Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 30692 del 12 luglio 2019 (UP 29 mag 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Ramacci Ric. Monti
Beni ambientali.Ambito di efficacia dell’ordine di rimessione in pristino
L’ordine di rimessione in pristino ha un maggiore ambito di operatività rispetto all’ordine di demolizione, comprensiva dell’abbattimento del manufatto abusivo e non può pertanto definirsi con esso coincidente, sicché il suo mantenimento, in presenza di una sentenza di assoluzione dal reato paesaggistico originariamente contestato unitamente alla violazione urbanistica per la quale interviene condanna e conseguente ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31, comma 9 d.P.R. 380\01 non può ritenersi giustificato.
TAR Calabria (CZ) Sez. II n.1444 del 11 luglio 2019
Urbanistica.Notifica ordinanza di demolizione
La mancata notifica dell'ordinanza di demolizione al comproprietario dell'immobile abusivo è censurabile esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è posta, dato che alcun pregiudizio può discendere da tale omissione in capo a chi ha ritualmente ricevuto la notifica del provvedimento
Cass. Sez. III n. 29520 del 8 luglio 2019 (UP 10 mag 2019)
Pres. Liberati Est. Scarcella Ric. Pensa
Rifiuti.Requisiti del sottoprodotto
E’ pacifico che l’esistenza concreta ed attuale di una successiva e legittima riutilizzazione dei residui è condicio sine qua non della qualificabilità degli stessi come sottoprodotti, essendo ciò un elemento indispensabile, ai fini dell’individuazione di uno scarto di produzione come sottoprodotto (fattispecie in cui la Corte ha escluso tale qualifica risultando i fanghi ed i limi in questione, essere stati ammassati in modo incontrollato e senza alcuna protezione sul terreno, perdipiù frammisti ad altri rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ritenendo tali condotte idonee a provocare anche quelle conseguenze dannose per l’ambiente descritte nei capi di imputazione)
TAR Basilicata Sez. I n. 601 del 10 luglio 2019
Ambiente in genere.Acquisizione postuma della valutazione di incidenza
L’ordinamento comunitario non osta a che una valutazione di impatto ambientale sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato, purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull’ambiente, ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.Il principio è pienamente applicabile anche alla VINCA che è istituto analogo
Cass. Sez. III n. 28360 del 1 luglio 2019 (UP 4 apr 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Scarcella Ric. Argentiero
Rifiuti.Reflui oleari
Dalla lettura degli artt. 3, 4 e 8 della L. n. 574/96 si evince che è consentita unicamente l'utilizzazione agronomica dei reflui oleari (come le acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) essendo quindi permessa l'applicazione di essi al terreno, ma esclusivamente se finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, con la conseguenza che deve escludersi che il legislatore abbia in qualche modo inteso favorire lo spandimento o l'abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento degli stessi. Pertanto, una volta che si sia fuori dall’utilizzazione agronomica, dovrà necessariamente farsi riferimento alla categoria dei rifiuti dinanzi ad un sostanziale abbandono incontrollato di acque di vegetazione, laddove le stesse non vengano scaricate mediante canalizzazione diretta verso un corpo ricettore ovvero, in caso contrario, alla categoria delle acque reflue, senza potere invocare quanto disposto dall’art. 137, comma quattordicesimo, D.lgs. n. 152/2006. Né sembra preteribile considerare che la violazione dei requisiti di cui all’art. 4 prefato integrerà un illecito amministrativo nella misura in cui la condotta contestata “non costituisca reato”
Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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