causativi non esclude di per sé la responsabilità.
Cass. Sez. III n. 23794 del 29 maggio 2019 (UP 21 mar 2019)
Pres. Izzo Est. Ramacci Ric. Di Ferro
Rifiuti.Abbandono e nozione di enti di cui all’art. 256 comma 2 d.lgs. 152/06
Nella nozione di enti cui fa riferimento l’art. 256, comma 2 d.lgs. 152\06 rientrano anche le associazioni ed integra il reato sanzionato da tale disposizione l’abbandono, da parte del rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica di tiro al volo dei rifiuti derivanti da tale attività
TAR Campania (NA) Sez. VI n. 2486 del 9 maggio 2019
Urbanistica.Accesso agli atti
Sentenza di interesse relativa a ricorso avverso provvedimento con il quale il comune ha respinto l’istanza di accesso finalizzata all’ostensione di copia di:tutte le licenze commerciali di qualunque natura rilasciate nel comune; dei certificati di agibilità di dette attività commerciali (alberghi, ristoranti, negozi, ecc.); delle domande di condono non ancora evase ovvero a cui non è stata ancora concessa la sanatoria in relazione ad immobili in cui vengono esercitate attività commerciali per le quali è stata rilasciata licenza di commercio; di tutte le continuità d’uso rilasciate per immobili sottoposti a pratica di condono non ancora esaminata e concessa. Accogliendo il ricorso, il TAR ha ritenuto ritenere ormai superata, alla luce di una interpretazione costituzionalmente (e convenzionalmente) orientata del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, la impostazione prospettata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel provvedimento n. 1 del 3 gennaio 2019 (segnalazione Avv. B. Molinaro)
Corte di giustizia (Prima Sezione) 26 giugno 2019
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/50/CE – Articoli 6, 7, 13 e 23 – Allegato III – Valutazione della qualità dell’aria – Criteri che consentono di accertare un superamento dei valori limite di biossido di azoto – Misurazioni effettuate tramite punti di campionamento fissi – Scelta dei siti adatti – Interpretazione dei valori rilevati presso i punti di campionamento – Obblighi degli Stati membri – Sindacato giurisdizionale – Intensità del controllo – Potere di ingiunzione»
Consiglio di Stato Sez. III n. 3224 del 21 giugno 2019
Ambiente in genere.Infezione Xylella Fastidiosa
Non può essere sospesa in sede cautelare la delibera di Giunta regionale Puglia n. 1890 del 24 ottobre 2018, avente ad oggetto “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015”, dal momento che il metodo alternativo di contrasto alla Xylella prospettato e finalizzato al controllo del batterio, non risulta adottato da organismi ufficiali nazionali, né avallato dagli organi comunitari o dall’EFSA, né corroborato dal buon esito di sperimentazioni di lungo periodo delle quali sia stata acclarata in modo compiuto l’effettiva efficacia; dunque, esso allo stato non può dirsi, secondo oggettivi criteri di evidenza scientifico-sperimentale, preferibile, quanto a capacità di contenimento della diffusione del batterio, alle misure poste a base del vigente piano di azione regionale e nazionale (segnalazione Avv. M. Balletta)
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